Proposta di legge n. 318/9^

RELAZIONE

 

Nell'aprile del 2011 la Regione Calabria si dota, dopo tanto attendere, di una Legge, la 14, relativa a "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto", rispetto alla quale oggi si intendono proporre con il presente progetto, modifiche ed integrazioni che vogliono esserne un arricchimento.

Se l'eliminazione, mediante bonifica e smaltimento dell'amianto, è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. La proposta nasce, dunque, dall'esigenza di attuare sul territorio regionale una legge che, tra le altre cose, preveda una tutela sanitaria per tutti quei cittadini e lavoratori che, nel corso degli anni, hanno patito e tutt'ora patiscono i danni provocati dall'amianto.

In particolare, si pone l'attenzione su un aspetto che, sebbene più volte menzionato nella legge, non trova poi risposte esaustive alle tante problematiche che vivono le persone affette da malattie correlabili all'amianto e/o tutti coloro che, per motivi professionali e non, risultano essere a rischio di complicazioni derivanti dalla ormai conclamata pericolosità dell'esposizione all'amianto.

Si ravvisa la necessità, ad esempio, che i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria abbiano il diritto a fruire della gratuità degli accertamenti e allo scopo, il Legislatore, articola la previsione di contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale a favore delle persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale. Detti contributi sono concessi solo se le persone interessate sono iscritte nei registri degli esposti e degli ex esposti o se sono affette da mesotelioma.

Sì promuovono. inoltre, forme di registrazione degli esposti e degli ex esposti coordinando le iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dal servizio sanitario regionale.

In questo lavoro di integrazione della Legge Regionale 14/2011, ci si è determinati, infine, all'inserimento nel corpo precettistico dell'art. 6bis denominato "Norme di salvaguardia", in forza del quale si dispone che "per gli interventi di movimentazione, lavorazioni e sbancamenti di terreno, per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie, venga predisposta un'analisi geologica preventiva per accertare l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dai lavori, ai fine di prevedere le precauzioni per la realizzazione di questi nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente".

 

RELAZIONE ECONOMICO — FINANZIARIA

 

Le modifiche ed integrazioni introdotte alla legge regionale del 27/04/2011, n.14, richiedono, una integrazione alle risorse già previste. In particolare, l'inserimento dell'art. 11/bis "(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto, prevede un incremento quantificato per l'esercizio finanziario 2012 di euro 500.000,00. Pertanto, si provvede, con le risorse comunitarie disponibili, allocate all'UPB 3.07.01.04 - capitolo 37010401 -, recante "Spese per la bonifica dei siti inquinati per la tutela della salute pubblica e del territorio e per il recupero delle opportunità di sviluppo sostenibile delle aree contaminate", anche mediante rimodulazione finanziaria del corrispondente Asse III — Settore 4 — Obiettivo Operativo 3.4.1.

 

Art. 1

(Modifica della L.R. n. 14/2011)

 

All'art. 1, dopo le parole "attraverso la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" sono aggiunte le seguenti parole: e il sostegno alle persone affette da una malattia ricollegabile all'esposizione all'amianto.

 

Art. 2

(Modifica dell'art. 3 della L.R. n. 14/2011)

 

All'art. 3, comma i, dopo la lettera h), è inserita la seguente lettera:

i) Alla definizione dei criteri di assegnazione dei contributi a favore delle persone affette da malattie correlabili all'amianto.

 

Art. 3

(Modifica dell'art. 5 della L.R. n. 14/2011)

 

All'art. 5, comma l., lettera g), dopo il punto n. 3 è inserito il seguente punto:

4) azioni di sostegno sanitario e psicologico agli esposti alle fibre d'amianto;

 

Art. 4

(Modifica dell'art. 6 della L.R. n. 14/2011)

 

Dopo l'art. 6, è inserito il seguente articolo:

Art. 6/bis (Norme di salvaguardia nell'attività di movimentazione e sbancamento)

1. Per gli interventi di movimentazione, le lavorazioni e gli sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie previste dall'articolo 5, comma 1, lettere "a" e "b)", viene predisposta un'analisi geologica preventiva per accertare l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dai lavori, al fine di prevedere le precauzioni per la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

 

Art. 5

(Modifica dell'art. 8 della L.R. n. 14/2011)

 

All'art. 8, il comma 2. è così sostituito:

2. La Giunta regionale conferma e potenzia il registro regionale dei mesoteliomi maligni, in collegamento con i centri di raccolta dati nazionali, al fine di promuovere la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto. Sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva forme di registrazione degli esposti e degli ex esposti coordinando le iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dal servizio sanitario regionale.

 

Art. 6

(Modifica dell'art. 11 della L.R. n. 14/2011)

 

Dopo l'art. 11 (Interventi e contributi regionali), è inserito il seguente articolo:

Art. 11/Bis (Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto)

1. La Giunta regionale eroga contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale a favore delle persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale.

2. I contributi sono relativi alle spese sostenute nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia e la conclusione del relativo procedimento.

3. I contributi sono concessi solo se le persone interessate sono iscritte nei registri degli esposti e degli ex esposti di cui all'articolo 8, comma 2 o se sono affette da mesotelioma. La segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei registri è effettuata antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia.

4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi ai coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto, nel periodo di imposta.

 

Art. 7

(Modifica dell'art. 12 della L.R. n. 14/2011)

 

All'art. 12, comma 2, dopo la lettera b): è inserita la seguente lettera:

b bis)  quanta parte degli aventi diritto ha ricevuto contributi a sostegno delle spese sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale e in quale misura la somma erogata è stata sufficiente a coprire le spese sostenute;

 

Art. 8

(Modifica dell'art. 14 della L.R. n. 14/2011)

 

All'art. 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

5. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11/bis della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 500.000,00, si provvede, con le risorse comunitarie disponibili, allocate all'UPB 3.07.01.04 - capitolo 37010401, recante "Spese per la bonifica dei siti inquinati per la tutela della salute pubblica e del territorio e per il recupero delle opportunità di sviluppo sostenibile delle aree contaminate", anche mediante rimodulazione finanziaria del corrispondente Asse III — Settore 4 — Obiettivo Operativo 3.4.1.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.