Proposta di legge n. 326/9^

RELAZIONE

 

La proposta di Legge in oggetto, modifica la LR n°7 del 10/02/2012 "Modifiche ed integrazione alla legge regionale 11 agosto 2010 n°21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n°70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n°106".

La proposta di legge trae origine dall'impugnativa sollevata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 06 aprile 2012 e mira a modificare esclusivamente gli articoli oggetto del ricorso costituzionale.

In particolare le istanza di censura esposte nella delibera governativa ineriscono il mancato rispetto della normativa nazionale in materia di governo del territorio e la previsione, in alcuni casi, di derogabilità della normativa statale di principio e , conseguentemente, la presente proposta di legge intende apportare le modifiche necessarie ad evitare le lungaggini del giudizio costituzionale fornendo, contestualmente, certezza interpretativa ed applicativa per tutti gli operatori.

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

 

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari.

 

 

Il comma 1 dell'articolo 2 è modificato e così sostituito:

 

2. Per le finalità indicate nel comma 1 sono disciplinati interventi di incremento volumetrico entro i limiti previsti nei successivi articoli 4 e 5 per i quali è ammessa la modifica della sagoma planovolumetrica dell'edificio necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti ed interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate previsti nell'articolo 8, da attuare con procedure semplificate sempre nel rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro, dei lavoratori e dei cittadini.

 

Il primo capoverso del comma 2 dell'articolo dalle parole "Gli interventi previsti" alle parole "le seguenti disposizioni", è modificato e sostituito:

 

2. Gli interventi previsti dalla legge regionale possono essere realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, nonché in deroga alle misure di salvaguardia definite all’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 smei, fatte salve le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente ed in particolare:

 

La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 è modificato e così sostituito:

 

b) Su edifici ubicati in aree urbanizzate, previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera h), nonché su aree agricole o non disciplinate, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le distanze minime e le altezze massime, nel rispetto del DM 1444/68, nel DPR 380/01 smei nonché nel Codice Civile, fatte salve le distanze e le altezze esistenti, se rispettivamente inferiori o superiori. Nel calcolo delle distanze minime e delle altezze massime si può tener conto delle disposizioni dell’articolo 11 del DLgs 115/08 così come modificato dal DLgs n. 56/10, con le esclusioni riportate nel medesimo;

 

Il punto 6 della lettera h) del comma 3) dell’articolo 4, è abrogato

 

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5, è modificata e così sostituita:

 

c) su edifici ubicati in aree urbanizzate, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) nonché su aree agricole o non disciplinate, sono ammesse distanze minime e altezze massime dei fabbricati in deroga agli strumenti urbanistici generali fermo restando l'obbligo di rispettare le altezze massime e le distanze minime fissate da norme di legge o da decreti ministeriali nel rispetto del d.m. 1444/68.

 

II comma 3 dell'articolo 6 è modificato e così sostituito:

 

3. In deroga a quanto previsto alla lettera a) del comma 2 gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, di cui agli articoli 35 della legge n. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto. In ogni caso il titolo abilitativo in sanatoria deve essere rilasciato prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge. Nel caso di interventi realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abitativo edilizio in sanatoria, gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere effettuati soltanto se l'edificio sanato sia stato ultimato ed a condizione che l'intervento sia coerente con le caratteristiche tipologiche, stilistiche ed architettoniche del manufatto già esistente.

 

La lettera a) del comma 6 dell’articolo 6 è modificata e così sostituita:

 

a) per gli interventi straordinari di ampliamento di cui l’articolo 4, le superfici, per le quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia straordinaria prevista nella legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nonché nella legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e nel decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono computabili ai fini della determinazione della superficie e volumetria complessiva esistente, anche nel caso di edifici interamente abusivi. In ogni caso la sanatoria edilizia deve essere rilasciata prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge;

 

La lettera b) del comma 6 dell’articolo 6 è modificata e così sostituita:

 

b) per gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 5 i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie, per le quali, sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria prevista nella legge n. 47/1985 nonché nella legge n. 724/1994 e nel decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, sono computabili ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente, anche nel caso di edifici interamente abusivi. In ogni caso la sanatoria edilizia deve essere rilasciata prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge;