Proposta di legge n. 321/9^

RELAZIONE

 

La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 " Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002" all'art. 47 introduce un "Sistema di incentivazione per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro" con la previsione di regimi di aiuti alle imprese finalizzati al sostegno del sistema economico e produttivo del Porto di Gioia Tauro.

La predetta norma intera e sostiene un organico sistema di azioni regionali che trovano il loro massimo compimento nell'APQ Gioia Tauro.

Il sostegno alle imprese operanti nell'area rimane una condizione imprescindibile per il futuro del Porto di Gioia Tauro soprattutto in una logica che tende a superare il solo transhipment.

Al fine di perseguire maggiori livelli di efficienza delle risorse finanziarie allocate e rendere maggiormente attrattiva agli investimenti l'area portuale è comunque opportuno promuovere una serie di sinergiche azioni finalizzate ad incentivare da un lato l'intermodalità del trasporto merci in partenza ed in arrivo oltre che introdurre, per il tramite dell'Autorità Portuale, tutta una serie di interventi infrastrutturali e non preordinati ad un maggiore efficentamento dell'infrastruttura portuale.

Con l'emendamento in esame si prevede quanto segue:

1) comma 3 bis: possibilità di istituire regimi di aiuto per la promozione dell'intermodalità (ferro bonus) compatibili con i trattati ai sensi dell'art. 93 TFUE;

2) comma 4 bis: Erogazione di contributi all'Autorità Portuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 84/94, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", vincolati alla realizzazione di specifiche azioni, preventivamente concordate con la Regione, finalizzate a potenziare il Porto di Gioia sia in termini infrastrutturali che di servizi.

Rimane ferma, nell'ambito delle risorse assegnate, la possibilità di erogare incentivi alle a favore delle imprese, cc compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato CE, ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, ai sensi de regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella GUCE n, 214 del 9 agosto 2008 oltre che a titolo di de minimis.

Le misure di cui sopra dovranno essere attuate previa definizione di un apposito complessivo piano da adottarsi con delibera della Giunta regionale previo parere non vincolate della competente Commissione e Consiliare.

 

Art. 1

 

All'art. 47 della legge regionale egionale 23 dicembre 2011 n. 47, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis- Al fine di promuovere l'intermodalità del trasporto delle merci in partenza o a destinazione del territorio regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di incentivo all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria compatibili con i trattati ai sensi dell'art. 93 TFUE".

"4-bis -Nel perseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13.1 lett. d) della L. 28 gennaio 1994, n. 84, la Regione Calabria può erogare contributi all'Autorità portuale di Gioia Tauro destinati al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'ente. Tali contributi possono essere disciplinati all'interno di appositi accordi di programma stipulati tra la Regione Calabria e l'Autorità Portuale ovvero disposti con delibera della Giunta".

Al comma 5 dell'art. 47 della L. Regionale 23 dicembre 2011 n. 47, è cancellata la locuzione "degli incentivi previsti" e sostituita con la locuzione "delle misure previste".