Proposta di legge n. 27/9^

RELAZIONE

L'andrologia è la branca della medicina che focalizza i propri studi sulla salute maschile, con particolare riferimento alle disfunzioni dell'apparato riproduttore e urogenitale. L'andrologia è diventata una scienza a sé stante solo alla fine degli- anni '60, principalmente grazie all'opera del. dermatologo tedesco C. Schinen.
Oggi le patologie di .pertinenza andrologica hanno ormai assunto un'importanza molto rilevante, tali da potere essere inquadrate come vere e proprie " malattie sociali ".
Basti pensare al rilevante aumento dell'incidenza, scientificamente provata, di problematiche quali l'infertilità maschile. Da studi ufficiali ad esempio, circa il 50% dei giovani delle scuole superiori avrebbero l'esigenza di consultare un andrologo. Il varicocele (patologia che può portare frequentemente a infertilità), incide per il 30% su maschi diciottenni. Tutto ciò avviene anche da quando è stato abolito il servizio di leva e con esso la visita medica di leva, che ha costituito, per tanto tempo, uno strumento di screening andrologico efficace.
In Calabria l'andrologia non è ancora presente, in maniera omogenea, sul territorio. Esiste un progetto su scala nazionale della Società Italiana di andrologia e medicina della sessualità (SIAMS), sulla., "Prevenzione del varicocele" approvato dal Ministero della salute, ma in Calabria, in atto, disatteso. Pertanto, il messaggio prepotente, che proviene da esperti del settore è che la migliore arma di cui si dispone, per combattere il diffondersi delle patologie è la prevenzione.
A tal fine, premesso quanto fin qui esposto e ravvisata la necessità di un interventoo in campo regionale, visto l'esistenza nell'ambito dell'ASP di Reggio Calabria di una Unità Operativa - Centro Andros e constatato che l'andrologia rappresenta, quindi, un settore clinico fortemente carente nell'ambito della prevenzione con gravi conseguenze per la salute della popolazione maschile, il presente progetto di legge colma una così grave lacuna nel settore della sanità pubblica calabrese.
Il presente progetto di legge ha come obiettivo quello di favorire le iniziative volte agli studi epidemiologici, alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia delle patologie andrologiche, attraverso la realizzazione e il potenziamento delle strutture sanitarie già esistenti e operanti sul territorio reggino e la realizzazione di strutture su tutto il territorio calabrese. In particolare, la proposta di legge prevede la creazione di un Centro di riferimento regionale di 2° livello per studi epidemiologici, prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie andrologiche presso l'Unità operativa. ANDROS - ASP di Reggio Calabria definendone e ampliandone le funzioni e competenze.
Si prevede, presso ogni azienda territoriale e ospedaliera,l'istituzione, altresì, di una struttura multidisciplinare integrata per il trattamento dei pazienti affetti da tali .patologie, con lo scopo di garantire una efficace rete territoriale di assistenza.
Il progetto di legge è composto da sei articoli.

RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti per l'esercizio 2009 in Euro 800.000,00,- si provvederà con. le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato. di. previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui finanziamento viene ridotto del medesimo importo.
Tale disponibilità è utilizzata, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 6.1.02.01 "Interventi per la prevenzione e cura delle patologie di rilievo sociale" e 6.1.05.04 "Progetti speciali di ricerca finalizzata". La Giunta Regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/2002. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione "Centro di riferimento regionale di 2° livello per studi epidemiologici, prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie andrologiche".

ART. 1
Finalità

1. La Regione Calabria, in conformità con l'articolo 32 della Costituzione e l'art. 2 dello Statuto regionale, nell'ambito delle politiche comunitarie, nazionali e regionali dirette alla salvaguardia della salute dei cittadini calabresi, promuove e favorisce interventi diretti agli studi epidemiologici, alla prevenzione, alla diagnosi e cura delle patologie andrologiche con particolare riferimento a disfunzioni sessuali, infertilità e creazione della banca del seme.

ART. 2
Creazione del Centro di riferimento regionale di 2° livello per studi epidemiologici, prevenzione, diagnosi e cura delle patologie andrologiche

1. Per la realizzazione delle finalità, di cui all'art. 1 della presente legge, è istituito presso l?unità Operativa ANDROS - ASP di Reggio Calabria, il Centro di riferimento regionale di 2° livello per studi epidemiologici, prevenzione, diagnosi e cura delle patologie andrologiche.
2. Il Centro, di cui al comma precedente, provvede, in particolare a:

a) elaborare, promuovere e sperimentare protocolli coordinati d'intervento, diretti a favorire un percorso terapeutico e riabilitativo multidisciplinare integrato per il paziente andrologico, di carattere medico, psicologico e sociale;
b) predisporre, promuovere e coordinare modelli di prevenzione e sensibilizzazione rivolti, in particolare, alla popolazione giovanile nelle scuole, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, ordini dei medici, associazioni delle famiglie, professionali e di categoria;
c) istituire nelle Scuole superiori delle "Bacheche informative sulla prevenzione in andrologia (varicocele, malattie sessualmente trasmesse, salute sessuale, contraccezione);
d) istituire il Centro di riferimento SIAMS di 2° livello ASP di Reggio Calabria U.O. multidisciplinare (andrologia, psicosessuologia,patologia clinica, genetica,ecc.) con compiti epidemiologici e clinici;
e) costituire una rete di "Specialisti di riferimento" nelle branche urologia e endocrinologia, tra gli specialisti già esistenti presso l'ASP, dedicando parte delle proprie ore,in attività intramoenia, all'attività progettuale del Centro di riferimento;
f) creare uno "Sportello andrologico" in rete nelle Scuole superiori, con l'assistenza di personale sanitario che opera periodicamente a scadenze fisse, stabilite con i dirigenti scolastici, a supporto delle "Bacheche andrologiche";
g) istituire la "Banca del seme";
h) istituire un ambulatorio per i disturbi dell'identità di genere;
i) istituire un laboratorio per le malattie andrologiche rare (Sindrome di Klinerfelter, di Kalman,ecc.);
j) istituire di un ambulatorio di genetica applicata all'andrologia e alla infertilità di coppia;
k) realizzare una campagna informativa sull'andropausa (concause importante di depressione, malattie dismetaboliche, cardiovascolari, osteoarticolari);
1) realizzare un progetto sullo studio dell'inquinamento da "Endocrine Corruptors";
m) realizzare una campagna informativa per la piena applicazione della Legge 40/2004 (Fecondazione medicalmente assistita);
n) coordinare sotto il profilo operativo le strutture di cui al successivo art. 3, così da assicurare un percorso programmato e controllato di carattere multidisciplinare integrato, per il paziente andrologico.

ART. 3
Ruolo e competenze delle Aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere

1. E' costituita presso ogni Azienda sanitaria territoriale ed ospedaliera del territorio regionale, almeno una struttura multidisciplinare integrata per il trattamento dei pazienti affetti da patologie andrologiche, dotata di appropriati spazi clinici e operativi e di adeguate risorse umane, tecniche e strumentali, che opera in rete, sotto il coordinamento del Centro di riferimento di cui al precedente articolo 2.

ART. 4
Regolamento di attuazione

1. La Giunta Regionale entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione con il quale vengono stabilite le modalità di costituzione, sotto il profilo strutturale, organizzativo e funzionale e le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie, per la realizzazione del Centro di riferimento regionale e delle strutture ad esso collegate così come previsto dagli artt.2 e 3 della presente legge.

ART. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'anno 2009 in Euro 800.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 6.1.02.01 e 6.1.05.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n.8/2002.
4. Per gli anni successivi,la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

ART. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.