Proposta di legge n. 247/9^

Art. l

(Modifica dell'art. 3)

 

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) le parole "ad euro 200,00" sono sostituite dalle parole "a 400,00 euro".

 

Art. 2

(Modifica dell'art. 8)

 

1. L'articolo 8 (Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio) della l.r. 3/1996 è così sostituito:

"Art. 8 (Trattenute per indennità di fine mandato)

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 4 per cento, quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.".

 

Art. 2

(Modifica della rubrica del capo IV)

 

1. La rubrica del capo IV della l.r. 3/1996 è così sostituita: "Indennità di fine mandato".

 

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

 

1. Il Consigliere che alla fine della nona legislatura non ha maturato i requisiti per il conseguimento dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 14 della l.r. 3/1996, ha diritto alla restituzione integrale dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

 

Art. 4

(Disposizioni abrogative)

 

1. Gli articoli dal 14 al 23 della l.r. 3/1996 sono abrogati.

 

Art. 5

(Efficacia della legge)

 

1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria, ad eccezione dell'articolo 1.

2. L'articolo 1 produce i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione