Proposta di legge n. 257/9^

Relazione

 

La presente proposta di legge mira a porre rimedio, in via eccezionale, ad una situazione di fatto che penalizza i gestori provvisori di sedi farmaceutiche assegnate a seguito della partecipazione a bandi indetti dalla Regione Calabria e selezionati esclusivamente per titoli.

Ebbene, non può non riconoscersi l'importanza e l'utilità sociale dell'attività prestata dai gestori provvisori di sedi farmaceutiche che hanno assicurato il relativo servizio pubblico in attesa dell'indizione della procedura concorsuale.

La proposta, quindi, appare compatibile con il quadro costituzionale atteso che, come affermato in occasione di analogo provvedimento legislativo (statale di sanatoria), anch'esso inerente alle sedi farmaceutiche, la Corte Costituzionale con sentenza n. 177 del 1998 ha affermato che "non solo non può considerarsi irragionevole ovvero pretestuosa la scelta del legislatore di porre rimedio ad una situazione ingiusta o ad un trattamento deteriore in danno di un consistente numero di persone, tanto più quanto esso sia sostanzialmente collegato al cattivo ovvero non preciso, puntuale ed efficace funzionamento dell'amministrazione pubblica. In tale contesto la deroga-eccezionale e provvisoria- al principio generale della titolarità della farmacia in base al concorso pubblico non può non considerarsi illegittima, quando proprio tale deroga si configura quale mezzo indispensabile per l'adeguata soddisfazione dell'interesse pubblico."

A conforto di ciò si rileva ancora che la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 2006, riconoscendo la competenza legislativa concorrente delle regioni in materia, non censurò affatto il ricorso a procedure diverse da quelle concorsuali; insomma, non era illegittimo il ricorso in sé a procedure di sanatoria.

Pertanto, con la modifica della legge regionale 10 agosto 2001, n.30 si intende colmare il vuoto legislativo creatosi successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale del 2006 e stabilizzare i gestori provvisori delle sedi farmaceutiche rurali che sarebbero escluse dai benefici previsti dalla citata legge nella sua attuale formulazione.

 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) nonché l'inserimento del comma 5 bis che preveda la proroga dei termini per la presentazione della domanda.

L'attuazione della presente legge non comporta alcun aggravio di spesa a carico del bilancio regionale.

 

Art. 1

(Modifica all'articolo 1, l.r. 30/2011)

 

1. Al comma 3 dell'articolo i (Assegnazione sedi farmaceutiche) della legge regionale 10 agosto 2011, n.30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) dopo le parole "nell'anno 1997" sono aggiunte le seguenti "nonché i gestori provvisori in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale della legge regionale 1 o agosto 2011, n.30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) è aggiunto il seguente:

" 5 bis. Il termine di cui al comma 5 è prorogato di ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge."

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.