Proposta di legge n. 241/9^

RELAZIONE

 

Il progetto di legge, partendo dalla considerazione che l'esercizio della caccia rappresenta un forte elemento di ricchezza e di sviluppo del territorio sia in termini di indotto che di prospettive turistiche, è finalizzato a regolamentare periodi, aree e modalità dell'esercizio dell'attività venatoria.

In particolare, il progetto viene incontro all'esigenza di disciplinare, nell'ambito del Piano faunistico regionale, le attività cinofilo-venatorie oggi praticamente escluse dagli Ambiti territoriali di caccia.

Nel regolamentare il periodo di caccia e le specie cacciabili, il progetto si pone quale strumento di tutela e difesa della specie, contemperando tale aspetto con le legittime esigenze dei cacciatori che vedono così allungata la possibilità di praticare uno sport fortemente legato al territorio, alle antiche tradizioni regionali ed alla tutela della natura.

In tale ottica, il progetto di legge regolamenta, inoltre, i limiti massimi di carniere per le varie specie, introducendo una serie di divieti all'esercizio dell'attività venatoria, con la conseguente previsione di sanzioni nel caso di inosservanza dei suddetti divieti.

L'approvazione della presente proposta di legge comporta pure la parziale modifica della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 recante: "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio".

 

TITOLO I

Calendario venatorio

 

Art. l

(Finalità e ambiti)

 

1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, in conformità alla Costituzione, alle normative comunitaria, nazionale e regionale in materia.

2. Il territorio della Regione Calabria è sottoposto a regime di caccia controllata gratuita, con limitazioni di tempo, specie, modalità e numero di capi di selvaggina da abbattere.

 

Art. 2

(Periodo, aree e modalità di caccia)

 

1. Nell'ambito dei termini indicati dall'articolo 18, comma 2, della legge li febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica, omeoterma e per il prelievo venatorio), la stagione venatoria ordinaria ha inizio la terza domenica di settembre di ogni anno e termina il 31 gennaio dell'anno successivo, fatto salvo quanto previsto dal per Tortora, Quaglia e Colombaccio).

2. La caccia è consentita sul territorio regionale per tre giorni a settimana, a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della 1. 157/1992.

3. La caccia alle specie del Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica.

4. Fatti salvi i regolamenti provinciali, le aree interessate dalla caccia al Cinghiale non sono precluse ad altri tipi di caccia.

5. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia e per finalità di sicurezza, è consentito l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la caccia al Cinghiale, il cui utilizzo è subordinato alla preventiva comunicazione del responsabile della squadra di caccia, da effettuarsi, all'inizio di ogni stagione venatoria, alla Provincia e all'Ambito territoriale di caccia (ATC) di competenza.

6. E' consentita la caccia agli Anatidi, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare, tramite appostamento temporaneo, nel rispetto delle distanze da case, ferrovie, appostamenti fissi previste dalla 1. 157/1992.

 

Art. 3

(Specie tacciabili)

 

1. La caccia è consentita esclusivamente nei confronti delle sotto elencate specie di uccelli e di mammiferi e nei periodi indicati:

 

a) Tortora: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre;

b) Merlo: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;

c) Cornacchia grigia, Ghiandaia e Gazza: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

d) Quaglia: dalla terza domenica di settembre al lunedì successivo alla seconda domenica di dicembre;

e) Volpe, con l'ausilio del cane: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;

f) Cinghiale: dal primo ottobre al 31 dicembre;

g) Lepre comune, con l'ausilio del cane: dalla terza domenica di settembre alla terza domenica di dicembre;

h) Allodola: dal primo ottobre al 31 dicembre;

i) Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello: dal primo ottobre al 31 gennaio. Nell'ultima decade del mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia da appostamento;

j) Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Pavoncella e Porciglione: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

k) Moretta: dal primo novembre al 31 gennaio;

1) Combattente: dalla terza domenica di settembre al 16 ottobre;

m) Fagiano: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

n) Colombaccio: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia da appostamento;

o) Beccaccia: dal 16 ottobre al penultimo giovedì del mese di gennaio;

p) Volpe: dal primo al 31 gennaio, con ausilio del cane, a squadre autorizzate dalle Province con assegnazione del territorio di caccia anche coincidente con quello assegnato per la caccia al Cinghiale;

q) Coturnice e Starna: dal 16 ottobre alla seconda domenica di novembre.

 

Art. 4

(Orario di caccia)

 

1. La caccia è consentita nell'arco temporale compreso tra un'ora antecedente il sorgere del sole e fino al tramonto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. La caccia di selezione al Cinghiale è consentita fino a un'ora dopo il tramonto.

3. La caccia alle specie della Beccaccia e del Beccaccino è consentita dalle ore 7 alle ore 16, nei giorni e nei periodi stabiliti rispettivamente dalle lettere o) e j) del comma 1 dell'articolo 3.

4. E' consentita la presenza sul posto di caccia, ad arma scarica e in custodia, prima o dopo gli orari stabiliti, per lo svolgimento dei lavori preparatori e di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso temporaneo.

 

Art. 5

(Anticipo stagione venatoria)

 

1. In deroga al termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 e fatto salvo il divieto di caccia nelle giornate di martedì e venerdì, è consentito l'esercizio anticipato della caccia, per le seguenti specie faunistiche e nei periodi indicati:

 

a) Tortora: dal primo settembre al sabato precedente la terza domenica di settembre;

b) Quaglia: dal sabato precedente la seconda domenica di settembre al sabato precedente la terza domenica di settembre;

c) Colombaccio: il primo giovedì e la prima domenica di settembre.

 

2. Nell'ambito dei periodi indicati dal comma 1, l'attività venatoria può essere esercitata dalle ore 6 fino al tramonto del primo giorno di caccia e dalle ore 6 alle ore 13 degli altri giorni utili.

 

Art. 6

(Carniere)

 

1. Per la selvaggina stanziale, sono fissati i seguenti limiti massimi di carniere:

 

a) Lepre comune: un capo per giornata di caccia, per un massimo di otto capi a stagione venatoria;

b) Coturnice: un capo per giornata di caccia per un massimo di quattro capi a stagione venatoria;

c) Starna: un capo per giornata di caccia, per un massimo di quattro capi a stagione venatoria;

d) Fagiano: un capo per giornata di caccia, per un massimo di otto capi a stagione venatoria;

e) Volpe: dieci capi per giornata di caccia;

f) Cornacchia grigia: venti capi per giornata di caccia;

g) Ghiandaia: dieci capi per giornata di caccia;

h) Gazza: venti capi per giornata di caccia;

i) Cinghiale: dieci capi per giornata di caccia e per squadra.

 

2. Per la selvaggina migratoria è fissato il limite di venticinque capi per cacciatore e per giornata di caccia, con le seguenti specifiche:

 

a) Tortora: otto capi per giornata di caccia, per un massimo di venticinque capi per stagione venatoria;

b) Quaglia: otto capi per giornata di caccia, per un massimo di venticinque capi per stagione venatoria;

c) Beccaccia: tre capi per giornata di caccia, di cui soltanto due nel periodo ricompreso tra il primo gennaio e il penultimo giovedì del mese di gennaio, per un massimo di venti capi per stagione venatoria;

d) Con il limite massimo di cinquanta capi stagionali complessivi:

1 ) Colombaccio: otto capi per giornata di caccia;

2) Anatra: otto capi per giornata di caccia;

3 ) Trampoliere: cinque capi per giornata di caccia;

4) Rallidi: cinque capi per giornata di caccia;

5) Allodola: venti capi per giornata di caccia.

 

Art. 7

(Divieti)

 

1. Non è consentita l'attività venatoria nei confronti di:

 

a) specie faunistiche protette e particolarmente protette;

b) specie faunistiche non comprese nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3;

c) Cinghiale, con l'uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;

d) Beccaccia e Beccaccino, da appostamento, comunque eseguito.

 

2. E' altresì vietata qualsiasi forma di uccellagione nonché la caccia:

 

a) nelle zone boscate, percorse dal fuoco, per i successivi dieci anni;

b) quando il terreno è coperto di neve, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi.

3. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 2009/147/CE, si applicano le misure di conservazione disposte dal decreto ministeriale 17 ottobre 2007 che vietano:

 

a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per le giornate di giovedì e domenica di ogni settimana; resta salva la caccia al Cinghiale;

b) apertura anticipata dell'attività venatoria, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE e legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 (Disciplina del regime di proroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazione alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE");

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di centocinquanta metri dalle rive più esterne. Tale divieto si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva 92/43/CEE (Igiene dei prodotti alimentari);

e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a eccezione di quelli con soggetti appartenenti soltanto alle specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri, pubblici e privati, di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, che insistono sul medesimo territorio;

f) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e) della 1. 157/1992, sottoposte a procedura a valutazione positiva ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, entro la data di emanazione del piano di gestione;

g) esercizio dell'attività venatoria prima del primo ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

4. Sono fatti salvi i divieti di cui all'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

 

Art. 8

(Uso dei cani da caccia)

 

1. L'uso dei cani da ferma è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

2. L'uso dei cani da ferma è altresì consentito dalla seconda domenica di settembre al sabato precedente la terza domenica di settembre esclusivamente per la caccia alla Quaglia.

3. L'uso dei cani da seguita è consentito:

 

a) dal primo ottobre al 31 dicembre, per la caccia alla Lepre comune e al Cinghiale;

b) dal primo gennaio al 31 gennaio, per la caccia alla Volpe.

 

Art. 9

(Sanzioni)

 

1. In caso di inosservanza dei divieti stabiliti dalla presente legge, si applicano le sanzioni previste dalla 1. 157/1997, il comma 3 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e della l.r. 9/1996.

2. L'osservanza delle disposizioni della presente legge è garantita nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 19 della l.r. 9/1996.

 

TITOLO II

Modifiche alla 1.r. 9/1996

 

Art. 10

(Modifica dell'art. 9 della 1.r. 9/1996)

 

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 9/1996 sono inseriti i seguenti commi:

"5 bis. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è altresì consentito nel territorio degli Ambiti territoriali di caccia (A. T.C.) di cui all'articolo 13, destinato all'attività venatoria. 5 ter. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica del periodo compreso tra il sabato precedente la terza domenica di agosto e il sabato precedente la terza domenica di settembre, fatta eccezione per le giornate ammesse all'esercizio venatorio e negli orari in cui è consentito l'esercizio stesso.

2. Dopo l'articolo 9 della l.r. 9/1996 è inserito il seguente articolo:

"Art. 9 bis (Addestramento e uso dei falchi).

1. L'addestramento e l'allenamento dei falchi è consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti.

2. In mancanza di strutture a gestione privata, la Provincia può autorizzare l'addestramento e l'allenamento dei falchi su aree e periodi preventivamente concordati con la Regione.

3. Per la sola attività di volo, durante l'addestramento dei falchi, è vietato:

a) l'utilizzo di cani;

b) l'abbattimento di qualsiasi animale."

 

Art. 11

(Modifiche all'art. 14 della 1. r. 9/1996)

 

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della 1.r. 9/1996, è inserito il seguente comma: -7 bis. La Giunta regionale, sentiti la CFVR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale l'approvazione del calendario venatorio ch ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell'anno in cui è approvato il nuovo calendario venatorio regionale, la Giunta regionale, sentita la CFVR, relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio vigente alla competente Commissione consiliare, che valuta l'opportunità eventuale di modifica del calendario. In tale ipotesi, la Giunta regionale, sentito l'ISPRA, propone al Consiglio regionale il conseguente provvedimento.".

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 9/1996, le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalla parola "Regione".

 

Art. 12

(Modifica  dell'art. 15 della 1.r. 9/1996)

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della 1.r. 9/1996 è inserito il seguente comma:

bis. Dal primo gennaio al penultimo giovedì dello stesso mese, la caccia è vietata al verificarsi delle seguenti condizioni metereologi che:

 

a) Mantenimento delle temperature medie al di sotto dello zero termico oltre quattro giorni consecutivi;

b) Presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei trecento metri sul livello del mare per oltre tre giorni;

c) Presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le quarantotto ore."

 

Art. 13

(Modifica  dell'art. 13 della 1. r. 9/1996)

 

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della 1.r. 9/1996, è inserito il seguente comma:

"6 bis. I cacciatori residenti sono iscritti automaticamente nell'ATC nel quale ricade il Comune di residenza anagrafica, salvo rinunzia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell'inizio della stagione venatoria, alla Provincia ovvero al Comitato di gestione dell’ATC territorialmente competenti.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 9/1996, sono inseriti i seguenti commi:

“7 bis. Per lo svolgimento dell'attività venatoria su specie stanziati, compatibilmente con i regolamenti provinciali vigenti, i cacciatori residenti possono inoltrare richiesta di accesso in altri ATC, anche durante il corso della stagione venatoria, alla Provincia territorialmente competente ovvero al Comitato di gestione dell'ATC interessato. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una quota stabilita dai Comitati di gestione degli ATC in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi, di cui al comma 10. Tale versamento si effettua su apposito conto corrente indicato dalla Provincia o dal Comitato di gestione dell'ATC competenti, specificando la causale. La ricevuta del versamento deve essere esibita all'atto del controllo del tesserino regionale.

7 ter. La disposizione di cui al comma 7 bis si applica anche ai cacciatori che praticano l'attività di caccia al Cinghiale in battuta.”.

3. Il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 9/1996 è sostituito dal seguente comma: -8. La Giunta regionale, in sede di formulazione del calendario venatorio, prevede la possibilità di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell'arco della stagione venatoria, quindici giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria negli altri ATC della Regione, determinandone le quote di interscambio. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione rilasciata secondo le modalità stabilite per la caccia alla selvaggina stanziale.".

4. Al comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 9/1996, dopo le parole "per fucile a due colpi" sono inserite le parole ", previo versamento su apposito conto corrente indicato dalla Provincia o dal Comitato di gestione dell'ATC competenti, specificando la causale. La ricevuta del versamento deve essere esibita all'atto del rilascio del tesserino venatorio.".

 

Art. 14

(Disposizione finale)

 

1. Il Titolo I della presente legge ha efficacia a decorrere dalla stagione venatoria 2012/2013.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.