Proposta di legge n. 26/9^

RELAZJONE

Il progetto di legge presentato definisce i criteri per la realizzazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici e privati, rivolti a garantire e offrire ai bambini un luogo di formazione, cura e specializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali. Tali strutture sostengono le famiglie nella cura dei figli, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali o in difficoltà, facilitano l'accesso delle donne al lavoro e promuovono così la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori.
Le finalità del nido d'infanzia sono, altresì, quelle di garantire ad ogni bambino o bambina che lo frequenti uguali opportunità di apprendimento e socializzazione, senza alcuna distinzione di razza, di religione o stato fisico, offrendo una proposta educativa che rifletta le potenzialità e le reali caratteristiche del bambino, con costante attenzione alla famiglia e ai bisogni che la complessità della società attuale induce.
Le strutture vengono definite micro-nido integrato poiché sono inserite in forma autonoma e indipendente in un organismo, la scuola materna paritaria, già esistente e funzionante che offre una proposta educativa e di servizi (mensa, spazio gioco, servizi), comuni con costante attenzione alla famiglia.

Relazione economico-finanziaria

fondi relativi al finanziamento del presente progetto di legge vengono individuati:
- per l'anno-2010 all'UPB 8.1.01.01 inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto di Euro 200.000,00;
- per gli anni successivi all'UPB 6.2.01.01, al Capitolo 4311102 avente come titolo "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (art. 1, comma 2, legge n. 285/1997) viene incrementato di Euro 200.000,00 a favore delle scuole d'infanzia paritarie e dell'infanzia paritarie e dei nidi e micro-nidi della Regione Calabria.

TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1
Principi generali e finalità

l. La Regione Calabria con la presente legge, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, regolamenta e definisce i criteri generali per la realizzazione di servizi socio educativi per la prima infanzia pubblici e privati, tesi a garantire i diritti di bambini e bambine attraverso la promozione ed il coordinamento di interventi educativi unitari e globali, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti individuali, giuridici, civili e sociali della persona attraverso la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.
2. La Regione indica quale principio prioritario della programmazione degli interventi educativi, la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, da attuarsi attraverso lo strumento della concertazione, realizzando quindi, con il concorso degli enti locali e di soggetti privati, un sistema dei servizi socio educativi di interesse pubblico finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e a rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.
3. La presente legge prevede di sostenere e finanziare gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia sia in forma singola che integrata sostenendo le azioni degli enti locali e valorizzando l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati, delle associazioni familiari.

TITOLO II
TIPOLOGIE DEI SERVIZI

Art. 2
Servizi per l'infanzia

1. Il sistema dei servizi socio educativi per. la prima infanzia è costituito dagli asili nido e dai servizi integrativi offerti da soggetti di diritto pubblico e da soggetti di diritto privato che assolvono, nel rispetto dei principi costituzionali e del principio di sussidiarietà, una funzione di alto interesse pubblico a favore dell'intera popolazione nel quadro delle azioni di sostegno alle famiglie nella cura e nella educazione dei figli. Tale sistema di servizi socio educativi per la prima infanzia si caratterizza per la capillarità degli interventi e delle azioni anche attraverso forme di cooperazione tra enti locali e tra gli enti locali e i soggetti privati accreditati. 1 Comuni, pertanto, possono attivare i servizi per la prima infanzia direttamente o stipulando convenzioni con i soggetti privati accreditati.
2. Gli interventi educativi sono rivolti all'infanzia e agli adolescenti e sono realizzati con contenuti e modalità tali da assicurare la massima diversificazione dell'offerta in relazione ai diritti dei cittadini, l'elasticità dell'organizzazione e la flessibilità delle risposte per un loro adeguamento ai diversi bisogni.
3. I servizi socio educativi per la prima infanzia non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6-del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.131/1983.
Il principi fondamentali che regoleranno il sistema dei servizi socio educativi saranno i seguenti:

a. libertà di scelta delle famiglie fra i servizi pubblici e i servizi privati accreditati e destinatari di finanziamento pubblico;
b. diritto di accessibilità per le bambine ed i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, rimuovendo ogni possibile condizione di disagio o di handicap nei confronti dei minori disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e dei minori stranieri, profughi, apolidi e nomadi o in condizione di forte disagio familiare.
c. forma di partecipazione attiva delle famiglie allo scopo di aumentare il livello di coresponsabilizzazíone verso le scelte educative, nonché al costo di gestione dei servizi, secondo il principio di equità di trattamento e di compartecipazione alle spese in rapporto alla propria situazione economica, ai sensi del d.lgs. 130/2000. La partecipazione economica degli utenti alle spese, non potrà essere superiore al 30 per cento dei costi medi di gestione dei servizi rilevati a livello comunale, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture;
d. omogeneità dei titoli di studio per gli operatori dei servizi, secondo i profili professionali riferiti alle specifiche unità di offerta;
e. continuità con gli altri servizi socio educativi. e con la scuola dell'infanzia e coordinamento con i servizi sociali e socio sanitari e sanitari del territorio;
f. adozione della Carta dei servizi e di metodologie per il controllo della qualità delle prestazioni.

Art. 3
Tipologie degli interventi

1. Il sistema dei servizi, flessibile per rispondere alle esigenze delle famiglie, si articola secondo una delle tipologie seguenti:

a. nido d'infanzia;
b. micro-nido;
c. servizi innovativi ed integrativi; d. servizi educativi a domicilio.

Art. 4
Nido di infanzia

l. Il nido d'infanzia rappresenta un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, in funzione di programmi educativi che concorrono con le famiglie alla loro crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido garantisce la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; la cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare; il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. 3. Gli Enti gestori, pubblici o privati, individuano moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, ed elaborano adeguati progetti pedagogici. I nidi e i servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 6 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta. I nidi di infanzia a tempo parziale garantiscono comunque i servizi di mensa e riposo dei bambini.
4. Gli asili nido possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.
5. Nei Comuni di piccole dimensioni o negli ambiti carenti, in presenza di insediamenti lavorativi tali da istituire un asilo nido a favore dei lavoratori di un'azienda, tale servizio può essere esteso, a seguito dì accordi con le amministrazioni locali, anche ai residenti.

Art. 5
Micro-nido

1. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti da soggetti pubblici e da soggetti privati autorizzati ed accreditati micro-nidi di infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione. La ricettività minima del micro-nido sarà determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.
2. I micro-nidi possono essere istituiti anche presso luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.

Art. 6
Servizi innovativi e sperimentali

1. La Regione e gli Enti locali promuovono l'attivazione di servizi integrativi diversificati per modalità di strutture, di accesso, di frequenza e di funzionamento, valorizzando e sostenendo i progetti degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni familiari, delle fondazioni, nonché degli enti religiosi. Tali Enti, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono, inoltre, sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento è determinata la durata massima della sperimentazione.
2. I servizi integrativi si basano su adeguati progetti educativi e devono garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo, tali da conciliare i tempi di lavoro dei genitori. Sono riconducibili alla tipologia dei servizi integrativi gli interventi strutturati anche a seguito dei finanziamenti della legge 28 agosto 1997, n. 285, tra cui centri per bambini e genitori, laboratori creativi, spazi di accoglienza destinati alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i diciotto ed i trentasei mesi, per una permanenza della durata massima di cinque ore giornaliere, privi di servizi di mensa e di spazi per il riposo, nonché i servizi socio-educativi per la prima infanzia.
I su menzionati servizi integrativi possono comprendere:

a. servizi con carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilità, per bambini da tre mesi a tre anni, con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori che quotidianamente concorrono alla realizzazione dei programmi educativi, e condividono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative, sostenute da operatori con specifiche competenze professionali, in una logica di corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori;
b. servizi e progetti educativi e ludici, in cui si possano effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei, rivolti ai bambini in età compresa tra i diciotto mesi ed i tre-anni, affidati ad educatori con specifiche competenze professionali, per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità Tali servizi si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di riposo.

3. I servizi integrativi possono essere ubicati nella stessa struttura in modo tale da consentirne un pieno utilizzo ed ampliare le opportunità offerte.

Art. 7
Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

a. dai Comuni, anche in forma associata;
b. da altri soggetti pubblici;
c. da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 17, convenzionati con i Comuni; d. da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 8
Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio Regionale attraverso un successivo Regolamento di attuazione, da emanarsi entro sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, ed i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento di cui all'articolo 17 stabilendo, inoltre, norme specifiche per i servizi innovativi e sperimentali e definendo in particolare, per ciascuna tipologia di intervento i seguenti requisiti tecnico-strutturali:

a. gli standard minimi di idoneità degli ambienti;
b. i moduli operativi ed organizzativi;
c. i requisiti ed i titoli di studio degli operatori, compresa l'applicazione del contratto di lavoro relativo alle mansioni svolte;
d. la formazione continua del personale;
e. le modalità di partecipazione delle famiglie utenti all'accesso e alla gestione dei servizi.

TITOLO III
SOGGETTI, FUNZIONI E COMPITI

Art. 9
Funzioni della Regione

l. La Regione svolge le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia attraverso l'adozione di un Piano Regionale dei servizi socio educativi per la prima infanzia e determina gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione in rete di servizi per la prima infanzia di con erto con quanto già previsto dall'art. 18 della L.R. 5 dicembre 2003 n. 23.
2. Il Piano Regionale dei servizi socio educativi per la prima infanzia definisce:

a. la programmazione, il coordinamento e l'indirizzo dei servizi socio educativi per l'infanzia promuovendo modalità di collaborazione e di concertazione con gli enti locali ed il terzo settore al fine di garantire le esigenze delle comunità locali;
b. le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione ed aggiornamento dei coordinatori pedagogici e degli operatori del settore, finanziando i relativi piani di formazione;
c. gli indicatori di qualità relativi all'attività dei servizi per la prima infanzia;
d. gli strumenti per il monitoraggio della qualità dei servizi ed i criteri per la vigilanza ed il controllo sui servizi e sulle strutture;
e. criteri di ripartizione dei fondi Regionali di cui all'art. 16, tenuto conto dei progetti elaborati dai Comuni, singoli o associati, e dai privati accreditati approvando annualmente il riparto dei fondi a favore degli Enti e dei privati accreditati.

3. La Regione esercita la funzione di verifica dell'attuazione a livello territoriale del Piano Regionale dei servizi socio educativi per l'infanzia di cui all'art. 20.
4. La Regione stabilisce, attraverso il Regolamento di Attuazione di cui all'art. 8, i criteri per l'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi, dei requisiti strutturali e gestionali degli stessi, nonché i criteri per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili destinati., a loro sede ed inoltre i criteri ed i requisiti qualitativi aggiuntivi dei. servizi e delle unità di. offerta per il loro accreditamento.
5. La Regione favorisce, dove ritenuto opportuno, la sperimentazione di modelli innovativi di servizi e promuove in collaborazione con le università, gli enti pubblici di -ricerca, le associazioni culturali presenti sul territorio regionale attività di ricerche, studio e documentazione sulla condizione dell'infanzia e sulle metodologie educative, finalizzate al miglioramento e ala diffusione della politica educativa nei confronti della prima infanzia.

Art. 10
Funzioni delle Province

1. Le Province in particolare:

a. concorrono alla elaborazione del piano regionale dei servizi socio educativi per l'infanzia di cui all'art. 9;
b. promuovono ed attuano annualmente, d'intesa con Regione e Comuni, percorsi formativi e di aggiornamento degli operatori dell'infanzia ai sensi della normativa vigente in materia;
c. eseguono il monitoraggio dei dati sui bisogni dei minori e delle loro famiglie resi disponibili dai singoli Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale;
d. istituiscono i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi innovativi e sperimentali.

Art. 11
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a. progettano e realizzano il sistema locale dei servizi per la prima infanzia, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Regionale dei servizi socio educativi per l'infanzia, individuando le risorse umane, strutturali e finanziarie atte a rispondere ai bisogni delle famiglie attraverso un Piano di Zona comprendente l'offerta complessiva degli interventi educativi ed in particolare:
- la base conoscitiva attraverso la conoscenza dell'esistente e l'analisi dei bisogni;
- l'individuazione degli obiettivi strategici e le priorità di intervento;
- i servizi erogati direttamente o attraverso i soggetti accreditati;
- le modalità organizzative e realizzative dei servizi, con le relative risorse finanziarie, strutturali e professionali;
- i programmi e i progetti educativi comunali attuativi del Piano Regionale;
- i progetti, gli interventi, e le attività complementari presentate o concordate con l'istituzione scolastica, con le organizzazioni del volontariato, dell'associazionismo, del privato sociale, nonché dei privati;
b. provvedono alla erogazione dei servizi comunali direttamente ovvero possono affidarne la gestione, mediante apposita convenzione, a soggetti accreditati ai sensi dell'art. 17 senza fini di lucro che possono essere organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, e altri soggetti privati. In presenza delle suddette convenzioni i Comuni assicurano il coordinamento tecnico pedagogico con gli altri analoghi servizi pubblici eventualmente presenti sul proprio territorio;
c. partecipano alla programmazione regionale del sistema dei servizi per la prima infanzia;
d. autorizzano, ed accreditano i servizi pubblici e privati in base ai criteri stabiliti dalla Regione ed ai bisogni emersi dal territorio;
e. esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture;
f. definiscono i parametri di contribuzione da parte delle famiglie che usufruiscono del servizio, sia pubblico che privato convenzionato;
g. le strutture pubbliche che erogano i servizi di cui alla presente legge devono esser in possesso dei requisiti richiesti dal rispettivo Regolamento dì attuazione di cui all'articolo 8, per l'accreditamento dei soggetti privati.

Art. 12
Il Servizio Sanitario

1. Al Servizio Sanitario Regionale, in particolare alle ASL, spetta la vigilanza igenico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia.
2. Sono attribuiti alle aziende sanitarie locali la realizzazione, in collaborazione con gli enti locali, di interventi e di azioni di prevenzione e di educazione alla salute e alla corretta alimentazione.

Art. 13
La Commissione Regionale per l'infanzia

1. E costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale per l'infanzia, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione è presieduta dall'assessore ai servizi sociali o da un suo delegato. 3. La Commissione è composta da:

a. un esperto nel settore della prima infanzia designato, per ogni provincia, dal Comune capoluogo;
b. un esperto nel settore della prima infanzia designato, per ogni Provincia;
c. un esperto nel settore della prima infanzia, designato dalla Giunta regionale;
d. due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato, designati da ogni Provincia;
e. tre operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati dall'Azienda A.S.L., la designazione è effettuata di comune accordo fra le varie ASL;
f. tre rappresentanti degli operatori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.
6. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione può operare anche con un numero ridotto di componenti, purché siano rappresentate tutte le professionalità indicate al comma 3.

Art. 14
Compiti della Commissione Regionale per l'infanzia

l. La Commissione Regionale per l'infanzia dura in carica tre anni e svolge i seguenti compiti:

a. fornisce indirizzi socio-psico-pedagogici e individua, linee di orientamento relative all'organizzazione ed alla valutazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia e dei servizi innovativi;
b. esprime parere per la definizione degli standards qualitativi dei servizi per l'infanzia anche mediante l'individuazione di specifici indicatori di qualità;
c. esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici; .
d. svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
e. trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e di accreditamento;
f. fornisce indirizzi per la promozione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale educativo;
g. sollecita iniziative di sperimentazione ed esprime parere sulle proposte avanzate, con verifica dei risultati.

Art. 15
I Destinatari delle prestazioni

1. Il sistema pubblico dei servizi socio educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente nei confronti delle famiglie l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione, benessere sociale a favore dei minori da tre mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e- religiosa e secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 5 dicembre 2003 n. 23.
2. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni del sistema pubblico dei servizi socio educativi per la prima infanzia i cittadini italiani e i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri presenti sul territorio nazionale, secondo la vigente normativa sull'immigrazione. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. I criteri di accesso alle prestazioni è disciplinato dai principi delle Carte dei servizi delle singole unità di offerta, secondo le norme generali definite dalla Regione.
4. Accedono prioritariamente alle prestazioni del sistema pubblico dei servizi socio educativi per la prima infanzia i minori e loro famiglie in condizioni di povertà o con limitato reddito, in presenza di disabilita del minore o dei uno dei genitori o in condizioni di grave disagio, nel caso di maltrattamenti o abusi a danno dei minori, che rendono necessari interventi sia assistenziali, sia educativi.

Art. 16
Gli Interventi ammessi a contributi

1. La Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai Comuni, ai consorzi di Comuni ed ai soggetti privati per la realizzazione dei servizi di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle indicazioni del Piano Regionale dei servizi socio educativi per l'infanzia, assegna in conto capitale:

a. i fondi da ripartire nelle Province secondo le modalità e le procedure che saranno determinate con proprio atto deliberativo;
b. le risorse per il funzionamento della Commissione Regionale per l'Infanzia ed il sostegno contributivo dei coordinamenti pedagogici comunali;
c. i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, che saranno erogati:
- ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici;
- a soggetti privati senza fini di lucro; gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione dei contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

3. Nell'ambito dei programmi previsti nei Piani di Zona, i fondi regionali per spese correnti saranno erogati ai soggetti gestori, singoli o associati, pubblici o privati, per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori, pedagogici, nonché per la realizzazione: di servizi sperimentali.

TITOLO IV
STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 17
Autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia di cui alla presente legge da parte di soggetti privati, iví compresi nidi, micro-nidi e sezioni aggregate a scuole dell'infanzia, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune nel cui territorio sono ubicati i servizi, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune verificato il rispetto dei requisiti che verranno indicati nel Regolamento di attuazione di cui all'art.. 8 e sentito il parere della Commissione Regionale per l'infanzia.
2. I soggetti autorizzati possono ottenere l'accreditamento dai Comuni nel rispetto dei criteri definiti dalla Regione Calabria nel Regolamento di Attuazione di cui all'art. 8.
3. Per i servizi e le. strutture private. l'accreditamento costituisce, condizione- per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.
4. I soggetti gestori dei servizi innovativi e sperimentali ricreativi di cui agli art. 6 devono presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attività.
5. L'accreditamento richiederà la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. L'accreditamento è concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione Regionale per l'infanzia di cui all'art. 13. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.

Art. 18
Registri Provinciali

1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati .e dei servizi innovativi e sperimentali che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 17.
2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle Province gli elenchi dei suddetti soggetti.
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 19
Vigilanza

l. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione Regionale per l'infanzia di cui all'articolo 13, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.
2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

Art. 20
Il Piano Regionale dei servizi socio educativi per l'infanzia

l. La Regione Calabria predispone un Piano Regionale dei servizi socio educativi per l'infanzia per lo sviluppo e per la qualificazione del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia, con validità triennale, con i seguenti contenuti:

a. definizione e adozione dei livelli essenziali delle prestazioni di cura, educazione, formazione, benessere sociale a favore dei minori da tre mesi a tre anni, riferiti anzitutto ai livelli essenziali definiti dallo Stato;
b. le modalità di monitoraggio, ricognizione e catalogazione di tutti i servizi e di tutte le unità di offerta, pubbliche e private presenti sul territorio calabrese, che erogano prestazioni a favore della prima infanzia e delle loro famiglie;
c. programmazione, coordinamento ed indirizzo dello sviluppo del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia sull'intero territorio regionale promuovendo modalità di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e tra i soggetti sociali quali gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni e gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie;
d. definizione dei criteri per l'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei sevizi innovativi e sperimentali, dei requisiti strutturali e gestionali degli stessi, dei requisiti per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione, nonché per la riconversione o l'acquisto di immobili da adibire ad asili nido;
e. definizione dei criteri e dei requisiti qualitativi aggiuntivi dei servizi e delle unità di offerta per il loro accreditamento;
f. definizione degli indicatori di qualità relativi all'attività dei servizi per la prima infanzia e dei criteri per la vigilanza sui servizi e sulle strutture;
g. incentivazione per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni ai fini della gestione dei sistema dei servizi per la prima infanzia;
h. criteri per la ripartizione dei fondi regionali di cui all'articolo 16 destinate allo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni, singoli o associati, e dai privati accreditati approvando annualmente il programma finanziario con il quale sono ripartite le risorse allocate nel bilancio regionale con la definizione dei criteri e i parametri oggettivi di ripartizione tra i diversi ambiti territoriali, determinati tenendo conto, tra l'altro, dei servizi e progetti esistenti nelle zone e dei relativi bisogni rilevati dalla ricognizione regionale;
i. i criteri generali per la valutazione e la selezione dei progetti e degli interventi e per l'attribuzione dei finanziamenti ai destinatari, con previsione di eventuali vincoli di concorso finanziario e di fattispecie di esclusione;
j. i termini e le modalità di rendicontazione delle contribuzioni e gli eventuali interventi sanzionatori o surrogatori e le condizioni e modalità di eventuale revoca e ridestinazione dei finanziamenti;
k. le modalità e le procedure essenziali per l'elaborazione e l'adozione del piano zonale per gli interventi educativi;
1. indirizzi e programmi per la formazione del personale dei servizi, stabilendo le modalità di partecipazione delle province.
m. la specificazione di progetti di interesse Regionale con la ripartizione delle risorse finanziarie recate dal bilancio regionale relativamente agli interventi diretti della Regione e le forme di collaborazione, anche mediante convenzioni o accordi di programma, con i soggetti istituzionali, sociali e privati.

Art. 21
Il Piano di zona

l. I Comuni singoli o associati d'intesa con le ASL provvedono a definire il piano di zona ai sensi dell'art. 19 della L. 328/2000 e dell'art. 20 della L.R. 5 dicembre 2003 n. 23 e che rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per la prima infanzia dei territorio di competenza, per la loro approvazioni i Comuni coinvolgono, in sede istruttoria di elaborazione, l'istituzione scolastica, le organizzazioni del volontariato, dell'associazionismo, del privato sociale, nonché dei privati.
2. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del piano di zona.
3. Il piano zonale per gli interventi educativi ricostruisce la base conoscitiva attraverso la conoscenza dell'esistente e l'analisi dei bisogni della prima infanzia ed individua gli obiettivi strategici e le priorità di intervento proponendo le modalità organizzative e realizzative dei servizi indicati all'art. 3, definendo le relative risorse finanziarie, strutturali e professionali attraverso i programmi ed i progetti di intervento dei Comuni e degli altri soggetti pubblici o privati, di cui al precedente articolo 11.
4. Il piano zonale definisce, altresì, le modalità di realizzazione dei progetti, -gli obiettivi che si intendono perseguire, i tempi di attuazione, gli indicatori di verifica dell'efficacia e della qualità degli interventi.
5. In particolare il piano zonale deve prevedere l'integrazione ed il coordinamento con le azioni per il diritto allo studio.
6. Il piano zonale per gli interventi educativi è approvato e trasmesso alla Giunta Regionale, ai finì di cui all'articolo 20 della presente legge entro i termini indicati dal Piano regionale dei servizi socio educativi per l'infanzia.

Art. 22
Carta dei servizi

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio educativi per la prima infanzia entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge adottano una Carta dei Servizi al fine di garantire ai tutti i cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, dandone adeguata pubblicità agli utenti.

TITOLO V
PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Art. 23
Requisiti, compiti e numero del personale

1. Il funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali.
2. Il personale educativo presente negli organici degli asili nido, ivi compresi i micronidi, deve essere in possesso di titoli di studio rilasciati da Università o Scuole secondarie superiori, attinenti le scienze dell'educazione e della formazione. In particolare il diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione e pedagogia è necessario per accedere a ruoli di coordinamento.
3. Il personale educativo presente negli organici dei servizi innovativi e sperimentali deve essere in possesso di titoli di studio in materia educativa e pedagogico-didattica rilasciati da Università, Scuole secondarie superiori e Centri professionali regionali. L'accesso a ruoli di coordinamento richiede diploma di laurea in scienze dell'educazione, o scienze della formazione o pedagogia.
4. Il personale presente all'interno dei servizi educativi a domicilio deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore in area psico-pedagogica o attestato di frequenza ad un corso di aggiornamento professionale regionale o essere un soggetto qualificato individuato dalle famiglie stesse.
5. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio.
6. Il Consiglio regionale determina, nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 8, il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia ed all'interno dei servizi innovativi e sperimentali, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.

Art. 24
Coordinatori pedagogici

l. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.
2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi.
3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono, altresì, la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale.
4. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti nell'attività istruttoria un'adeguata formazione.

TITOLO VI
NORMA FINANZIARIA, TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE

Art. 25
Norma finanziaria

l. Per gli interventi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di Euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.01 - Cap. 4311102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/2002.
4. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

Art. 26
Norma transitoria e finale

l. Le strutture esistenti e funzionanti come asili-nido o micro-nidi, compresi quelli aggregati alle sezioni di scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private o come servizi integrativi alla data di entrata in vigore della presente legge che vogliono continuare l'attività debbono richiederne l'autorizzazione al Comune, sede della struttura, entro centoottanta giorni dalla data della pubblicazione sul BURC della presente legge, pena la chiusura del servizio stesso.
2. Il Sindaco rilascia la prevista autorizzazione secondo le procedure previste dell'articolo 17.
3. Il Sindaco, nel caso in cui gli asili-nido non siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, concede l'autorizzazione provvisoria per tre anni purchè sussistano almeno i seguenti requisiti minimi documentati:

a. certificato di collaudo statico dell'edificio;
b. certificato di abitabilità-agibilità dell'edificio.

4. L'autorizzazione provvisoria, sulla base dei pareri dell'ASL per l'aspetto igienico-sanitario, può prevedere termini differenziati per l'adeguamento dell'asilo nido alle diverse prescrizioni di cui alla presente legge.
5. Con la presente legge s'introduce, in via sperimentale, un percorso alternativo in ordine alla verifica dei requisiti strutturali per l'autorizzazione al funzionamento al fine di favorire un più rapido ottenimento dell'atto autorizzativo, consentendo all'ente gestore dei servizio di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal Regolamento di attuazione, anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata. La perizia asseverata e la scelta de! percorso necessario all'ottenimento della suddetta autorizzazione rimangono facoltà della struttura e deve essere indicata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione.
6. Tale perizia deve essere prodotta da una Commissione composta da un numero minimo di due componenti di cui:

a. un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva;
b. un ingegnere o altra figura professionale equipollente ai sensi di legge.

Art. 27
Entrata in vigore

l. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.