Proposta di legge n. 328/9^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di valorizzare maggiormente e con migliori risultati le forme associative degli enti locali mediante il riordino delle Comunità montane e la costituzione delle Unioni montane dei Comuni, ridefinendone l'assetto delle autonomie locali, promuovendo l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali, al fine di superare la frammentarietà, attuare obiettivi di coesione territoriale, elevare il livello di qualità delle prestazioni e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari in funzione del rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche. A tale scopo, la proposta di legge promuove i processi aggregativi per l'esercizio associato di funzioni e servizi, nonché le fusioni volontarie tra comuni, anche attraverso specifiche misure di sostegno finanziario, nonché ogni altra forma collaborativa tra gli enti locali, alfine di assicurare l'effettivo ed efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati anche in funzione dell'integrazione sul territorio delle politiche di settore. Ciò posto, si evidenzia che il disegno di legge è riconducibile ai seguenti obiettivi essenziali:

a) valorizzazione del ruolo e dell'autonomia dei comuni e sostegno ai processi aggregativi spontanei dei medesimi, da realizzarsi attraverso l'associazione e l'unione dei comuni;

b) sviluppo delle fusioni volontarie tra comuni;

c) flessibilità organizzativa e gestionale delle funzioni e dei servizi di competenza dei comuni;

d) coinvolgimento diretto dei comuni nell'individuazione degli ambiti territoriali su cui insistono i comuni medesimi e loro forme associative, ambiti suscettibili di modifiche e ridefinizioni alla luce delle concrete esigenze organizzative;

e) razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario destinate alle autonomie locali, anche per quanto attiene l'incidenza in termini di riduzione complessiva degli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari in funzione del rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche;

f) ruolo sussidiario della Provincia, tenuta ad interloquire con i comuni e loro forme associative nella determinazione delle politiche pubbliche di rilevanza locale.

Il progetto di legge, che consta di diciannove articoli, riconosce la specificità del territorio montano e ne promuove la salvaguardia e lo sviluppo al fine di realizzare in esso pari opportunità rispetto al restante territorio regionale in un quadro di equilibrio economico, sociale e culturale.

Le Unioni montane dei Comuni sono enti locali formati da Comuni montani o parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle risorse montane, nonché all'organizzazione ed alla gestione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. La proposta di legge prevede anche la regolamentazione della costituzione degli organi di governo delle Unioni montane, con un presidente che deve essere eletto tra i sindaci dei comuni che compongono l'Assemblea montana e con una giunta che ne supporta l'attività, costituita da almeno due assessori.

Inoltre, il progetto di legge, inserendosi nell'ambito della politica di contenimento dei costi senza dunque alcun aggravio per la finanza regionale, istituisce il "Fondo per lo sviluppo della montagna" cui afferiscono le seguenti risorse:

a) trasferimenti dal "Fondo nazionale per la montagna" di cui all'articolo 48 della legge regionale 19 marzo 1999, n.4 "Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna"e da altri fondi statali;

b) trasferimenti per interventi speciali per le zone montane a carico del bilancio regionale;

c) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici destinati allo sviluppo delle zone montane;

d) fondi comunitari.

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

 

Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro ______________ per l'esercizio 2012, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell'Upb _________________ "Interventi indistinti a favore degli enti locali" e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'Upb di nuova istituzione "Azione per lo sviluppo sostenibile e innovativo della montagna" appartenente all'Area Omogenea "Interventi di tutela del territorio montano e delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico", del bilancio di previsione 2012.

Agli oneri d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro _______________ per l'esercizio 2012, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse  allocate all'Upb __________________ "Trasferimenti alle Comunità Montane per investimenti di tutela del territorio" e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'Upb di nuova istituzione "Fondo per lo sviluppo della montagna" appartenente all'Area Omogenea "Interventi di tutela del territorio montano e delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico", del bilancio di previsione 2012.

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Articolo 1

Oggetto, principi, finalità

 

1. La Regione Calabria, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea, della Costituzione e dello Statuto regionale, riconosce la specificità del territorio montano e ne promuove la salvaguardia e lo sviluppo al fine di realizzare in esso pari opportunità rispetto al restante territorio regionale in un quadro integrato di equilibrio economico, sociale e culturale.

2. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, promuove con la presente legge, ai sensi degli articoli 44 e 117 della Costituzione, la razionalizzazione dell'ordinamento locale in territorio montano, mediante l'istituzione e la disciplina delle Unioni montane dei Comuni, di seguito denominate Unioni montane.

3. Le Unioni montane sono enti locali formati da Comuni montani o parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse montane, nonché all'organizzazione e alla gestione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

 

Articolo 2

Delimitazione delle zone omogenee e costituzione delle Unioni montane

 

1. Nel territorio classificato montano dalla Regione Calabria sono individuate, in sede di prima applicazione della presente legge, le zone omogenee coincidenti con quelle delle preesistenti Comunità montane, e sono istituite, fra i Comuni che coincidono, le corrispondenti Unioni montane.

2. In sede di prima applicazione, i Sindaci dei comuni appartenenti a ciascuna zona omogenea, convocati dal Presidente della corrispondente Comunità montana, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, approvano lo Statuto dell'Unione montana sulla base dei criteri di cui all'articolo 5.

3. Le Unioni montane sono costituite a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il territorio dell'Unione montana è individuato quale dimensione territoriale ottimale, nelle aree classificate montane, per la gestione associata obbligatoria di funzioni fondamentali e di servizi comunali, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

 

Articolo 3

Modifica delle zone omogenee e delle Unioni montane

 

1. Al fine di conseguire l'ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali delle Unioni montane, garantendo in particolare la migliore funzionalità, efficacia, ed economicità della gestione associata di funzioni e servizi, la Giunta regionale predispone, entro diciotto mesi dal termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio svolte e delle proposte di modifica avanzate dagli enti interessati, il Piano di rimodulazione delle zone omogenee individuate nel comma 1 dell'articolo 2.

2. Il Piano di rimodulazione è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

3. Le Unioni montane costituitesi ai sensi della presente legge, entro novanta giorni dalla pubblicazione del Piano di rimodulazione, provvedono ad adeguare i loro Statuti, dandone comunicazione alla Regione.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, con cadenza almeno triennale, ad attivare le relative procedure.

5. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione del presente articolo.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE UNIONI MONTANE

 

Articolo 4

Organi

 

1. Sono organi dell'Unione montana: l'Assemblea dell'Unione montana, la Giunta, il Presidente e il Revisore, che esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge e dallo Statuto.

2. L'Assemblea dell'Unione montana è composta da tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione montana e da due consiglieri per ciascuno dei Comuni associati eletti con garanzia della rappresentanza delle minoranze.

3. Il Presidente dell'Unione montana è un Sindaco eletto dall'Assemblea dell'Unione montana secondo le modalità previste dallo Statuto e, salvo diversa disposizione statuaria, presiede l'Assemblea stessa. Il Presidente presiede la Giunta ed ha la rappresentanza legale dell'Unione montana.

4. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore ad un terzo del numero dei componenti l'Assemblea dell'Unione montana. Gli assessori sono eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

5. Per ciascuna Unione montana, il numero effettivo dei componenti la Giunta è fissato dallo Statuto, nel rispetto di quanto stabilito al comma 4, tenuto conto del numero degli abitanti e del numero dei comuni che fanno parte dell'Unione montana.

6. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore estratto dall'elenco regionale ai sensi del comma 25, art. 16 della legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".

7. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo che per grave inadempienza, ed è rinomabile una sola volta.

 

Articolo 5

Statuto

 

1. L'Unione montana è retta da un proprio Statuto redatto con le modalità di cui all'articolo 6. 2. Lo Statuto prevede in particolare:

 

a) le modalità di elezione del Presidente e la sua durata;

b) la modalità di elezione della Giunta;

c) le modalità di funzionamento, la durata degli organi dell'Unione montana nonché la ripartizione delle funzioni tra gli organi stessi;

d) la sede e l'organizzazione funzionale dell'Unione montana;

e) le forme di collaborazione con gli altri enti locali;

f) le modalità di adozione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

 

Articolo 6

Modalità di approvazione dello Statuto

 

1. Lo Statuto è adottato dall'Assemblea dell'Unione montana con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. La delibera è trasmessa ai comuni interessati per la pubblicazione nell'albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi. Chiunque, nei successivi quindici giorni, può formulare osservazioni e proposte all'Assemblea dell'Unione montana che l'ha adottato.

3. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine massimo per formulare osservazioni e proposte, l'Assemblea dell'Unione montana della zona omogenea approva lo Statuto.

4. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso nell'Albo pretorio di ciascun Comune dell'Unione montana.

5. Alle modifiche statutarie si applica la procedura di cui al presente articolo.

 

TITOLO III

FUNZIONI DELLE UNIONI MONTANE

 

Articolo 7

Esercizio delle funzioni delle Unioni montane

 

1. Le Unioni montane sono enti istituzionalmente dotati di competenza generale per l'attuazione degli interventi per lo sviluppo della montagna e per lo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

2. Le Unioni montane svolgono le funzioni già attribuite dalla Regione e dallo Stato alle Comunità Montane, le funzioni e servizi delegati dai Comuni, da altri enti pubblici e privati in conformità agli indirizzi statali e dell'Unione europea e agli strumenti di programmazione regionale e provinciale.

3. Rientrano tra le funzioni di competenza delle Unioni montane quelle già attribuite alle Comunità Montane dalla legislazione regionale e, con la presente legge, in particolare:

 

a) la realizzazione degli interventi speciali per le zone montane;

b) la realizzazione degli interventi di viabilità, delle strutture e delle infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali di interesse locale;

c) la realizzazione di interventi di valorizzazione e di sistemazione idrogeologica e sicurezza del territorio montano;

d) la gestione e l'attuazione degli interventi di salvaguardia ambientale e naturale previsti dalle direttive comunitarie;

e) la valorizzazione e la gestione dei terreni pubblici;

f) la realizzazione di interventi e servizi per assicurare la permanenza e la pari opportunità alle popolazioni residenti;

g) la realizzazione di specifici interventi nel settore turistico e culturale.

 

Articolo 8

Gestione associata di funzioni e servizi

 

1. Le Unioni montane, per una più efficace, coordinata e intersettoriale azione sul territorio, svolgono l'esercizio in forma associata di servizi e funzioni affidate dai Comuni appartenenti all'Unione.

2. Per i Comuni obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, le Unioni montane operano anche nella parte di territorio comunale non classificata montana.

3. I Comuni montani o parzialmente montani, con popolazione complessiva superiore a cinquemila abitanti, hanno la facoltà di esercitare le funzioni e i servizi, in tutto o in parte, in forma associata delegandone la gestione all'Unione montana.

4. Per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, le Unioni montane possono stipulare tra loro, con Comuni associati, con le Province e con altri soggetti pubblici apposite convenzioni secondo i modi e le forme stabiliti nei rispettivi statuti.

 

TITOLO IV

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

 

Articolo 9

Attività di programmazione

 

1. L'Unione Montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico mediante il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei servizi di validità quinquennale, in conformità agli strumenti della programmazione regionale e provinciale.

2. Il Piano di sviluppo socio-economico deve contenere:

 

a) gli obiettivi fondamentali che l'unione montana intende perseguire;

b) l'individuazione delle attività e dei servizi dell'Unione;

c) gli interventi ritenuti prioritari per lo sviluppo montano del proprio territorio.

 

3. L'Assemblea dell'Unione montana approva il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico secondo le modalità stabilite dallo Statuto e lo trasmette alla Giunta regionale.

4. Il Piano pluriennale è attuato mediante programmi annuali operativi che indicano le attività e gli interventi da realizzare e i relativi oneri di spesa.

5. Il programma annuale, redatto in conformità al Piano pluriennale, è approvato dall'Assemblea dell'Unione montana contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, ed è trasmesso alla Giunta regionale, entro i trenta giorni successivi, per la verifica della sua compatibilità con la programmazione regionale nonché ai fini della liquidazione delle risorse finanziarie assegnate.

 

Articolo 10

Interventi finanziari alle Unioni montane

 

1. La Giunta regionale concede alle Unioni montane un contributo annuo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ed operative.

2. Il contributo regionale è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

 

a) venticinque per cento in parti uguali;

b) venticinque per cento in base all'altimetria dei comuni compresi nel territorio dell'Unione montana;

c) venticinque per cento in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano dell'Unione montana, quale risulta dalla somma dei dati per comune aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente;

d) venticinque per cento in proporzione alla superficie del territorio dell'Unione montana.

 

3. I Comuni appartenenti alle Unioni montane compartecipano alle spese per il funzionamento delle Unioni montane in rapporto anche alle funzioni e ai servizi delegati alle stesse.

 

Articolo 11

Fondo per lo sviluppo della montagna

 

1. E istituito il "Fondo per lo sviluppo della montagna" a cui afferiscono le seguenti risorse:

 

a) trasferimenti dal "Fondo nazionale per la montagna" e da altri fondi statali;

b) trasferimenti per interventi speciali per le zone montane a carico del bilancio regionale;

c) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici destinati allo sviluppo delle zone montane;

d) fondi comunitari.

 

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito fra le Unioni montane secondo i seguenti criteri:

 

a) venti per cento in proporzione alla superficie del territorio dell'Unione montana;

b) venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio dell'Unione montana al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) venti per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;

d) venti per cento in rapporto alle condizioni economico-sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nel periodo di riferimento definito dalla Giunta regionale;

e) venti per cento in base all'altimetria media dei comuni compresi nel territorio dell'Unione montana.

 

3. Le Unioni montane possono utilizzare lo stanziamento del fondo di cui al comma 1, lettere a) b) e c) nel limite massimo del venti per cento, per la copertura delle spese generali connesse all'attuazione degli interventi di competenza, ivi compresa la quota parte relativa al personale.

4. La ripartizione del fondo di cui al comma i è effettuata tra le Unioni montane e la liquidazione delle risorse è subordinata all'approvazione del programma annuale di cui all'articolo 9.

 

Articolo 12

Fasce altimetriche e zonizzazione del territorio

 

1. Al fine di garantire la riduzione degli squilibri territoriali esistenti, la Giunta regionale può provvedere alla differenziazione del territorio montano su base comunale in aree con diversa necessità di sostegno allo sviluppo socio-economico.

2. La differenziazione è determinata sulla base dei seguenti criteri:

 

a) quota media del territorio montano comunale;

b) spopolamento comunale;

c) incidenza della popolazione anziana;

d) densità della popolazione;

e) abbandono del territorio rurale;

f) accessibilità del territorio;

g) presenze turistiche.

 

3. L'individuazione dei valori dei criteri di cui al comma 2 è oggetto di revisione quinquennale.

4. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente per la montagna di cui all'articolo 13, stabilisce le modalità per l'applicazione del presente articolo.

 

Articolo 13

Conferenza permanente per la montagna

 

1. La Conferenza permanente per la montagna è composta dal Presidente della Giunta regionale che la presiede o da un Assessore regionale da lui delegato, dai Presidenti delle province, dai Presidenti delle Unioni montane e dal Presidente dell'Unione nazionale dei comuni comunità ed enti montani - Delegazione regionale della Calabria.

2. La Conferenza formula proposte e iniziative alla Giunta regionale e alle Unioni montane attinenti allo sviluppo delle zone montane.

3. La Conferenza approva un proprio regolamento per il suo funzionamento.

4. La funzione di segretario della Conferenza è svolta dal dirigente regionale della struttura competente in materia di sviluppo montano o da un suo delegato; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.

5. La Conferenza permanente per la montagna opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 14

Norme attuative

 

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti di competenza, con esclusione del Piano di rimodulazione delle zone omogenee di cui al comma 1 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 15

Soppressione delle Comunità Montane

 

1. Le Comunità Montane della Regione Calabria, istituite ai sensi della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 "Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna" e successive modificazioni, sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unioni montane.

2. Le Unioni montane subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunità Montane

3. Nel caso di mancata convocazione dei Sindaci della zona omogenea ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, il Presidente della Giunta regionale assegna al Presidente della Comunità Montana un termine di trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta, che provvede alla convocazione.

4. Nel caso di mancata approvazione dello Statuto entro i termini stabiliti all'articolo 2 il Presidente della Giunta regionale assegna all'assemblea dell'Unione montana della zona omogenea un termine di trenta giorni per provvedere.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, la Comunità Montana è soppressa. Con provvedimento della Giunta regionale è nominato un Commissario che procede alla liquidazione della Comunità Montana per la successiva dichiarazione di estinzione da parte della Giunta regionale.

6. Nell'ipotesi di soppressione di cui al comma 5 le funzioni già attribuite dalla Regione alla Comunità montana, sono esercitate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale provvede altresì alla eventuale rimodulazione delle zone omogenee interessate in conformità alle disposizioni dell'articolo 3.

 

Articolo 16

Disciplina per le modificazioni territoriali

 

1. La Giunta regionale disciplina le modalità e le procedure per la proposta di modificazione degli ambiti territoriali delle zone omogenee successive alle rimodulazioni di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale, anche mediante la nomina di un Commissario, provvede alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra le Unioni montane interessate dalle modifiche di cui al comma i .

 

Articolo 17

Norma finanziaria

 

1.  Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro _________________     per l'esercizio 2012, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse  allocate nell'Upb ___________ "Interventi indistinti a favore degli enti locali" e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'Upb di nuova istituzione "Azione per lo sviluppo sostenibile e innovativo della montagna" appartenente all'Area Omogenea "Interventi di tutela del territorio montano e delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico", del bilancio di previsione 2012.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in

euro ______________ per l'esercizio 2012, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse  allocate all’Upb ________________ "Trasferimenti alle Comunità Montane per investimenti di tutela del territorio" e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'Upb di nuova istituzione "Fondo per lo sviluppo della montagna" appartenente all'Area Omogenea "Interventi di tutela del territorio montano e delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico", del bilancio di previsione 2012.

 

Articolo 18

Abrogazione e norme transitorie

 

1. A decorrere dalla soppressione di tutte le Comunità Montane ai sensi dei comuni i e 5 dell'articolo 15, è abrogata la seguente disposizione:

la legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 "Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna" e successive modificazioni.

2. Ogni riferimento alle Comunità Montane contenuto in leggi o regolamenti regionali è da intendersi fatto dalle Unioni montane di cui alla presente legge, ove costituite.

3. Fino alla costituzione delle Unioni montane si applicano alle Comunità Montane le disposizioni della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 e successive modificazioni.

 

Articolo 19

Dichiarazione d'urgenza

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.