Proposta di legge n. 265/9^

Relazione

 

La Regione Calabria con la legge 26 novembre 2001, n. 27 «Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali», è stata tra le prime regioni in Italia ad intervenire nella normazione sulle professioni a seguito della modifica operata all'art. 117 della Costituzione con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

Il novellato art. 117 Cost. ha, infatti, disposto che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regione nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Successivamente all'elencazione delle materie per le quali lo Stato è legislatore in via esclusiva, il dettato costituzionale ha previsto le discipline per le quali vi è una concorrenza legislativa tra Stato e Regioni.

Risulta così non essere più competenza esclusiva dello Stato la materia delle «professioni», per le quali permane la titolarità a determinare i principi fondamentali.

La proposta di legge regionale è volta a dotare la Regione Calabria di strumenti normativi al fine di sostenere giovani professionisti nella fase di avvio dell'esercizio della loro attività e nel contempo, di favorirne la migliore qualificazione non solo attraverso l'utilizzo degli strumenti di tecnologie avanzate, ma anche attraverso iniziative formative.

È previsto altresì, il sostegno alle attività degli ordini professionali volto da un lato, a migliorare i servizi in favore degli iscritti all'ordine innovando nelle modalità di effettuazione dei servizi e attraverso interventi per una qualificazione idonea a sostenere la competitività dei professionisti a livello di Unione Europea.

Ancora, particolare attenzione viene prestata nel realizzare azioni di sostegno all'esercizio professionale delle giovani donne per garantire le pari opportunità.

 

Art. 1

(Finalità e oggetto della legge)

 

1. La Regione Calabria ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001 n. 27 e della legislazione nazionale vigente in materia, riconoscendo la rilevanza del ruolo delle libere professioni ai fini dello sviluppo economico e sociale della comunità regionale, promuove iniziative per sostenere l'avvio delle attività professionali, favorire e incentivare lo sviluppo dell'associazionismo tra professionisti, garantire la qualificazione professionale anche con l'innovazione, l'internazionalizzazione e la ricerca.

2. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale, che esercitano le professioni.

 

Art. 2

(Programmazione degli interventi)

 

1. La Giunta Regionale definisce gli interventi di sostegno e di incentivazione con un piano annuale, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale di cui alla legge regionale n. 27 del 26 novembre 2001.

2. Il piano annuale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare.

3.Il piano annuale individua modelli, metodologie progettuali, tempi di presentazione delle istanze e modalità di valutazione e di formazione delle graduatorie degli aventi diritto, esplicitate in apposite linee guida, per indirizzare i progetti innovativi proposti da ordini, collegi ed associazioni professionali.

4. Il piano annuale determina, altresì, le priorità per:

 

a) la formazione programmata dai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 27/2001 volta a qualificare le libere professioni e la loro internazionalizzazione;

b) il sostegno alla frequenza, per professionisti che non abbiano una età superiore ai 45 anni, di attività di alta specializzazione realizzate presso istituzioni universitarie e centri di ricerca in Italia e nell'Unione Europea;

c) il sostegno all'avvio dell'attività professionale sia in forma singola che associata;

d) il sostegno all'esercizio dell'attività professionale, attraverso i servizi e gli strumenti dell'innovazione tecnologica;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti concernenti studi e ricerche proposti dalla Consulta regionale per la valorizzazione degli ordini e collegi professionali;

f) il sostegno ai progetti di riorganizzazione e ristrutturazione promossi da ordini, collegi ed associazioni per potenziare e migliorare i servizi resi agli utenti attraverso il cofinanziamento anche di quote di progetti sostenuti dall'Unione Europea.

 

Art. 3

(Interventi finanziari)

 

1. Sono concesse agevolazioni finanziarie per:

 

a) prestiti a favore di giovani professionisti, che non abbiano un'età superiore ai trent'anni, per la durata della realizzazione del periodo di pratica o tirocinio professionale, al fine di consentire l'acquisto di strumenti di innovazione tecnologica;

b) prestiti ai giovani professionisti di età inferiore ai trentacinque anni o con anzianità d'iscrizione all'Ordine di appartenenza inferiore ai cinque anni, per sostenere le spese di impianto dei nuovi studi professionali e per l'avvio e/o il potenziamento di studi professionali associati o intersettoriali;

 

2. Sono altresì concesse agevolazioni finanziarie, per consentire agli ordini o collegi professionali che intendano procedere all'innovazione dei propri servizi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza, in misura corrispondente alle risorse previste quale quota di cofinanziamento per l'accesso ai fondi europei, secondo la normativa vigente in materia.

 

Art. 4

(Fondo di rotazione)

 

1. Per la realizzazione degli interventi regionali di cui agli articoli 2 e 3, è istituito un fondo regionale di rotazione per favorire la concessione di agevolazioni finanziarie per sostenere l'esercizio di attività professionali intellettuali.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con affidamento diretto a Fincalabra s.p.a., ai sensi delle disposizioni di cui al Dlgs. 163/2006 e s.m.i., individua il soggetto gestore del fondo di rotazione.

3. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale, con la deliberazione di cui al precedente art. 2 comma 1, provvede ad emanare le linee guida e il bando relativi alle procedure di ammissione alle agevolazioni finanziarie, indicando i requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio della garanzia e disciplina gli aspetti applicativi per assicurare operatività agli interventi.

4. La garanzia è rilasciata dal soggetto gestore del fondo, secondo le seguenti modalità:

 

a) per un importo massimo pari all'80%, con riferimento all'entità finanziaria ammessa, per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 3, comma 1, lettera a) della presente legge, il cui valore non può comunque essere superiore ad euro 3.000,00 comprensivo degli interessi;

b) per l'intera somma ammessa a finanziamento se gli interventi di cui all'art. 3, comma i, lettera a), sono attivati da giovani professioniste;

c) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della presente legge, per un importo pari all'80% del finanziamento concesso, il cui valore non può comunque essere superiore ad euro 7.000,00 comprensivo degli interessi.

 

5. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge, comportano la concessione di garanzia riferibile ad un importo massimo di euro 7.000,00 comprensivo degli interessi, corrispondente all'80% del finanziamento concesso.

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

 

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con l'uso delle risorse derivanti dalle linee di intervento del POR FSE e FESR per sostenere l'acquisizione di competenze professionalizzanti attraverso la partecipazione ai percorsi di istruzione e formazione superiore e universitaria e per sostenere la creazione di impresa e di forme di lavoro autonomo e con altre assegnazioni riportate in apposito capitolo del bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.