Proposta di legge n. 245/9^

Capo I

Modifica della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13

 

Art. 1

(Modifica dell'art. 4)

 

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari), dopo le parole "appartenenti a ciascun gruppo" sono inserite le parole "ridotto del 10 per cento.".

 

Capo II

Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

 

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 5)

 

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Struttura ausiliaria dei Dipartimenti)

1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento.".

 

Art. 3

(Modifica dell'art. 7)

 

1. La denominazione della rubrica dell'articolo 7 della l.r. 7/1996 "Gabinetto" è sostituita dalla denominazione "Ufficio di Gabinetto".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/1996 la parola "sei" è sostituita dalla parola "cinque".

 

Art. 4

(Modifica dell'art. 8)

 

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della 1.r. 7/1996 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari, oltre il responsabile amministrativo di cui al comma 3, non può essere superiore a sei unità per il Presidente, quattro unità per il Vice Presidente e tre unità per gli Assessori.".

 

Art. 5

(Modifica dell'art. 9)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7/96 è sostituito dal seguente:

"1. E' istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità.”

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/96, le parole "in numero non superiore a quello degli Assessori in carica" sono sostituite dalle parole "in numero non superiore al 50 per cento degli Assessori in carica".

 

Capo III

Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8

 

Art.6

(Modifica dell'art. 7 bis)

 

1. L'art. 7 bis della legge regionale n. 8/96 è così sostituito:

"La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.".

 

Art. 7

(Modifica dell'art. 9)

 

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 8/1996, la parola "cinque" è sostituita con la parola "quattro".

 

Art. 8

(Modifica dell'art. 10)

 

1. Al comma 3 dell'art. 10 della l.r. 8/96 la parola "di ruolo" sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 8/96, la parola "tre" è sostituita con la parola "due".

 

Capo IV

Modifica della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13

 

Art. 9

(Modifica dell'articolo unico)

 

Alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di consulenza dei comitati speciali di cui all'articolo unico prima alinea della 1.r. n.13/1996, dopo la loro naturale scadenza, per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, possono essere rinnovati solo nella misura massima del 50% della somma in bilancio 2011.

 

Capo V

Disposizioni abrogative e finali

 

Art. 10

(Abrogazione della l.r. 45/2002)

 

1. La legge regionale 13 novembre 2002, n. 45 (Costituzione Commissione Consiliare: 'Politiche comunitarie e relazioni esterne') è abrogata.

 

Art. 11

(Modifica della 1. r. 9/2007)

 

1. L'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario — collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) è abrogato.

 

Art. 12

(Efficacia della legge)

 

1. L'articolo 11 produce i suoi effetti a decorrere del rinnovo del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza della nona legislatura.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.