Proposta di legge n. 260/9^

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di modificare, cogliendo l'opportunità offerta alle Regioni dalla recente manovra finanziaria, i limiti demografici minimi previsti dall'art. 16 D.L. n. 138/2011 (modificato dalla legge di conversione n.148/2011) nell'ambito delle Unioni nelle quali dovranno confluire comuni fino a mille abitanti.

L'idea di imporre ai piccoli enti delle "quasi-fusioni" rappresenta, senza ombra di dubbio, un'imponente forma di risparmio nella gestione dei servizi pubblici e di abbattimento dei costi della politica, attraverso il taglio del numero degli amministratori locali.

Già il TUEL (D.lgs 267/2000), prevedendo delle forme associative fra i vari enti, si poneva lo scopo di rafforzare le possibilità strutturali di ciascuno di essi sì da ottenere risultati ottimali in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Nella stessa direzione si è mossa anche la Regione Calabria attraverso l'emanazione della legge regionale n. 15/2006 riguardante sempre l'incentivazione delle varie forme associative previste.

L'attuale situazione economica ha oggi reso necessario un intervento capace di far fronte alla crisi dei conti pubblici, riscrivendo, in un certo senso, il funzionamento dell'amministrazione locale.

In Calabria l'ondata delle novità rischia di coinvolgere un numero imponente di comuni, considerata la bassa densità di popolazione per la gran parte delle realtà comunali, non solo ma tenuto conto della particolare conformazione orografica prevalentemente montuosa e della presenza di differenti contesti socio-culturali, non si può perdere l'occasione di sfruttare la clausola prevista dalla manovra che consente al governo regionale di individuare un limite demografico inferiore rispetto a quello fissato dalla norma stessa.

Questa legge, con la riduzione del limite minimo demografico per la formazione delle unioni dei comuni da 5.000 a 4.000 abitanti e l'individuazione del limite di 2.000 abitanti qualora i comuni che intendano costituire una unione siano comuni limitrofi o appartengono alla medesima isola linguistica, vuole evitare l'unione di Comuni distanti non solo in termini spaziali ma anche di identità culturale, rendendo il più possibile agevole l'adattamento di ogni singolo cittadino alle nuove realtà che inevitabilmente verranno a formarsi.

 

Articolo 1

(Finalità)

 

La Regione Calabria, in attuazione della facoltà riconosciuta dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.), al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, tenuto conto della specifica conformazione del territorio calabrese, fissa propri limiti demografici minimi per l'unione dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto legge.

 

Articolo 2

(Limiti demografici)

 

1. Le unioni dei comuni di cui all'articolo 1 sono istituite in modo che la popolazione complessiva residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia di norma superiore a 4.000 abitanti.

2. Il limite demografico minimo di cui al comma 1 è ridotto a 2.500 abitanti qualora comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.

3. Il limite demografico minimo di cui al comma 1 è ulteriormente ridotto a 2.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione siano comuni limitrofi o appartengano alla medesima isola linguistica.

 

Articolo 3

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.