Proposta di legge n. 33/9^
RELAZIONE
La pericolosità dell'amianto è stata scoperta solo recentemente, prima veniva considerato un materiale molto pregiato e per la sua versatilità è stato impiegato in maniera massiccia, a partire, in Italia, dagli anni '50, dove le fibre d'amianto sono presenti sul mercato anche per effetto della consolidata presenza di industrie produttrici di manufatti quali canne fumarie, lastre ondulate per tetti, tubazioni, ecc. Un utilizzo così diffuso derivava, dalle caratteristiche tecniche, che le fibre d'amianto conferivano al prodotto finito e cioè resistenza ad agenti atmosferici, al fuoco, ecc. La legge n. 257 del 27/3/1992 recependo le varie direttive CEE e le varie normative nazionali in materia, ( 1) Direttiva 83/477/CEE del 19/9/1983; 2) Circolare Ministero della Sanità 10/7/1986; 3) Direttiva 87/217/CEE del 19/3/1987; 4) D.Lgs. 15/8/1991 n. 277; 5) Legge 27/3/1992 n. 257; 6) Circolare del Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato del 17/2/1993 n. 124976; 7) Legge 4/8/1993 n. 271; 8) DPR 8/8/1994; 9) D.M. 6/9/1994; 9) D.M. 14/5/1996; 10) D.M. 20/8/1999; 11) DPR 27/4/1955 n. 547; 12) DPR 7/1/1956 n. 164; 13) DPR 19/3/1956 N. 302; 14) DPR 19/3/1956 N. 303; 15) DPR 30/6/1965 n. 1124; 16) L. 5/3/1990 n. 46; 17) DPR 6/12/1991 N. 447; 18) D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; 19) D.Lgs. 19/12/1994 n. 758; 20) D.Lgs. 19/3/ 1996 n. 242; 21) D.Lgs. 14/8/1996 n. 493; 22) D.Lgs. 14/8/1996 n. 494; 23) D.Lgs. 5/2/1997 n. 22; 24) L. n. 319/76; 25) DPR 24/5/1988 n. 203; 25) D.Lgs. 17/3/1995 n. 114 ) ha finalmente emanato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto. A dieci anni dall'entrata in vigore della legge le fibre di amianto continuano ad essere presenti nelle nostre città e nelle nostre campagne, oltre che come tipologie di copertura, anche come sistemi coibentati e addirittura come base portante di strutture sia a destinazione fissa sia amovibile. Si hanno dati che dimostrano fino al 1992 sono state utilizzate1 miliardo e 200.000 mila metri quadrati di lastre di cemento amianto negli edifici italiani, per un totale di un milione e duecento mila tonnellate d'amianto e che, addirittura, le tipologie prefabbricate sono state impiegate in situazioni di massima emergenza quali, i terremoti in Friuli e in Campania, esempio questo che evidenzia la consolidata penetrazione della fibra d'amianto nel mercato.
I metodi di bonifica per sanare questa gravosa situazione sono tre: incapsulamento, sovracopertura e rimozione. Ciascuno di questi tre metodi presenta costi, vantaggi e controindicazioni diversi. Sicuramente la rimozione è senza dubbio il metodo più radicale in quanto ha il vantaggio di eliminare ogni possibilità di rischio, ma è anche il più costoso oltre a provocare d ante i lavori notevoli emissioni, accentuando il problema della produzione di innumerevoli quantità di rifiuti contenenti amianto.
Certamente, l'individuazione del metodo passa attraverso una accurato censimento e una approfondita analisi del territorio per verificare l'effettivo stato dei manufatti e il grado di pericolosità degli stessi. Compito del legislatore regionale è mettere in atto un meccanismo di monitoraggio e di interventi sul territorio per far sì che l'ambiente, ma ancor prima la salute dell'uomo vengano tutelati e messi al centro di ogni azione governativa. Questo progetto di legge, composto da otto articoli, va in questa direzione: rimuovere e smaltire i manufatti d'amianto che così grave pregiudizio creano alla salute dell'uomo, attuando le normative comunitarie e nazionali per elevare la qualità della vita nella nostra Regione. Il progetto di legge prevede la realizzazione del "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", dei Piani comunali e la concessione di finanziamenti alle Province da destinare ai Comuni che intendano effettuare gli interventi di bonifica da amianto sul proprio territorio (art. 1). La stessa, inoltre, elenca i manufatti da considerare come contenenti amianto (art. 2), prevede il censimento da effettuare ad opera dei Comuni per la successiva realizzazione dei Piani comunali (art. 3), nonchè il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto (art. 4), le stazioni ecologiche per lo smaltimento provvisorio dei manufatti (art. 5), l'entità del finanziamento annuale per ogni singolo intervento di bonifica concesso a ciascuna Provincia (art. 6) e, infine, sancisce termini perentori per l'attuazione di ogni singolo intervento.RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti per l'esercizio 2010 in Euro 200.000,00, si provvederà con le risorse disponibili a11TJPB 8,1.01.01 dello stato di previsiorie della spesa dello stesso bilancio inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto dei medesimo importo. Tale disponibilità è utilizzata, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 3.2.01.02 "Trattamento dei rifiuti", 3.2.01.04 "Riduzione dell'inquinamento", 3.2.03.01 "Realizzazione di opere di interesse pubblico di competenza degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
La Giunta Regionale successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8.
Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione. del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione "Contributi per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti che contengono amianto e che risultano ancora in. uso".ART. 1
FINALITA'1. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 2 lett. 1) dello Statuto e dell'art. 10 della L. 28 marzo 1992, n. 257 su "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", allo scopo di promuovere sul territorio regionale interventi di bonifica da amianto, nell'ambito di azioni volte ad avviare le attività di risanamento necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, concede finanziamenti alle Province, finalizzati a favore di Comuni, che intendano effettuare tali interventi sul proprio territorio attraverso la realizzazione di un "Piano comunale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
2. La Regione entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede, ad adottare il "Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" in attuazione della normativa nazionale, degli atti di governo d'indirizzo e delle direttive comunitarie in materia.
3. Le procedure e gli uffici interessati per l'elaborazione del piano verranno individuati con delibera di Giunta Regionale istituendo a tal fine una speciale unità organizzativa a carattere temporaneo presso l'Assessorato all'Ambiente e costituita da personale dei settori sanità, igiene e sicurezza sociale, commercio, artigianato e industria, formazione professionale e lavoro.
4. La Giunta Regionale si avvale per la elaborazione del Piano di cui al precedente comma 2, delle strutture regionali, dell'apporto delle Province, dei Consorzi regionali, delle ASL e delle altre categorie interessate a livello regionale.
5. Il Consiglio Regionale provvede all'approvazione del Piano Regionale, le disposizioni ivi contenute hanno carattere vincolante per le successive elaborazioni dei Piani Comunali di cui- al 1 ° comma del presente- articolo e per tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fattore di rischio derivante dall'amianto.ART. 2
INTERVENTII. I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi prioritariamente per la real azione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o da poter determinare il rilascio di fibre.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al primo comma dei presente articolo, sono soggetti a rimozione e smaltimento;. seguenti manufatti:a) lastre/onduline adibite a coperture di solai di edifici privati, di capannoni, di rifugi e tettoie in genere;
b) manufatti adibiti a recinzioni;
c) vasche adibite alla raccolta di acqua potabile e non, canne fumarie, tubazioni, ogni altro manufatto ottenuto con l'impiego di amianto e cemento e che per la sua esposizione risulta pericoloso alla salute pubblica.ART. 3
CENSIMENTO E PIANI COMUNALI1. I Comuni, in attuazione del 1° comma dell'art. 1, entro 90 giorni dall'approvazione del Piano Regionale di cui all'art. 1, comma 2 procedono:
1) alla realizzazione del censimento degli immobili sui quali insistono coperture di solai ottenute con lastre/onduline di cemento più amianto, rilevando in relazione a ciascun immobile:a) la data di fabbricazione;
b) la superficie di copertura;
c) il numero di abitanti nel sito;
d) la presenza di vasche adibite alla raccolta di acque, canne fumarie e tubazioni;2) all'acquisizione di notizie circa la dispersione e l'abbandono nell'ambiente di manufatti contenenti amianto.
2. Alla realizzazione del censimento degli immobili contenenti amia-nto i Comuni possono provvedere tramite l'invio ai cittadini di un modello in cui vanno dichiarati i dati di cui al punto i del comma precedente. In tal caso, i cittadini, proprietari di immobili contenenti amianto, sono tenuti alla compilazione e restituzione del suddetto modello al Comune nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.
3. Nel caso di inadempimento da parte dei cittadini del disposto di cui al comma precedente i Comuni possono istituire una sanzione amministrativa da £ 200,00 a £ 1.000,00.
4. Gli elementi acquisiti secondo i criteri di cui ai commi precedenti sono oggetto della redazione del "Piano comunale" di cui all'art. 1 della presente legge. Il presente Piano va aggiornato annualmente sia in seguito al verificarsi di nuove situazioni, sia per gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui all'art. 1.ART. 4
PIANO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI AMIANTO1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 2° comma del DPR 8 agosto 1994, la Regione Calabria per attuare il disposto dell'art. 1, predispone un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, in collaborazione con le Province, che individui la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio secondo una appropriata analisi territoriale. il. piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, ai sensi dell'art 5, 3° comma del citato DPR, costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del DPR n. 915/1982.
ART. 5
STAZIONI ECOLOGICHEl. Nei Comuni interessati alla problematica della presente legge e nelle more della predisposizione dei piani regionali e comunali di cui all'art. 1 e del piano di smaltimento dei rifiuti di amianto di cui all'art. 4, con le precise ubicazioni delle zone di smaltimento, sono istituite le stazioni ecologiche.
2. Le stazioni ecologiche funzionano da depositi provvisori per singoli pezzi/manufatti che contengono amianto.
3. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto, vengono affidate alle strutture individuate dalla normativa nazionale e regionale di settore.ART. 6
ENTITA' DEL FINANZIAMENTO1. Il finanziamento di cui agli articoli precedenti viene concesso per singolo intervento di bonifica di amianto. Il finanziamento concesso a ciascuna Provincia non potrà superare la somma di Euro 40.000,00.
2. Tale importo rappresenta il finanziamento massimo che la Regione assegna per annualità alle Province che ne facciano richiesta e che le stesse potranno utilizzare per la realizzazione di uno o più interventi di bonifica da amianto in base alle richieste effettuate dai Comuni con riferimento alle necessità previste nei Piani comunali.
3. Le modalità di accesso al finanziamento le priorità saranno fissati dalla Giunta Regionale con regolamento, entro 60 giorni dall'approvazione dcl Piano Regionale di cui al 2° comma dell'art. 1ART. 7
TERMINI PERENTORI1. I termini previsti dalla presente legge sono perentori.
ART. 8
NORMA FINANZIARIA1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di Euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.01.02, dell'UPB 3.2.01.04 e dell'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
2. All'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB 8.1.01.01.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale 4.2.2002 n. 8.
4. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente elio stesso esercizio.