Proposta di legge n. 314/9^

RELAZIONE

 

La presente proposta di legge trae origine dalla necessità di porre fine ad una situazione iniqua che coinvolge migliaia di famiglie calabresi che si trovano costrette pagare un tributo senza ricevere in alcun modo alcun beneficio dall'attività consortile.

Come emerso in sede di assemblea consiliare a seguito di alcune interrogazioni, allo stato manca o non sono stati aggiornato i perimetri di contribuenza, tant'è che ad oggi si ritrovano a sostenere tale ingiusto tributo proprietari di aree ormai completamente urbanizzate per le modifiche agli strumenti urbanistici o perché definiti "asciutti" ovvero non irrigui.

In sostanza si punta ad equilibrare la normativa in materia subordinando il pagamento dei contributo ai consorzi di bonifica soltanto a fronte di effettivi interventi di miglioramento sui fondi, così come, d'altronde, specificato ormai all'unanimità dalla giurisprudenza in particolare è pacifico ormai che non è sufficiente l'inserimento di un bene nell'ambito dei comprensorio consortile perché ne derivi automaticamente un beneficio a tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio stesso.

Sui punto si è del resto più volte espressa la giurisprudenza sia della Suprema Corte di Cassazione sia delle Corti di merito ritenendo, da un iato, necessaria e sufficiente, per l'assoggettabilità al potere impositivo, la configurazione dei due predetti presupposti di legge e, dall'altro - conseguentemente - insufficiente la presenza di uno solo di essi, essendo fra loro in rapporto di imprescindibile concorrenza. Pertanto l'inclusione degli immobili entro il perimetro del comprensorio non implica di per l'obbligo di corrispondere i contributi consortili.

In questo contesto si assiste ad una proliferazione di ricorsi che da un lato provoca un disagio per gli utenti, dall'altro determina una serie di oneri aggiuntivi per l'ente in positivo.

In attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino degli interventi di bonifica e di irrigazione e quindi delle funzione dei consorzi di bonifica appare urgente ridefinire i parametri dei contributi consortili attraverso la riformulazione del comma i dell'art.23.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La presente proposta di legge non presenta oneri finanziari atteso che, in ragione dei bilancio di previsione approvato e richiamato dal secondo comma dell'art. 23 della legge regionale l'ammontare del contributo consortile è ripartito proporzionalmente fra i vari consorziati che effettivamente beneficiano delle opere di bonifica.

Concretamente le modifiche normative non incidono sulle entrate dei consorzi tenuto conto che i saldi rimangono invariati.

 

Art. 1

(Sostituzione comma 1 dell'art. 23 legge regionale 11/2003)

 

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 23 luglio 2003 è sostituito dal seguente:

1. Sono obbligati al pagamento dei contributo consortile relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio delle opere di bonifica ed alle spese per il funzionamento del consorzio, quando non siano a totale carico pubblico, i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati nel comprensorio di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica gestite dai consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione a tale beneficio.

1bis. Sono esentati dai pagamento dei contributo di cui al comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa dei servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.

 

Art. 2

(Disposizione transitorie)

 

1. Le disposizioni dell'art. i hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2012.

2. I Consorzi di bonifica provvedono ad adeguare il piano annuale di riparto delle spese secondo quanto previsto dall'art. 1.

 

La presente legge entra in vigore l giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge dalla regione Calabria.