Proposta di legge n. 28/9^

RELAZIONE

E' indubbio che la vita media degli esseri umani si è allungata, ciò comporta che settori sempre più ampi di popolazione arrivino ad età avanzate, in Italia ci sono oltre 10 milioni di persone anziane (over 65 anni), di cui molti pensionati con un reddito insufficiente a provvedere alle necessità quotidiane, spesso soli, senza parenti, amici o vicini su cui poter contare ed il numero è destinato ad aumentare.
Ciò evidentemente implica la necessità, che ancora prima è dovere morale e coscienza sociale, di conoscere il mondo degli anziani, sia dal punto di vista delle loro esigenze di salute che per quanto concerne la loro vita affettiva e di relazione e, conseguentemente, attivare una serie di interventi finalizzati a tutelarne la loro condizione, sia sotto l'aspetto sociale, assistenziale e sanitario, oltre che economico e di valorizzazione della risorsa umana, in un processo di reintegrazione e partecipazione attiva, fattiva e collaborativa nella società.
Questa proposta di legge, pertanto, vuole garantire agli anziani la partecipazione nella società.
Gli anziani hanno un bagaglio di cultura, di preparazione, di saggezza da non sottovalutare e sono loro stessi che chiedono maggior spazio, maggiore considerazione da parte delle istituzioni e della società in generale. La presente proposta di legge, inoltre, intende realizzare interventi che consentano il mantenimento delle condizioni di autosufficienza residuale e il recupero di quelle compromesse, laddove è possibile, in quegli anziani che presentino quelle problematiche di deterioramento grave dell'equilibrio psicofisico e relazionale di cui si è fatto cenno nelle premesse. L'ingresso nella terza età si fa coincidere col sessantacinquesimo anno di età, ma è soprattutto dai settant'anni in su che troviamo anziani che manifestano i segni di una incapacità a resistere al declino psicofisico con tendenza all'isolamento, spesso con materializzazione ed esclusione sociale, anche in termini di autoesclusione, che sfociano talora in rinuncia volontaria e traumatica della vita, come pure si verifica dai settanta -anni in su, che si determinino o sì accentuino patologie invalidanti sia fisiche che- psichiche che compromettono in modo irrimediabile le capacità di autosufficienza fino alla necessità di dipendere costantemente da terze persone.
L'anziano molto spesso è considerato oramai inutile e trascorre il suo tempo nell'isolamento sociale ed emotivo, invece con tale proposta si tende a mettere in luce le altissime potenzialità del soggetto anziano, PORTANDO A MATURAZIONE UNA GIUSTA CULTURA DELLA TERZA ETÀ. A tale uopo, con la presente proposta, la Regione Calabria istituisce un Centro di monitoraggio e raccolta dati regionale, in una apposita "Sezione anziani" presso il Consiglio Regionale della Calabria, per la programmazione generale che, integrando e coordinando i programmi e gli
Ci sono troppi anziani soli e spesso, questa situazione non è realmente considerata, ma in realtà la solitudine è una grande malattia che logora l'anziano e lo isola sempre più. Fare la spesa, prendersi cura di sé e della casa, uscire per una visita medica ... queste attività, per tale fascia sociale, rappresentano spesse problemi insormontabili.
Ci sono, quindi, molti anziani non autosufficienti, disabili gravi, con patologie fortemente invalidanti che hanno bisogno di assistenza quotidiana continua, malati di lungaa degenza, spesso allettati o portatori di handicap che richiedono comunque una rete di supporto per la gestione logistica e della patologia stessa.
Ci sono poi molti pensionati che sono in buona salute, con capacità lavorativa e discreti risparmi. Sono i cd. "giovani anziani", persone tra i 50 e i 65 armi: un esercito in Europa, potenzialmente in grado di dare un contributo allo sviluppo economico, diventando il perno di quella che viene definita la terza economia, ma che vede gli italiani in posizione di netta retroguardia. In questi casi l'«età pensionabile» è una creazione artificiosa, un non senso burocratico, perfino un sopruso sociale. Ed allora spesso capita di vedere tali soggetti presentarsi ogni giorno davanti al vecchio ufficio, frequentare i bar dei dintorni in pausa pranzo per incontrare gli ex colleghi e simulare di essere ancora "nel giro".
La depressione post-pensione è riconosciuta in letteratura.
Ormai la soglia di senescenza sgradita ai datori di lavoro è scesa attorno ai 45 anni, dopo i quali si diradano gli incarichi di responsabilità, ci si ritrova ai margini, se non addirittura vittime del mobbing: ma il pensionamento anche se a 60 anni è un controsenso biologico. Tutto il resto, il dovere di riposarsi, di fare spazio ai giovani, sono scuse: la verità cruda è che i giovani costano meno alle aziende, ma i lavoratori anziani sono una miniera di conoscenza, sono esperti, fanno meno errori.
Perfino il sindacati li toglie dalle categorie professionali e versa la loro tessera nel calderone indifferenziato del «sindacato pensionati». Col lavoro, insomma, se ne va l'identità. E' doveroso, per questo motivo, dare contributo alla soluzione della crisi dei modello pensionistico e dei mondo del lavoro.
Individuare, pertanto, settori e progettualità per far lavorare un soggetto oramai in pensione, che non ha più la preoccupazione di far carriera, ovvero quella di ricevere ordini, che lavora quando e quanto gli pare, che reagisce al processo di defungimento sociale del nostro paese, che fa di tutto per restare al lavoro, è un bene ed un risorsa per il rilancio dell'economia. E' indubbio che ci debba essere la possibilità di creare un ponte generazionale tra chi termina la propria carriera lavorativa e chi la inizia a costruire, che la professionalità degli anziani possa essere trasmessa alle nuove generazioni. Il presente progetto prevede, pertanto, di valorizzare il contributo professionale degli anziani e di favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani con il finanziamento di iniziative imprenditoriali intraprese dagli over 60 nei settori manifatturiero, commerciale, culturale, turistico e ricreativo, a condizione che sia prevista la partecipazione di giovani al primo impiego.
Ora, però, poiché è soprattutto dai settant'anni in su che troviamo anziani che manifestano i segni di una incapacità a resistere al declino psicofisico con tendenza all'isolamento, spesso con marginalizzazione ed esclusione sociale, anche in termini di autoesclusione, che sfociano talora in rinuncia volontaria e traumatica della vita, come pure si verifica dai settanta anni in su che si determinino o si accentuino patologie invalidanti sia fisiche che psichiche che compromettono in modo irrimediabile le capacità di autosufficienza fino alla necessità di dipendere costantemente da terze persone, prioritariamente la finalità della presente proposta è quella di mantenere l'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente, nel proprio ambiente familiare. A tal proposito nel presente progetto di legge sono stati individuati ed attivati interventi integrativi a sostegno delle famiglie riconducibili ai servizio di assistenza domiciliare integrata con prestazioni fortemente interagenti tra area socio-assistenziale e area sanitaria e con l'inserimento di attività di promozione sociale.
La nostra Regione volendo dimostrare grande sensibilità per il problema della salute psicofisica degli anziani e del loro inserimento sociale deve fare un ulteriore sforzo per dare risposte ottimali ad un problema, quello degli anziani non autosufficienti, che ancora non ha trovato adeguate soluzioni in rapporto alle necessità, riscontrando l'assenza di questi servizi sul versante della non autosufficienza e dunque la necessità di riorganizzare gradualmente i servizi esistenti per la presa in carico della condizione di non autosufficienza.
Già in altre regioni sono stati avviati interventi domiciliari, promozionali e strutturali a favore degli anziani in tal senso, con la previa ricognizione della qualità dei sevizi esistenti nel territorio.
Ora questo presuppone sia lo sviluppo di interventi domiciliari fortemente integrati con l'area sanitaria, nonché il finanziamento, l'adeguamento delle attuali residenze laddove esistono, perché offrono una ragionevole disponibilità di capacità ricettive per soggetti anziani non autosufficienti, sia la creazione, laddove non esistono, di adeguate strutture residenziali e protette attrezzate e modulate per l'assistenza continuativa, considerato che gli anziani non autosufficienti sono soggetti portatori di esigenze che necessitano di prestazioni specifiche a valenza assistenziale, riabilitativa e sanitaria permanente.
L'intervento si propone, inoltre, anzi è sua priorità e peculiarità, quella di sostenere le famiglie che mantengono nel proprio contesto l'anziano che abbia. compiuto i sessant'anni e non superato i settantacinque anni non autosufficiente, evitando in tal modo il ricovero dello stesso in strutture protette.
L'intervento di contribuzione è erogato, riconoscendo il lavoro di cura della famiglia nei confronti dell'anziano non autosufficiente, per attività socio-assistenziali garantite dalla famiglia stessa. La richiesta di contributo dovrà essere però correlata dal verbale di invalidità civile.
La presente proposta di legge intende quindi realizzare, interventi che consentano il mantenimento delle condizioni di autosufficienza residuale e il recupero di quelle compromesse, laddove è possibile, in quegli anziani che presentino quelle problematiche dì deterioramento grave dell'equilibrio psicofisico e relazionale cui si è fatto cenno nelle premesse, cercando di far mantenere inalterati gli equilibri familiari.
Infine, tra i campì dazione, la presente proposta intende dare spazio anche al volontariato degli anziani in settori molteplici: dalla vigilanza fuori le scuole, al controllo dei giardini, dall'aiuto alle famiglie, al sostegno verso gli emarginati e bisognosi.
Attraverso una persona amica, un volontario, si può ovviare a molti drammi e prevenire le forme di morte solitaria!
il volontario anziano diventerà una figura importante nella nostra società e con lui anche tutta la terza età. sempre pronta a farsi avanti per aiutare e sostenere chi chiede aiuto, per migliorare il nostro territorio dando il suo piccolo e grande contributo.
Insomma, bisogna sempre reagire, e ciò è possibile ad ogni età.
La vecchiaia può essere vissuta nel modo giusto e può assumere un significato positivo ... può non essere soltanto il momento della "saggezza", ma anche quello della "creatività".

TITOLO I
FINALITA' E STRUMENTI

Art. 1
Finalità

1. La Regione, al fine di valorizzare le persone anziane come soggetti rilevanti per la società e prevenirne la non autosufficienza., detta norme per l'attuazione di azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale ed a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.
2. La Regione detta altresì norme: per consentire il riconoscimento e garantire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane, particolarmente di quelle non autosufficienti.

Art. 2
Destinatari

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani sia autosufficienti sia non autosufficienti, residenti in Calabria e si estendono altresì agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale secondo le norme statali, nonché, alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. E altresì beneficiario degli interventi previsti per gli anziani non autosufficienti, l'adulto non autosufficiente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani pensionati. singolarmente o in gruppo, che abbiano compiuto almeno 60 anni e siano residenti nella Regione Calabria.

Art. 3
Strumenti

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1, mediante gli strumenti di programmazione generale, integrando e coordinando i programmi e gli strumenti settoriali per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione anziana, valorizzando l'apporto dei soggetti pubblici, privati e del volontariato.
2. Promuove l'integrazione e il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del voloritariato operanti nelle diverse materie di intervento.

Art. 4
Sezione speciale anziani

1. Al fine di disporre di basi informative qualificate in relazione alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e socio-assistenziale in materia di anziani, la Regione istituisce un Centro di monitoraggio e raccolta dati regionale, in una apposita "Sezione anziani" istituita presso il Consiglio Regionale della Calabria.
2. La "Sezione anziani" promuove e svolge ricerche ed attività permanenti, coordinate e sistematiche, di rilevazione, di analisi e di studio in relazione agli aspetti ed ai problemi sociali, economici, psicologici e sanitari concernenti le persone anziane.

Art. 5
Obiettivi

1. La presente legge, anche in conformità al Piano internazionale d'azione sull'invecchiamento, adottato a Vienna nel 1982 dall'Assemblea mondiale sull'invecchiamento dell'ONU ed ai provvedimenti comunitari a favore degli anziani, persegue gli obiettivi di tutelare il rispetto delle persone anziane, di promuovere il benessere e di prevenire gli stati di disagio, di malattia, di emarginazione, con azioni positive ed elevando la qualità e l'efficienza dei servizi e delle prestazioni che valorizzino la partecipazione ed il protagonismo degli anziani.

Art. 6
Criteri

l. Il sistema di interventi a favore delle persone anziane si informa ai seguenti criteri:

a. valorizzazione dell'anziano in tutte le dimensioni della sua individualità;
b. integrazione dell'anziano nel contesto sociale;
c. prevenzione delle situazioni di bisogno, anche mediante la programmazione e la qualificazione delle politiche sociali;
d. globalità, unitarietà e continuità delle risposte ai bisogni;
e. specificità delle azioni e dei servizi:
f. corresponsabilizzazione dell'anziano e della famiglia di appartenenza:
g. contribuzione allo sviluppo economico, per diventare il perno di quella che viene definita la terza economia.

Art. 7
Diritti nell'ambito dei servizi assistenziali e integrati

1. Nella fruizione degli interventi previsti dalla presente legge la persona anziana ha diritto in particolare:

a. ad una compiuta informazione sui servizi sociali e sanitari, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
b. ad una assistenza sanitaria commisurata alle sue esigenze;
c. al riconoscimento della sua famiglia quale ambito privilegiato di vita.

TITOLO II
AZIONI POSITIVE PER IL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO
NEL CONTESTO SOCIALE

Art. 8
Azioni positive

l. La Regione, al fine di prevenire l'emarginazione della persona anziana dal proprio ambiente familiare e sociale ed il conseguente rischio di non autosufficienza, favorisce l'accesso delle persone anziane alle istituzioni, adotta o promuove azioni positive nell'ambito degli interventi previsti dalla relativa legislazione nazionale e regionale, in particolare nei settori dell'edilizia abitativa, delle attività turistico - ricreative, della cultura, dell'urbanistica, dei trasporti, perseguendo altresì l'obiettivo dell'integrazione fra le generazioni, anche tramite il coinvolgimento dell'anziano, in un fruttuoso interscambio generazionale, teso a favorire, da una parte l'utilizzo delle competenze professionali di chi è uscito dal mondo delle professioni e, dall'altro, ad incentivare l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani desiderosi di scommettere sullo start up di innovativi progetti imprenditoriali proposti da anziani in cui sia espressamente previsto l'utilizzo di giovani al primo impiego.
2. Per le finalità previste dalla presente legge si devono programmare, predisporre ed adeguare il piano regionale dei trasporti ed adottare tutte le iniziative necessarie per adeguare il sistema viario, dei trasporti e dei i servizi pubblici alle esigenze delle persone anziane.
3. Le azioni rappresentative sono, attuate ed attivate nell'ambito di un programma triennale anche sulla base dei dati e delle ricerche svolte dalla "Sezioni anziani" del Centro di monitoraggio di cui al precedente articolo 4.

Art. 9
Edilizia abitativa

1. La Regione, per migliorare la condizione abitativa degli anziani, prevenendo situazioni di emarginazione ed evitando il loro sradicamento dal proprio ambiente familiare e sociale, favorisce la formazione di programmi per l'attuazione di interventi in materia di edilizia residenziale, tesi a realizzare abitazioni che rispondano alle esigenze della popolazione anziana..
2. Nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale la Regione interviene:

a. per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni funzionali alle esigenze dei nuclei familiari costituiti da persone anziane;
b. per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei che comprendano almeno una persona anziana, prioritariamente tenendo conto dei nuclei familiari all'interno dei quali convivono anziani non autosufficienti.

3. Per le finalità previste dal comma 2 si istituisce il Fondo regionale per l'edilizia abitativa riservato ai nuclei familiari che comprendano almeno una persona anziana; i criteri e le modalità di accesso al predetto fondo saranno disciplinati da regolamento contenente successive modifiche ed integrazioni al presente testo.

Art. 10
Programma perle azioni positive

1. Il Consiglio regionale, per le azioni positive previste dagli articoli 8 e 9, e per tutte le altre che saranno ritenute rispondenti alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, approva contestualmente al bilancio pluriennale e a partire dal 2010, un programma triennale che indica obiettivi prioritari, suddivisi per settore, principi generali di attuazione degli interventi e relativi criteri e modalità di valutazione.
2. Per la elaborazione del programma è costituito un apposito Gruppo di lavoro a carattere interdisciplinare presso l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
3. In attuazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale emana apposite direttive, rivolte a soggetti pubblici e privati interessati alla predisposizione dei propri piani di intervento.
4. Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione dei programma di cui al comma 1 sulla base di una informativa della Giunta regionale.

TITOLO III
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 11
Programmazione degli interventi socio-assistenziali nel settore anziani

l. Il Consiglio regionale adotta, con cadenza triennale, linee di indirizzo programmatico rivolte ai soggetti pubblici e privati convenzionati relativamente agli interventi socio-assistenziali, anche a carattere sperimentale a favore degli anziani.
2. Le Province, sulla base di apposite direttive della Giunta regionale, coordinano la predisposizione da parte dei Comuni dei relativi piani di intervento per il perseguimento sul territorio degli indirizzi adottati dal Consiglio regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti al recupero dell'autosufficienza economica e sociale della persona anziana e consistono principalmente:

a. in interventi volti al miglioramento della situazione economica di anziani bisognosi e in interventi di carattere straordinario finalizzati anche alta installazione di attrezzature ed ausili per consentire o migliorare la fruibilità dell'abitazione;
b. nella istituzione e gestione di servizi dì assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona e di strutture residenziali;
c. nella promozione dell'associazionismo volto alla istituzione dei centri sociali per anziani.

4. Nella realizzazione degli interventi di carattere sociale, la Regione e gli Enti locali valorizzano l'intervento di organizzazioni, in particolare di quelle di volontariato, di associazioni e di persone singole che si impegnino, in raccordo con l'Ente pubblico, ad offrire aiuto a persone anziane.
5. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale.

TITOLO IV
INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 12
Accordo di programma

1. Le province sedi di distretto di ASP, al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di accordi di programma tra i soggetti interessati per l'attivazione, nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio assistenza anziani) e delle relative Unità geriatriche.
2. La Regione favorisce la conclusione degli accordi di cui al comma 1.
3. I Comuni possono altresì demandare in tutto o in parte la gestione degli interventi socio-assistenziali di cui all'articolo 13 al Servizio assistenza anziani, attivato dall'Accordo di programma.

Art. 13
Servizio assistenza anziani

l. Il servizio per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane, punto unico di riferimento per gli anziani in stato di bisogno, può essere articolato sul territorio e ha le seguenti funzioni:

a. compiere una prima valutazione della situazione dell'anziano al fine di avviarlo, secondo il tipo di bisogno, alla rete dei servizi sociali o, tramite il servizio geriatrico ospedaliero, a quella dei servizi integrati socio-sanitari,
b. garantire il coordinato utilizzo della rete complessiva dei servizi socio-sanitari, tramite la verifica costante delle disponibilità esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti amministrativi conseguenti all'Accordo di programma;
c. ottimizzare la qualità degli interventi tramite anche 1' individuazione del responsabile di ogni singolo caso.

2. Il Servizio attiva tutti gli organismi previsti nell'Accordo di programma e ne organizza le attività.
3. Fermo restando che la spesa per il personale sanitario resta a carico del Fondo Sanitario regionale, nell'ambito dell'Accordo i soggetti aderenti stabiliranno il riparto della spesa per il funzionamento del Servizio e per la gestione dell'Accordo di programma.

Art. 14
Compiti del Servizio assistenza anziani

1. Il Servizio:

- svolge compiti di collegamento operativo tra i servizi socio-sanitari integrati e i servizi sanitari, ai fine di ottenere continuità di assistenza e cura e pertinenza fra servizio e necessità espresse;
- autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dell'Unità di valutazione geriatrica di cui all'articolo 15, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino;
- attiva programmi di controllo sul funzionamento -della rete e di verifica della qualità delle prestazioni;
- svolge attività di informazione sui servizi esistenti sul territorio, sulle modalità e sui criteri di accesso, sia a strutture pubbliche che private convenzionate;
- promuove ed organizza, in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti, le attività di formazione e aggiornamento del personale;
- raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli anziani esistenti sul territorio;
- promuove " ed organizza le campagne di informazione e di educazione sanitaria rivolte alla popolazione anziana.

2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria delle Unità di valutazione geriatrica.

Art. 15
Unità di valutazione geriatria

1. L'Unità di valutazione geriatrica territoriale valuta i bisogni socio-sanitari dell'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza ed è composta da:

- un medico geriatra;
- un infermiere professionale o un assistente sanitario;
- un assistente sociale.

2. Al fine di garantire il collegamento dell'ospedale con il territorio, il medico geriatra viene preferibilmente individuato all'interno della divisione di geriatria, ove esistente.
3. Al fine di predisporre, con il coinvolgimento delle famiglie, il programma assistenziale personalizzato, l'Unità di valutazione geriatrica si raccorda con il medico di famiglia della persona anziana e con il responsabile del caso.
4. L'Unità di valutazione geriatrica, sulla base di protocolli omogenei per il territorio regionale, predisposti dall'Assessorato regionale competente entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a. definisce per ciascun anziano, il programma assistenziale personalizzato, in accordo con il medico di famiglia e sulla base di una valutazione multidimensionate, in caso si tratti di persona. dimessa dall'ospedale, di concerto con i responsabili di dette divisioni ospedaliere, come previsto dall'articolo 18;
b. dispone l'utilizzo della rete dei servizi socio-sanitari integrati;
c. l'Unità di valutazione Geriatrica dispone, altresì, l'eventuale diversa destinazione dell'anziano nella rete dei servizi, sulla base della revisione periodica del programma assistenziale personalizzato e tenuto conto della evoluzione dei bisogno dell'anziano;
d. provvede alla eventuale certificazione di non autosufficienza della persona anziana, assumendo le funzioni già attribuite alle commissioni sociosanitarie per la certificazione della non autosufficienza;
e. trasmette alla "Sezione anziani" istituita presso il Consiglio Regionale della Calabria, di cui all'articolo 4, con appositi moduli informativi, le valutazioni e i dati significativi dei singoli casi esaminati.

5. Per l'elaborazione dei protocolli di cui al comma 4, la Regione si avvale di un gruppo tecnico in cui sono rappresentati gli organismi delle categorie professionali di cui al comma 1 e dei medici convenzionati per la medicina generale.

Art. 16
Responsabile del caso

1. Al fine di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza un corretto e completo svolgimento del necessario percorso assistenziale, l'assistente sociale del Servizio assistenza anziani che compie la valutazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13, assume la responsabilità del controllo dell'attuazione degli interventi previsti nel programma assistenziale personalizzato.
2. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di valutazione dei singolo caso, lo stesso assistente sociale partecipa alla seduta dell'Unità di valutazione geriatrica per l'esame o la revisione del programma assistenziale personalizzato.

Art. 17
Dimissioni ospedaliere

1. I responsabili delle divisioni ospedaliere in occasione delle dimissioni di anziani non autosufficienti di cui al comma 2 dei precedente articolo 2, programmano i tempi e i modi delle dimissioni stesse, sentita la famiglia e di concerto con l'Unità di valutazione geriatrica territoriale competente, al fine dell'utilizzo della rete di cui all'articolo 18.

Art. 18
Rete dei servizi socio-sanitari integrati

1. Nell'ambito delle linee della programmazione regionale e territoriale, i soggetti aderenti all'Accordo di programma di cui al precedente articolo 12, mettono a disposizione, direttamente o tramite convenzione, strutture e risorse che garantiscano, anche attraverso l'apporto del volontariato e del privato, prestazioni sia socio-assistenziali che sanitarie all'interno di ciascun servizio.
2. Fanno parte della rete ì seguenti servizi che, al fine di prevenire o arrestare ì processi involutivi fisici e psichici, rispondono con programmi differenziati al bisogno dell'anziano:

-assistenza domiciliare integrata;
- centro diurno;
- casa protetta;
- residenza sanitaria assistenziale.

3. Per la realizzazione e la ristrutturazione dei presidi della rete la Regione concede contributi.
4. Gli standard strutturali, di funzionamento e gli organici dei servizi, nonché l'individuazione degli oneri a rilievo sanitario, sono previsti in apposite direttive regionali.
5. L'Accordo di programma di cui al precedente articolo 12 prevede, inoltre, modalità operative di supporto o dì raccordo dei servizi socio-assistenziali con forme di ospedalizzazione domiciliare o con fruizioni di ospedalizzazione diurna, al fine di mantenere l'anziano nel suo contesto sociale e prevenirne l'istituzionalizzazione.
6. Gli interventi sanitari e a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e presidi assistenziali e socio-sanitari a favore degli anziani, sono garantiti dal Servizio sanitario regionale. Sono a carico del fondo sanitario regionale, secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente. La fruizione dei servizi socio-assistenziali,anche all'interno delle strutture residenziali, è soggetta ad equa contribuzione, nel rispetto di quanto previsto nelle vigenti leggi regionali.

Art. 19
Assistenza domiciliare integrata

l. L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate al domicilio di anziani non autosufficienti, di norma a sostegno dell'impegno familiare, sulla base dei programmi assistenziali personalizzati indicati dall'Unità di valutazione geriatrica.
2. Il relativo servizio deve garantire, sulla base di una valutazione multidimensionale, prestazioni con caratteristiche di globalità, adeguatezza e continuità.
3. L'assistenza domiciliare integrata è tesa a garantire:

-assistenza di medicina generale;
- consulenza medico specialistica;
- assistenza infermieristica;
- assistenza riabilitativa e di recupero funzionale;
- fornitura di ausili e presidi sanitari necessari;
- assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attività quotidiane;
- utilizzo di servizio di tele assistenza.

A favore delle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto, nonché di quelle disposte a prenderlo in affidamento, la Regione prevede idonea contribuzione per le attività socio-assistenziali domiciíiari di rilievo sanitario, non erogate dal servizio pubblico, ma garantite direttamente dalle famiglie stesse. Criteri, modalità, procedure degli interventi, nonché la misura dei concorso finanziario saranno determinate, in una logica di graduale applicazione tramite apposita direttiva, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 20
Centro diurno

1. Il centro diurno è una struttura semiresidenziale socio-sanitaria, di norma di ambito distrettuale, che assiste, a sostegno delle famiglie, anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti attuando programmi di riabilitazione e socializzazione.
2. Il centro diurno eroga prestazioni socio-assistenziali e garantisce interventi sanitari al fine della risocializzazione, riattivazione e mantenimento delle residue capacità dell'anziano.
3. Il centro diurno può essere organizzato presso case protette o residenze sanitarie assistenziali.

Art. 21
Casa protetta

l. La casa protetta è una struttura a carattere residenziale volta ad assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base, tesi all'equilibrio di condizioni deteriorate, destinata ad anziani non assistibili nel proprio ambito familiare, parzialmente autosufficienti ed a quegli anziani non autosufficienti per i quali l'Unità di valutazione geriatrica non ritenga necessario l'inserimento in residenza sanitaria assistenziale.

Art. 22
Residenza sanitaria assistenziale

1. La residenza sanitaria assistenziale è una struttura extraospedaliera socio-sanitaria integrata a prevalente valenza sanitaria, destinata ad anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, affetti da patologie cronico - degenerative a tendenza invalidante che non necessitano dì specifiche prestazioni ospedaliere.
2. La residenza sanitaria assistenziale eroga in forma continuativa:

a. assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e dei grado di autonomia della persona;
b. assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana;
c. attività sociali.

3. La residenza sanitaria assistenziale garantisce altresì le prestazioni specialistiche eventualmente necessarie.
4. Al fine di garantire una migliore qualità assistenziale la residenza sanitaria assistenziale è organizzata per nuclei modulari, di norma non superiore a venti posti, dotati di servizi autonomi. Di norma la residenza sanitaria assistenziale ha una ricettività non inferiore a venti posti e non superiore a sessanta.
5. La residenza sanitaria assistenziale può essere gestita d a soggetti pubblici e privati individuati nell'ambito dell'Accordo di programma dì cui all'articolo 12.
6. Nelle residenze sanitarie assistenziali deve essere previsto il dieci per cento dei posti per ricoveri temporanei, di norma non superiori a un mese riservati a:

a. anziani non autosufficienti assistiti in famiglia nelle condizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 19 per motivate esigenze dei componenti delle famiglie stesse;
b. anziani in situazioni di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa della predisposizione di un più appropriato programma assistenziale;
c. anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione.

7. Al fine di dare pratica attuazione al processo di riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in residenze sanitarie assistenziali, la Giunta regionale, adotta annualmente un apposito piano per il finanziamento degli interventi di riconversione.

Art. 23
Alloggi con servizi

1. Realizzazione di appartamenti studiati per le esigenze specifiche di persone anziane o disabili che iniziano ad avere lievi problemi di non autosufficienza. Prevedono particolari soluzioni impiantistiche e di arredamento e il collegamento con i servizi di assistenza domiciliare per la tutela sanitaria e l'aiuto in alcune attività quotidiane (bagno, pasti, ecc.) favorendo così il mantenimento dell'autonomia e la permanenza a casa.

Art. 24
Formazione

1. La Regione, al fine di ottenere modalità operative e valutative omogenee su tutto il territorio regionale, promuove, in collaborazione con gli enti istituzionalmente competenti, corsi di formazione per geriatri, infermieri, assistenti sanitari e assistenti sociali operanti in Unità di valutazione geriatriche e per responsabili del caso.
2. La Regione promuove altresì corsi dì formazione per gli operatori dei servizi della rete, sulla base della legislazione regionale vigente.

Art 25 Finanziamento per imprenditoria degli over 65

l. La regione Calabria stanzierà fondi per importi massimi pari ad € ..................... mila euro cad. per finanziare progetti imprenditoriali (mila ad azienda). Verranno inclusi tutti i settori, dal commercio ai servizi".
2. Unici vincoli sono costituiti da:

a. il progetto/impresa dovrà essere presentato esclusivamente dagli anziani quali futuri imprenditori;
b. l'azienda costituenda e di cui al progetto sia di nuova istituzione;
c. obbligo di assunzione di giovani al primo impiego.

Art. 26
Volontariato anziani

l. Gli anziani possono scegliere i di dedicare una parte del proprio tempo libero a progetti di utilità pubblica e sociale.
2. Attraverso il volontariato ciascun anziano ha la possibilità di impiegare positivamente le proprie capacità personali e di essere parte integrante e attiva della comunità cittadina.
3. Gli anziani volontari saranno impiegati nelle seguenti attività:

a. iniziative di solidarietà sociale nei confronti di altri anziani (piccole commissioni presso negozi o uffici pubblici, piccoli servizi domestici, favorire la partecipazione ad iniziative di socializzazione e reinserimento degli anziani soli;
b. interventi di supporto alle attività sodali, culturali educative delle Circoscrizioni e degli uffici comunali;
c. sorveglianza alle scuole;
d. piccola manutenzione delle aree verdi;
e. piccola manutenzione dei giochi o degli attrezzi sportivi situati nei giardini o nelle aree pubbliche;
f. altre iniziative a carattere culturale e/o ambientale organizzate autonomamente dalle associazioni.

4. E' rivolto a cittadini residenti nella Regione Calabria, con un età superiore ai 55 anni, che non svolgono alcuna attività di lavoro dipendente o autonomo, autosufficienti e idonei ad essere inseriti nelle attività previste dal presente articolo.

TITOLO IV
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 27
Norma finanziaria

l. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio 2010 la spesa di € 1.000.000,00, con allocazione all'UPB 6.2.01.02 - Cap. 4331105, dello stato di previsione della spesa di bilancio, inerente " Servizi ed attività socio assistenziali".

Art. 28
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.