Proposta di legge n. 264/9^

Relazione

 

La legge regionale n. 8 del 5 aprile 2008 (testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi regionali 12 dicembre 2008, n. 40 e 26 febbraio 2010, n. 8) "Riordino dell'organizzazione turistica regionale" disciplina, in attuazione all'art. 17 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei principi dello Statuto Regionale e della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente progetto di legge apporta la modifica al comma 1 dell'art. 29 della suddetta legge.

Tale modifica riguarda la possibilità a chi fosse interessato a sostenere l'esame di direttore tecnico di presentare la relativa domanda di partecipazione non esclusivamente alla Provincia di residenza, così come disciplinato dall'attuale legge, bensì ad una delle Province della Regione Calabria alla quale appartiene il comune di residenza.

 

 

                                                                     Art. 1
                           (Modifica comma 1, art. 29, Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8)

 

1. Il comma 1 dell’ art 29 (direttore tecnico) della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) è così modificato: La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione può essere presentata ad una delle Province della Regione, a condizione che i candidati risiedano in un Comune della Regione Calabria. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

(omissis)