Proposta di legge n. 307/9^


RELAZIONE

 

La Comunità Europea nella sua Risoluzione 2010/2039(LNI) del 20 ottobre 2010 invita gli Stati membri ad istituire un reddito minimo garantito quale misura anticiclica volta alla "lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva".

Il reddito minimo garantito si configura così come uno strumento che, proprio in momenti di grave crisi come quello attuale, tende a promuovere efficacemente politiche "dell'integrazione e dell'inclusione sociale al fine di garantire una tutela efficace dei diritti umani fondamentali".

Il reddito minimo garantito rappresenta uno strumento di garanzia del riconoscimento di un diritto universale verso la persona a condurre una vita dignitosa.

In considerazione del fatto che la Regione Calabria registra il più alto indice di tasso di povertà, il reddito pro-capite fra i più bassi d'Italia e il più alto tasso di disoccupazione, in particolare quella femminile e giovanile, si propone l'istituzione, anche in via sperimentale e per un periodo minimo di tre anni, di un reddito minimo garantito a tutti i soggetti che abbiano i requisiti previsti nella seguente legge.

 

Art. 1

Principi

 

1. La Regione Calabria, al fine di recepire la Risoluzione Europea 2010/2039 del 20 Ottobre 2010, istituisce il reddito minimo inteso come una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale.

2. Il reddito minimo rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nell'ambito delle politiche di inclusione sociale e di occupabilità promosse dalla Unione Europea.

3. Allo scopo di consentire il conseguimento di una efficace lotta alla povertà e per favorire politiche di iclusione sociale, la Regione Calabria, avvia una sperimentazione sul territorio regionale del reddito minimo attraverso la programmazione di un piano triennale.

 

Art. 2

Oggetto e finalità

 

1. Ai residenti del territorio regionale che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 e assicurato il reddito minimo come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. L'istituzione del reddito minimo è anche finalizzata a separare la offerta di lavoro dal bisogno di un reddito in grado di garantire il diritto ad un livello di vita dignitoso.

2. Il reddito minimo consiste in una erogazione monetaria non superiore a 500,00 € mensili tale da raggiungere un reddito complessivo annuo di 6000,00 €.

 

Art. 3

Beneficiari

 

1. Il reddito minimo è corrisposto in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti e che  presentino domanda al bando di selezione pubblica, che sarà promulgato dalla Giunta Regionale:

 

a. Età non inferiore ai 18 anni;

b. residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni;

c. iscrizione da almeno due anni negli elenchi anagrafici previsti dall'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 Luglio 2000, n. 442;

d. reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a seimila euro.

 

2. La Giunta Regionale è autorizzata, entro e non oltre 60giorni dalla data di pubblicazione della  seguente legge, ad emanare un apposito Regolamento per indicare i criteri con cui si determina la priorità del diritto di accesso al reddito minimo peri soggetti beneficiari fino all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e stanziate per la finalità di cui alla presente legge.

 

Art. 4

Incentivo accesso mercato del lavoro

 

Nel caso in cui Aziende o Enti assumano con contratti a tempo indeterminato soggetti beneficiari della presente legge, l'importo del reddito minimo sarà corrisposto, sotto forma di borsa lavoro e per la durata massima di tre anni , ai datori di lavoro.

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

La copertura finanziaria, della presente legge, è garantita dalla somma di 100 milioni di euro annui rinvenienti dai fondi POR 2007/2013(FSE) Asse III Inclusione Sociale e dalla somma di 20 milioni di euro annui dai fondi POR 2007/2013(FSE) Asse I Occupabilità.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.