Proposta di legge n. 234/9^

RELAZIONE

 

Il gozzo è la malattia tiroidea più diffusa al mondo.

In Italia si ammalano di gozzo circa 6 milioni di persone, più del 10 per cento della popolazione del nostro paese e l'impatto economico di questa malattia è stimato in oltre 150 milioni di euro all'anno. Addirittura, nella sola popolazione giovanile, il gozzo interessa almeno il 20 per cento delle persone. Si può quindi affermare che nel nostro paese il gozzo sia da considerarsi endemico, visto che supera la soglia del 5 per cento di prevalenza posta dall'OMS per definirlo tale. In Italia è stato attivato un Comitato nazionale per la prevenzione del gozzo che promuove la conoscenza e lo svolgimento di studi epidemiologici di questa malattia. Uno dei risultati più importanti ottenuti in materia di prevenzione è stata l'introduzione dello screening neonatale obbligatorio su tutti i bambini per la presenza di carenze iodiche.

A fine anni '90, il Comitato ha revisionato tutti gli studi epidemiologici fatti nel nostro paese per tracciare una mappa della prevalenza della malattia. Complessivamente, gli studi, svolti nell'arco di un ventennio, hanno coinvolto 71. mila bambini tra i 6 e i 14 anni residenti fuori città, in località collinari e montane di quasi tutte le regioni italiane e su 5 mila casi di controllo nelle aree urbane. Nella maggior parte della popolazione giovanile visitata, il gozzo risultava avere una prevalenza superiore al 20 per cento, e in numerose località distribuite su tutto il territorio nazionale la malattia è presente in oltre il 50 per cento dei giovani, con punte del 73 per cento in alcuni paesi della Campania. Le zone di endemia, secondo questi rilevamenti, riguardano tutte le regioni italiane.

Secondo cardiologi e nutrizionisti infatti si consuma troppo sale, molto spesso occulto, cioè contenuto in alimenti confezionati. Gli adulti dovrebbero consumarne al massimo 6 grammi. Considerando i cibi lavorati, quello, aggiunto alle pietanze deve essere sensibilmente inferiore. L'obiettivo è ridurre  l'ipertensione arteriosa. In Italia ne soffrono oltre 10 milioni di persone, è la principale causa di infarto circa 90 mila casi e di ictus l'infarto cerebrale che colpisce ogni anno 220 mila persone.

Dal 1997, è finalmente decollata anche in Italia una Campagna di educazione alimentare su "Sale nell'alimentazione per la profilassi della carenza iodica e la prevenzione dell'ipertensione". La profilassi iodica ha portato alla completa eradicazione del gozzo in altri paesi europei, come la Svizzera e i paesi Scandinavi. In Italia, uno studio effettuato in Toscana sulla popolazione scolare, ha dimostrato l'efficacia dell'uso di sale iodato. Tuttavia, la vendita di questo tipo di sale in Italia è ancora troppo scarsa (circa il 3 per cento di tutto il sale alimentare). La campagna di educazione alimentare infatti ha portato a una legislazione che prevede la produzione e la vendita di sale iodato su tutto il territorio nazionale ma il suo consumo rimane tuttora su base volontaria..

In Calabria ,un progetto, coordinato dal Centro Sanitario dell'Università della Calabria, diretto dal Prof. Sebastiano Andò, ha svolto un'indagine epidemiologica su tutti gli studenti delle scuole medie inferiori di età compresa tra 11 e 14 anni, ponendosi il duplice obiettivo di stabilire l'estensione e l'incidenza della carenza nutrizionale di iodio nelle diverse aree geografiche e di sensibilizzare la popolazione ad usare il sale fortificato con iodio. Nella Regione Calabria i dati epidemiologici derivanti da tale screening esitano da: 52250 ecografie tiroidee e 2693 determinazioni di iodio urinario. I valori mediani di ioduria hanno consentito di definire l'intero territorio regionale Calabrese come territorio a carenza iodica di grado lieve-moderato.

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta di legge vuole dare un contributo per limitare le patologie causate da cattive abitudini alimentari e, nel solco della legge nazionale 21 marzo 2005, 55, mira a prevedere l'utilizzo del sale iodato nell'ambito della ristorazione,in particolare quella collettiva(art.2), a promuovere campagne informative, elaborazione dati, attività di ricerca su tutto il territorio regionale attraverso l'Osservatorio epidemiologico regionale.(art.3), a rendere operativi ed efficaci i controlli per la piena attuazione delle disposizioni normative( art.4).

Sotto il profilo finanziario la legge non prevede oneri, ad esclusione dell'art. 3 che potrà avvalersi di risorse regionali o anche di provenienza comunitaria e nazionale.

 

Art. 1

(principi e finalità)

 

1. La regione Calabria , al fine di tutelare la salute tramite il cambiamento delle abitudini alimentari, sulla base di quanto previsto dalla legge 21 marzo 2005 55 promuove sul territorio regionale interventi per favorire l'utilizzo del sale iodato assicurando una adeguata informazione ai consumatori e vietando il sale comune nella pubblica ristorazione collettiva

2. A tal fine la Regione con la presente legge disciplina interventi per:

 

a) favorire l'incremento della vendita e l'acquisto di prodotti che utilizzino sale iodato attraverso campagne di informazione ed educazione alimentare;

b) diffondere su larga scala una corretta informazione dietetica e garantire un'ampia disponibilità del sale iodato al fine di raggiungere i livelli medi di consumo tipici delle società più sviluppate;

c) sostenere campagne di medicina preventiva attraverso un osservatorio epidemiologico e merceologico, con il coinvolgimento degli operatori delle mense scolastiche, ospedaliere, aziendali e delle ristorazioni private;

d) prevedere nell'ambito degli appalti pubblici per la ristorazione collettiva l'obbligo dell'utilizzo del sale iodato nella preparazione di pasti e nella fornitura dei prodotti finiti.

 

Art. 2

(utilizzo del sale iodato nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)

 

1. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica operanti sul territorio regionale devono garantire che nella preparazione dei pasti e nella fornitura dei prodotti finiti sia utilizzato sale iodato secondo i parametri fissati dalla legislazione nazionale.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva promossi dalla Regione, dagli enti,aziende, società regionali, comprese le ASP, nonché dagli enti locali che a qualsiasi titolo beneficiano di finanziamenti regionali, è inserita una clausola che prevede l'obbligatorietà per i soggetti aggiudicatari di utilizzare sale iodato nella preparazione dei pasti e nella fornitura di prodotti finiti.

3. La violazione delle disposizione di cui al precedente comma comporta la risoluzione di fatto del contratto.

 

Art. 3

(Azioni di informazione e di ricerca)

 

1. La Regione, attraverso l'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Salute della regione Calabria per il gozzo endemico e iodoprofilassi, ubicato presso il Centro Sanitario dell'Università della Calabria, istituito con delibere della Giunta regionale 755 del 30/09/2003:

 

a) attua periodici rilevamenti epidemiologici sulla popolazione giovanile di comuni o località pilota per valutare l'apporto iodico e la prevalenza del gozzo nelle nuove generazioni;

b) verifica dell'andamento dell'incidenza di patologia tiroidea nella popolazione adulta;

c) promuove una campagna di informazione sui vantaggi della iodoprofilassi e di sensibilizzazione all'uso del sale iodato;

d) opera un controllo del consumo di sale fortificato con iodio rispetto al sale comune da cucina;

e) verifica la spesa sanitaria relativa alla diagnosi e al trattamento delle malattie tiroidee;

f) promuove il coinvolgimento dei referenti di educazione sanitaria delle ASP e l'interessamento degli operatori scolastici per una diffusione capillare della problematica;

g) organizza attività periodiche di aggiornamento e attività di formazione professionale;

h) cura l'aggiornamento statistico sui casi di ipertiroidismo sulla base dei dati trasmessi dagli specialisti ambulatoriali (endocrinologi e pediatri) delle ASP e dai reparti specialistici delle Aziende ospedaliere della regione Calabria.

 

2. Il Dipartimento regionale della tutela della salute adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo con il quale individua le modalità di trasmissione dei dati all'Osservatorio epidemiologico regionale da parte dei soggetti indicati alla lettera g) del comma 1.

3. II Dipartimento regionale della tutela della salute, inoltre, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta uno schema di convenzione che definisca i rapporti fra la Regione e l'Osservatorio per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente articolo. Le attività operative saranno definite annualmente in ragione delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale.

 

Art.4

(attività di controllo e sanzioni)

 

1. I Dipartimenti di prevenzione delle ASP territorialmente competenti esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge e di quelle previste dalla legge 21 marzo 2005 55.

2. Fatte salve le sanzioni previste, i Dipartimenti inviano agli Enti competenti le comunicazioni per i provvedimenti di competenza.

 

Art. 5

(norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con fondi di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.

2. Per l'esercizio finanziario regionale 2011 agli oneri, quantificati in Euro  100.000,00, per gli interventi di cui all'art. 3 si provvede con la disponibilità esistente sul fondo sanitario regionale.

3. Per gli esercizi finanziari successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.