Proposta di legge n. 3/9^

RELAZIONE

La proposta di modifica/integrazione alla Legge Regionale n. 30 del 7 agosto 2002 "Provvedimenti tributari in materia addizionale IRPEF e di tasse automobilistiche", nasce da un lato, dalla improrogabile necessita. di recepire, dopo 57 anni dalla sua emanazione, il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953 n, 39 e succ. "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche" (specificatamente in riferimento al Capo III relativo alle "Esenzioni permanenti" e in ossequio a quanto disciplinato anche dalla. Legge dello Stato n. 449 del 27 dicembre 1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e dall'altro, dalla consapevolezza che il mondo del Volontariato, in particolare modo quello riferentesi alle Associazioni di Volontariato socio-sanitario, che svolgono con diuturna abnegazione un lavoro encomiabile per la tutela e la promozione della dignitą umana soprattutto a favore di quelle realtą che vivono in condizioni di forte disagio e bisogno, meritano particolare attenzione e supporto soprattutto in questo grave momento di crisi economica-finanziaria congiunturale.

COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di modifica/integrazione alla Legge Regionale n. 30 del 7 agosto 2002, non comporta aggravio di spesa o necessita di alcun impegno di copertura finanziaria.

Aggiungere:

DISCIPLINA DELLE ESENZIONI DALL'OBBLIGO TRIBUTARIO

Sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali:
A) i veicoli di cui al D.P.R. - Decreto Presidente delle Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953;
B) i veicoli di proprietą delle Organizzazioni di Volontariato, iscritte nell'apposito Albo Regionale, adibite al trasporto di disabili.