Proposta di legge n. 32/9^

RELAZIONE

La finalità della presente Legge è quella di dotare la Calabria di una struttura espositiva che documenti la storia delle arti visive raccogliendo prevalentemente sia le opere di artisti italiani, in particolare di origine calabrese che quelle di artisti, che con la Calabria hanno avuto, nel corso dei secoli, una rapporto di varia frequentazione o che comunque ne hanno segnato la storia.
L'istituzione del Museo Regionale delle Arti Visive mira a conservare la memoria artistica del territorio ricostruendo e valorizzando la sua identità culturale, attraverso il recupero anche dei capolavori dispersi fuori regione.
La proposta di legge prevede per la gestione del Museo una apposita Fondazione, costituita secondo le vigenti modalità di legge e con le seguenti finalità:
a) reperimento e valorizzazione delle opere d'arte;
b) tutela, conservazione e promozione del Museo;
c) organizzazione di mostre, convegni, manifestazioni e pubblicazioni di testi sulla storia dell'arte regionale. Alla Fondazione potranno partecipare sia enti pubblici che privati.

Art. l

La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove la istituzione del Museo Regionale delle Arti Visive al fine di:

a) Realizzare una struttura culturale per la conservazione, documentazione, valorizzazione e promozione della produzione artistica, con particolare riguardo a quella calabrese e meridionale, compresa quella di autori non calabresi che hanno segnato la storia dell'arte in Calabria; la struttura favorirà, inoltre, la ricerca e gli scambi culturali nel campo delle arti visive, in collaborazione con le Università, le Accademie di belle Arti e con le Istituzioni museali ed artistiche operanti nella Regione;
b) Realizzare raccolte di opere d'arte, che documentino quanto di più significativo e rilevante gli artisti italiani, in particolare di origine calabrese, hanno prodotto nel corso dei secoli, nel campo delle arti visive;
c) Offrire una struttura scientificamente qualificata per sostenere le politiche di turismo culturale.

Art. 2

Per la gestione del Museo Regionale di Arti Visive la Regione Calabria promuove la costituzione di una Fondazione.
La Fondazione ha lo scopo di provvedere:

a) Al reperimento ed alla valorizzazione delle opere d'arte;
b) Alla tutela, conservazione e promozione del Museo;
c) Alla organizzazione di mostre,convegni e manifestazioni ed alla pubblicazione di testi sulla storia regionale delle arti visive.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal contributo in denaro indicato nell'atto costitutivo e versato dai Fondatori, nonché da ulteriori incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;
b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, somme, contributi, eredità, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere da parte dei Fondatori, di altri Enti pubblici e soggetti privati;
c) dai contributi annuali versati dai Fondatori;
d) dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

Art. 3

La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari alla costituzione della Fondazione in qualità di socio fondatore, provvedendo all'approvazione dello Statuto ed al versamento della propria quota di partecipazione.
Partecipano alla costituzione della Fondazione, oltre alla Regione Calabria, le Amministrazioni Pubbliche ed i soggetti privati individuati dalla Regione medesima che abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nello Statuto, al fondo di dotazione iniziale ed alle spese di gestione della Fondazione. Tali soggetti assumono la qualifica di Fondatori.
Le modalità di partecipazione della-Regione e degli altri soggetti pubblici e privati sono indicate nello Statuto della Fondazione. Lo Statuto della Fondazione prevede che le attività siano svolte sulla base di un piano annuale approvato con apposito atto della Giunta Regionale ed inserito nel programma di cui al secondo comma dell'articolo 4 della Legge Regionale 12 giugno 2009,n. 19.

Art. 4

Agli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della Fondazione di cui al precedente articolo 2 della presente legge si provvede con le risorse in conto capitale già allocate nella UPB 5.2.01.01 ( capitolo 31 31 204).
La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art.10 della legge regionale 4 febbraio 2002,N°8.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.