Proposta di legge n. 231/9^

RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 44 DELLA COSTITUZIONE

ART. 46 COMMA 3 STATUTO REGIONE CALABRIA

L.R. N.20/'08 ART.1 COMMA 2 (LE C.M. COSTITUISCONO IL LIVELLO OTTIMALE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI IN RELAZIONE ALLE PECULIARITA' DEL TERRITORIO, ALLE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE ED ALLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI )

L.R. N. 9/'07 ART. 4 COMMA 1 ( L'AZIENDA FORESTALE REGIONALE AFOR E' SOPPRESSA E POSTA IN LIQUIDAZIONE)

L.R.N.20/'92 ART. 7 COMMA 1 ( GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.2 DELLA PRESENTE LEGGE, DA EFFETTUARSI PRIORITARIAMENTE CON L'IMPIEGO DEGLI OPERAI IDRAULICO-FORESTALI DI CUI ALLA L.442/84, SONO ESEGUITI IN ECONOMIA CON IL METODO DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA...DELLE COMUNITA' MONTANE NEI TERRITORI DI LORO PERTINENZA...)

L.R. N.34/'02 ARTT. 23, 26, 48, 94, 110, 122, 138, 139 ( LE C.M. VENGONO INDIVIDUATE COME ORGANI Di GESTIONE DI FUNZIONI)

L.R. N.15/'06 ART.18 COMMA 5 (QUANDO IL LIVELLO OTTIMALE COINCIDE CON IL TERRITORIO DI UNA C.M. L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI PREVISTO PER DETTO LIVELLO AVVIENE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA COMUNITA' MEDESIMA)

L.R. N.20/'92 (FORESTAZIONE, DIFESA DEL SUOLO E FORESTE REGIONALI) DELEGAVA ALLE C.M. GLI INTERVENTI DEI PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE NEI TERRITORI DI COMPETENZA.

 

CONTENUTI ESSENZIALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE:

- ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI SINORA INATTUATE (15/'06 E 34/'02 IN PARTICOLARE), IN COMBINATO DISPOSTO CON LE RECENTI LEGGI NAZIONALI N.42/'09 E 122/10, ELIMINANDO SPRECHI E DUPLICAZIONI DI ORGANISMI, RILANCIANDO LA MONTAGNA CALABRESE CON UN ORGANISMO ESISTENTE MA RINNOVATO IN FUNZIONI E COMPETENZE ("COMUNITA' MONTANE/UNIONI MONTANE").

- ELIMINAZIONE DI SPESE CON LA GESTIONE POLITICO/AMMINISTRATIVA AFFIDATA Al SINDACI E/0 ASSESSORI CHE GODONO DI GIA' DELLE INDENNITA' DI CARICA, PER CUI SUL NUOVO ENTE RIDEFINITO NON RICADRA' ALCUN ONERE.

- CONCRETIZZAZIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZI ESSENZIALI IN FORMA ASSOCIATA ATTRAVERSO UNO SPECIFICO E DETERMINATO ORGANISMO ESISTENTE.

 

BENEFICI FINANZIARI:

- ELIMINA I COSTI DELLA POLITICA

- IMPEDISCE RICADUTA COSTI PASSIVITA' DELLE COMUNITA' MONTANE SUI COMUNI

- ELIMINA COSTI NOMINA DIRETTORE GENERALE AGENZIE

- SOPPERISCE DIFFICOLTA' COMUNI ESERCIZIO OBBLIGATORIO SERVIZI ASSOCIATI

- UTILIZZA E VALORIZZA PERSONALE DIPENDENTE IN AVANZATO STATO LAVORATIVO

- IMPEDISCE PERDITA FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ASSEGNATO COMUNITA' MONTANE

- IMPEDISCE ACCENTRAMENTO AMMINISTRATIVO CONNESSO A EVENTUALE AGENZIA

- VALORIZZA DECENTRAMENTO SUI TERRITORI PERIFERICI E MONTANI

- RAFFORZA RIASSEGNAZIONE FONDO CONSOLIDATO DI PERTINENZA COMUNITA' MONTANE CONSEGUENTE ASSUNZIONE PERSONALE EX L.285/77 E L.138/'84.

- CREA CONDIZIONI PER SUPPORTI FINANZIARI ERARIALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI OBBLIGATORI.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Fonti normative e principi generali)

 

In attuazione dell'art.44, comma 2 della Cost., dell'art.46 dello Statuto Regionale, delle Leggi: 97/'94- 267/'00- 244/'07- 42P09- 122/'10 e delle Leggi Regionali: 341'02-15/'06- 20/'08, la presente legge dispone il riordino delle "Comunità Montane/Unioni Montane" della Calabria per promuovere politiche di sviluppo in forma associata della montagna calabrese.

 

Art. 2

(Natura)

 

1. Le Comunità Montane/Unioni Montane, sono Enti locali sovracomunali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, appartenenti di norma alla stessa Provincia, per l'esercizio dl, funzioni proprie, delle funzioni di cui all'art.21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n.42, e di quelle ad esse attribuite per delega da Comuni e Province, nonché delle funzioni relative alla gestione di interventi speciali per la montagna finanziati da fondi europei;

2. Le Comunità Montane/Unioni Montane costituiscono il livello ottimale per l'esercizio associato delle funzioni obbligatorie da parte dei Comuni montani e parzialmente montani che insistono sul territorio della Comunità Montana/Unione Montana, in relazione alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore delle popolazioni dei territori montani e parzialmente montani ricompresi nell'ambito territoriale di competenza

 

Art. 3

(Autonomia statutaria)

 

l. Le Comunità Montane/Unioni Montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo Statuto, nei limiti dei principi fissati per legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità Montane/Unioni Montane e altri enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della Comunità Montana/Unione Montana .

3. Lo Statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie .

4. Dopo la deliberazione di cui al comma 3 lo Statuto è trasmesso alla Regione che provvederà alla pubblicazione sul B.U.R.C. ed è pubblicato nell'Albo pretorio on-line dell'Ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il Consiglio delibera lo Statuto entro quattro mesi dalla data di costituzione della Comunità Montana/Unione Montana. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che, nonostante diffida , persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.

 

Art. 4

(Regolamenti)

 

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunità Montana/Unione Montana adotta il Regolamento di Contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo Statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2 .

 

Art. 5

(Funzioni)

 

1. Le Comunità Montane/Unioni Montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione e sono titolari :

a) delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle normative nazionali e regionali;

b) delle funzioni di cui all'art.21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n.42, e di quelle ad esse attribuite per delega da Comuni e Province;

c) delle funzioni attribuite dalla Regione nelle seguenti materie:

- sviluppo montano e rurale;

- difesa del suolo;

- forestazione;

- energie rinnovabili;

- risorse idriche;

- turismo montano;

- incendi boschivi;

- ambiente e protezione civile;

- bonifica montana

- agricoltura di montagna;

2. Le Comunità Montane/Unioni Montane costituiscono anche ambiti istituzionali di pianificazione territoriale (art.7 L.R. n.19/2002) e l'unica forma associativa obbligatoria dei Comuni Montani per la predisposizione del Piano Strutturale in forma associata (PSA) di cui all'art. 20 bis della L.R. n.19/2002.

3. Le Comunità Montane/Unioni Montane contribuiscono alla formazione del piano territoriale provinciale.

4. La Giunta Regionale non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'ANCI-Uncem, provvede a trasferire alle Comunità Montane/Unioni Montane le risorse finanziarie, organizzative e strumentali necessarie.

 

Art. 6

(Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali)

 

l. La Comunità Montana/Unione Montana, quale ambito ottimale, esercita per conto dei Comuni che ne fanno parte, in base a criteri di economicità ed efficienza della gestione, le funzioni, competenze e servizi previsti nella L.R. n.15 del 24/11/2006. La Regione contribuirà agli oneri finanziari in base al combinato disposto di cui all'art.22 della L.R. N.15/'06 e art.18 della L.R. n.34/'02.

 

Art. 7

(Determinazione degli ambiti territoriali)

 

1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità Montane/Unioni Montane sulla base di indicatori fisico - geografici, demografici e socio economici che tengono conto della specificità montana (in base a indicatori socio-economici) e della presenza di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette montane,(Pollino,Dorsale Appenninica Tirrenica, Sila, Serre, Poro, Aspromonte)

2. Per la cavilli:rione di una Comunità Montana/Unione Montana occorrono di norma almeno sei Comuni.

3. Non possono essere associati in una Comunità Montana/Unione Montana i Comuni Capoluogo di Provincia.

4. I Comuni che presentano i requisiti di cui alla presente legge, debbono essere associati ad una Comunità Montana/Unione Montana contigua territorialmente, previa delibera consiliare comunale. La Comunità A/lontana/Unione Montana interessata è tenuta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a trasmettere l'istanza di adesione al competente Dipartimento regionale per la verifica del possesso dei requisiti di legge. Il Dipartimento è tenuto a rendere il predetto parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende acquisito. Successivamente il Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana è tenuto a deliberare l'adesione del Comune richiedente.

5. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane/Unioni Montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti".

 

Art. 8

(Individuazione delle Comunità Montane/Unioni Montane)

 

1. La Regione individua il numero delle Comunità Montane/Unioni Montane che si possono costituire, sulla base dei Comuni eleggibili aventi i requisiti previsti dall' art. 7 della presente legge.

2. Gli ambiti territoriali delle Comunità Montane/Unioni Montane sono costituiti dal territorio dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'Allegato A della presente legge.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta Regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità Montane/Unioni Montane.

 

Art. 9

(Controllo sulle Comunità Montane/Unioni Montane)

 

1. Nell'ambito della loro autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare le Comunità Montane/Unioni Montane, si dotano di strumenti adeguati a garantire la legittimità e l'economicità dell'azione amministrativa e contabile nonché per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

 

TITOLO II

Organi delle Comunità Montane/Unioni Montane

 

Art. 10

(Organi)

 

1. Sono organi delle Comunità Montane/Unioni Montane:

il Consiglio,

la Giunta,

il Presidente.

2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione economica-finanziaria.

 

Art. 11

(Composizione del Consiglio)

 

1. Il Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana è formato da sindaci o assessori comunali eletti dai Consigli dei Comuni da cui essa è costituita.

2. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nel Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana, è determinato in un componente.

3. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica. Lo Statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in Commissioni e gruppi.

 

Art. 12

(Competenze del Consiglio)

 

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana/Unione Montana.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto, i Regolamenti dell'Ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;

c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della Comunità Montana/Unione Montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e           le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità Montana/Unione Montana presso organismi pubblici e privati, nonché le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;

l) l'elezione del revisore contabile;

m) l'emissione di prestiti obbligazionari.

3. Le deliberazioni in ordine ad argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana/Unione Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

Art. 13

(Composizione della Giunta)

 

1. La Giunta é costituita dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero di due per le Comunità Montane/Unioni Montane con popolazione totale fino a 40.000 abitanti e non superiore a quattro per le Comunità Montane/Unioni Montane con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

2.  Le funzioni di Vice Presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori.

 

Art. 14

(Competenze della Giunta)

 

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Consiglio e al Presidente; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana/Unione Montana. Lo Statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio.

 

Art. 15

(Elezione del Presidente e della Giunta)

 

1. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana/Unione Montana, contenente le designazioni del Presidente e degli Assessori.

2. Le elezioni di cui al comma 1 sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.

3. La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui al comma 1 è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

 

Art. 16

(Mancata elezione del Presidente e della Giunta)

 

1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 15, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata dalla Giunta regionale .

2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione è immediatamente comunicata al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione della relativa pubblicazione .

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

 

Art. 17

(Il Presidente)

 

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.

2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì ali espletamento di tutte le funzioni della Comunità Montana/Unione Montana.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana/Unione Montana presso organismi pubblici e privati .

4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.

 

Art. 18

(Rapporto di fiducia)

 

1. Lo Statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.

2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

 

Art. 19

(Durata in carica del Consiglio)

 

1. La durata in carica del Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli comunali. Il Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. Il Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana decade comunque qualora siano rinnovati i Consigli Comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della stessa Comunità Montana/Unione Montana.

3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità Montana/Unione Montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio Comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 e dallo Statuto, entro e non oltre 45 giorni

4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio Comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della successione dalla carica o da quanto se ne è avuta conoscenza.

5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.

 

Art. 20

(Dimissioni)

 

1. Le dimissioni del Presidente e della Giunta della Comunità Montana/Unione Montana sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate e comunque diventano efficaci decorsi venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della Comunità Montana/Unione Montana.

2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.

3. Dopo la scadenza del Consiglio o dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

 

Art. 21

(Funzionamento degli organi)

 

1. Il funzionamento degli organi con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato dal regolamento in base a principi stabiliti dalla presente legge e dallo Statuto.

Art. 22

(Rimozione e sospensione di Amministratori di Comunità Montane/Unioni Montane)

 

1. Al Presidente ed agli Amministratori delle Comunità Montane/Unioni Montane in caso di rimozione o sospensione dalla carica si applicano le norme stabilite dall'art. 142 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

 

Art. 23

(Indennità)

 

1. Il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri delle Comunità Montane/Unioni Montane godono della indennità percepita nella qualità di Sindaco o Assessore del Comune, pertanto con comportano alcuna spesa aggiuntiva per le Comunità Montane/Unioni Montane.

TITOLO III

Programmazione ed attuazione degli interventi speciali per la montagna

 

Art. 24

(Concorso alla programmazione regionale e provinciale)

 

1. Le Comunità Montane/Unioni Montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionale e provinciale, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

 

Art. 25

(Piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

 

1. La Comunità Montana/Unione Montana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero provvede all'aggiornamento dello stesso, adeguandolo ai programmi pluriennali della Provincia e, in mancanza, agli indirizzi della Giunta regionale. Il suddetto piano che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.

2. Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. i della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "nuove disposizioni per le zone montane".

3. I progetti, individuati con riferimenti alle linee e agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna nonché ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili dovranno avere particolare riferimento alle seguenti azioni:

- tutela ambientale;

- conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;

- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali;

- promozione delle attività produttive;

- rianimazione demografica e sociale;

- gestione associata dei servizi pubblici locali.

 

Art. 26

(Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico - Piano delle

finzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.)

 

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana/Unione Montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali , per valutare l'idoneità delle forme di gestione da adottare con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana/Unione Montana promuove, di concerto coi Comuni membri, le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

3. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

 

Art. 27

(Programma annuale operativo )

 

1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità Montana/Unione Montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.

2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti di interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni ai quali le Comunità Montane/Unioni Montane partecipino, al cui finanziamento la Comunità Montana/Unione Montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.

3. 11 programma annuale operativo è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.

 

Art. 28

(Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

 

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana su proposta della Giunta sentiti i Comuni che ne fanno parte.

2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.

3. La Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.

4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di 60 giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità Montana/Unione Montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione, ed alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.

5. Trascorso il termine di 60 giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità Montana/Unione Montana, il piano è da ritenersi approvato.

6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.

7. Nel periodo di validità del piano, la Comunità Montana/Unione Montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.

 

Art. 29

(Destinazione d'uso del territorio )

 

1. Il Consiglio di ogni Comunità Montana/Unione Montana, previo accordo di programma con i Comuni interessati, provvede a definire una proposta di destinazione d'uso del territorio da inviare all'Amministrazione provinciale ai fini della stesura definitiva del piano di coordinamento territoriale provinciale.

 

Art. 30

(Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali )

 

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Comunità Montane/Unioni Montane, procede al censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone al Consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Le Comunità Montane/Unioni Montane, possono decentrare i propri servizi tecnicoamministrativi in favore degli appartenenti alle Organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.

 

Art. 31

(Conferenza permanente per la montagna )

 

1. Ai fini di un migliore coordinamento degli interventi e per favorire il concorso delle Comunità Montane/Unioni Montane alla programmazione regionale e provinciale, nonché per consentire una maggiore conoscenza dell'attività di ciascuna Comunità Montana/Unione Montana, è istituita la Conferenza permanente della montagna, presieduta dall'Assessore regionale competente e composta dai Presidenti delle Comunità Montane/Unioni Montane e delle Province, nonché dal Presidente dell'UNCEM.

2. I componenti della Conferenza, che si riunisce almeno due volte l'anno, possono delegare di volta in volta ad altri soggetti dell'ente rappresentato il diritto a partecipare, a pieno titolo,  ai lavori.

3. Per assicurare un qualificato supporto e la necessaria assistenza tecnica all'attività della Conferenza permanente per la Montagna, la Giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale, coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.

4. La Giunta regionale elabora annualmente, avvalendosi della struttura di cui al precedente comma, un rapporto sulle politiche della montagna che in maniera particolare dovrà recare valutazioni ed indicazioni programmatiche in ordine:

a) all'andamento della spesa pubblica;

b) ai servizi pubblici gestiti in forme associate;

c) allo stato di attuazione dei processi di programmazione delle forme associate e dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonché di quelle che si ritiene utile ulteriormente delegare;

d) all'aggiornamento della legislazione regionale in materia di politiche della montagna.

5. Il rapporto di cui al precedente comma è presentato al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione della Regione.

 

Art. 32

(Partecipazione )

 

1. Le Comunità Montane/Unioni Montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo Statuto.

 

TITOLO IV

Interventi speciali

 

Art. 33

(Azioni di tutela e valorizzazione ambientale)

 

1. Le Comunità Montane/Unioni Montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale che siano attribuite alla loro competenza dalla legislazione regionale, in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti:

a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;

b) alla regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica-rurale, ferme restando le competenze istituzionali e territoriali dei Consorzi di Bonifica;

c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate;

d) alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonché alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;

e) alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonché alla valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;

f) alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico.

3. Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente terzo comma, relative a proprietà agro-silvo-pastorali, le Comunità Montane/Unioni Montane possono concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole;

b) altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale; c) consorzi di miglioramento fondiario;

d) altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell'intervento.

4. Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.

 

Art. 34

(Conservazione e valorizzazione del patrimonio .forestale )

 

1. Le Comunità Montane/Unioni Montane, singole o associate, d'intesa con gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme:

a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con Enti pubblici;

c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata;

d) la promozione di associazioni di proprietari finalizzata al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

2. Le Comunità Montane/Unioni Montane svolgono specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attività:

a) valorizzazione del patrimonio silvo-forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento;

b) sistemazione idraulico-forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori dì forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche;

c) manutenzione e recupero produttivo delle zone da destinazione agro-silvo pastorale e in particolare delle superfici agro-forestali abbandonate;

d) iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.

3. Le azioni organiche del presente articolo concorrono allo sviluppo dell'economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

4. Le Comunità Montane/Unioni Montane, su delega dei Comuni e di altri enti pubblici possono gestire le proprietà silvo-pastorali degli stessi.

5. Le Comunità Montane/Unioni Montane possono affidare il compimento delle attività di cui al comma 2, ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge 97/1994, secondo le modalità ed i limiti ivi contemplati, con priorità alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricoloforestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni montani, e che siano composte per i 2/3 da giovani disoccupati di età compresa fra i 18 ed i 40 anni.

 

Art. 35

(compiti nella forestazione)

 

1. Al fine di meglio integrare i compiti di cui al precedente art. 34 assegnati alle Comunità Montane/Unioni Montane con gli interventi dell'intero settore delle foreste, della forestazione e difesa del suolo le Comunità Montane/Unioni Montane assumono le funzioni dell'AFOR, cessate in base alla L.R. n.09/'07, non connesse alla procedura di liquidazione in corso, attraverso appositi accordi di programma con le Amministrazioni Provinciali di riferimento titolate in base all'art.4 della L.R. N.9/2007.

 

Art. 36

(Azioni di rianimazione demografica e sociale)

 

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità Montane/Unioni Montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani, previo formale impegno di mantenere la residenza per almeno io anni.

2. Gli stessi benefici sono concessi, a coloro che, pur già residenti in Comuni montani, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'art. 19 della legge 97/1994 nei Comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati dalla Giunta regionale, sentite le Comunità Montane/Unioni Montane, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con preferenza per i Comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.

4. Le Comunità Montane/Unioni Montane, inoltre, possono concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi, riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.

I fondi cosi disponibili possono essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella Comunità Montana/Unione Montana, previa convenzione con i Comuni interessati.

5. L'entità dei contributi del presente articolo può essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione dei servizi e dell'andamento demografico.

 

Art. 37

(Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria)

 

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione e la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e 40 anni, residenti nelle zone montane;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;

c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni residenti nei Comuni montani

2. Le Comunità Montane/Unioni Montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni, al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.

 

Art. 38

(Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali)

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge del 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunità Montane/Unioni Montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno delle attività artigiane e della commercializzazione dei prodotti.

2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente articolo e individua in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, definendo altresì le modalità per l'attribuzione del Marchio "Prodotto Autentico della Montagna Calabrese".

 

Art. 39

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità Montane/Unioni Montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

 

Art. 40

(Turismo rurale in ambiente montano)

 

1. Le Comunità Montane/Unioni Montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzate allo sviluppo del turismo rurale, nonché al mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate.

2. A tal fine la Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale definisce le modalità di sviluppo del turismo rurale nella montagna calabrese articolate per specifiche aree omogenee.

 

Art. 41

(Consolidamento e sviluppo dell'occupazione)

 

1. La Regione persegue obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio delle aree montane favorendo il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione ed assicurando il sostegno per le iniziative di pubblica utilità finalizzate:

a) al recupero, ripristino ed alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale;

b) alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato;

c) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri, di aree di sosta;

d) alla manutenzione, tramite attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi;

e) alla realizzazione e gestione di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni; e alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, sostiene azioni di formazione e di animazione culturale, sociale ed economica, anche con l'utilizzo di fondi statali ed europei, riservando adeguate risorse nei piani regionali di settore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione promuove e concorre alla realizzazione di patti territoriali ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme comunitarie in materia di occupazione.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, le Comunità Montane/Unioni Montane inviano alla Giunta regionale programmi triennali per 1"occupazione per le finalità di cui al presente articolo, modulati per stralci annuali.

5. La Giunta regionale provvede alla concessione dei finanziamenti tenendo conto del numero e della qualità degli occupati coinvolti nelle diverse iniziative con priorità alle Comunità Montane/Unioni Montane che presentano il più alto squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

6. Le Comunità Montane/Unioni Montane, per la realizzazione di opere relative alle iniziative di cui al presente articolo• che vedono il concorso di più soggetti pubblici, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.

 

Art. 42

(Trasporti e viabilità locale)

 

1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri Comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità Montane/Unioni Montane su delega dei Comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea già istituiti. L'organizzazione del servizio è definita con apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana a norma dell'articolo 23 della legge 97/1994.

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.

3. Le Comunità Montane/Unioni Montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi sebbene non compresi nelle Comunità Montane/Unioni Montane.

4. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità Montane/Unioni Montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

5. Le Comunità Montane/Unioni Montane possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

6. Le Comunità Montane/Unioni Montane possono realizzare programmi di intervento per la viabilità locale.

 

Art. 43

(Servizio scolastico e promozione culturale)

 

1. I Comuni e le Comunità Montane/Unioni Montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Le Comunità Montane/Unioni Montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni residenti nei Comuni Montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

3. Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione è assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centri polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree montane.

 

Art. 44

(Autoproduzione in campo energetico)

 

l. La Regione, favorisce la autoproduzione energetica nei territori montani attraverso l'erogazione d'incentivi a soggetti privati e ad Enti pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, aereogeneratori, piccole centraline idroelettriche, piccoli gruppi elettrogeni ed altri sistemi di autoproduzione energetica purché in sintonia con le finalità di tutela ambientale.

 

Art. 45

(Informatica e telematica)

 

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni Montani, la Regione, in applicazione dell'art.24 della Legge 31 gennaio 1.994 n. 97, d'intesa con le Comunità Montane/Unioni Montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità Montana/Unione Montana, anche in accordo con i Comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione di sportelli telematici.

3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i Comuni Montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità Montane/Unioni Montane.

 

Art. 46

(Accordi interprofessionali per il settore del legno)

 

1. La Regione, d'intesa con le Comunità Montane/Unioni Montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del Legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.

 

Art. 47

(Recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale,

storico, culturale e religioso)

 

1. La Regione Calabria persegue la valorizzazione delle aree rurali anche attraverso il recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico della montagna ed a tal fine realizza progetti che consentano una migliore fruizione di tali beni da parte del pubblico.

2. La Regione, in collaborazione con le Comunità Montane/Unioni Montane, le Province e gli Enti Parco, promuove e favorisce la conservazione e la conoscenza del patrimonio storico culturale della montagna calabrese, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed adottando, altresì, ogni opportuna iniziativa volta alla valorizzazione di tali beni, ivi comprese adeguate iniziative per lo studio e la conoscenza dei luoghi interessati.

3. Le Comunità Montane/Unioni Montane, nell'ambito della propria programmazione ed in raccordo con le leggi specifiche di settore, promuovono, altresì:

a) l'attività di musei e mostre permanenti di cultura popolare e contadina volte a preservare le testimonianze sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate;

b) le manifestazioni più significative delle tradizioni e del folklore locali tramandate da associazioni o gruppi ufficialmente riconosciuti dalla Comunità Montana/Unione Montana in cui operano.

4. La Regione e le Comunità Montane/Unioni Montane possono affidare la gestione diretta e l'organizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, anche mediante l'erogazione di incentivi ad associazioni, centri culturali e cooperative giovanili aventi sede nel territorio di riferimento.

 

TITOLO V

Disposizioni varie

 

Art. 48

(Gestione associata dei servizi pubblici locali)

 

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 97/1994 ed al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le Comunità Montane/Unioni Montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo:

a) alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni per i compiti di assistenza ai territori montani;

b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il riciclo ed il riuso;

c) all’organizzazione del trasporto locale e in particolare di quello scolastico;

d) all'organizzazione dei servizi di polizia municipale;

e) alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei Comuni Montani;

f) alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane.

2. I Comuni possono delegare le Comunità Montane/Unioni Montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di credito, per la realizzazione di opere o interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socio-economico.

 

Art. 49

(Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo sportello per la montagna)

 

1. Nell'ambito della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, viene istituito un Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio con il compito di promuovere la più efficace integrazione delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione della presente legge.

2. Presso ciascuna Comunità Montana/Unione Montana è istituito ed attivato uno Sportello per la Montagna, avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla presente legge.

3. Al fine di ovviare alle difficoltà di comunicazione fra le varie strutture e servizi territoriali lo Sportello per la Montagna, ai sensi dell'art. 24 della legge 97/1994, favorisce altresì l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto, mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le Province, Comuni e gli Uffici periferici dell'amministrazione statale e in grado di interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione.

 

TITOLO VI

Finanza e contabilità

 

Art. 50

(Finanza)

 

1. Le Comunità Montane/Unioni Montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità Montane/Unioni Montane.

2. I provvedimenti con i quali alle Comunità Montane/Unioni Montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle Comunità Montane/Unioni Montane è costituita da:

a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;

b) quote dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana/Unione Montana;

c) tasse dei diritti dei servizi pubblici;

d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;

e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;

h) altre entrate.

 

Art. 51

(Finanziamenti regionali)

 

1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.

2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità Montane/Unioni Montane attraverso:

a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;

b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane/Unioni Montane;

c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;

d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;

e) fondo regionale per la montagna;

f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

Art. 52

(Contributi per le spese di funzionamento e mantenimento)

 

1. La Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità Montane/Unioni Montane secondo i seguenti parametri:

a) una prima quota, pari al 20 per cento dello stanziamento totale, è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità Montane/Unioni Montane;

b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al precedente punto a), viene ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità Montane/Unioni Montane;

c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità Montane/Unioni Montane.

 

Art. 53

(Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali e servizi comunali obbligatori attribuiti alle Comunità Montane/Unioni Montane)

 

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane/Unioni Montane sono a carico della Regione.

2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

3. Per i servizi obbligatori comunali svolti dalle Comunità Montane/Unioni Montane competono le assegnazioni finanziarie previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti (L.122/'10- L.R.15/'06).

 

Art. 54

(Istituzione di ,fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane)

 

1 . In attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di disciplinare l'utilizzo per il

finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del Fondo nazionale della Montagna alla Regione Calabria, sono istituiti i seguenti fondi:

a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;

b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

2. La quota del Fondo Nazionale per la Montagna assegnata alla Regione Calabria è destinata:

a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del Fondo per gli interventi speciali per la Montagna, di cui alla lettera a) del comma 1);

b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del Fondo per la concessione di contributi per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui alla lettera b) del primo comma.

3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

 

Art. 55

(Fondo per gli interventi speciali per la montagna)

 

1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene la realizzazione da parte delle Comunità Montane/Unioni Montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 97/94.

2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:

a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socioeconomico delle Comunità Montane/Unioni Montane di cui all'art. 26;

b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità Montane/Unioni Montane partecipino.

3. La Giunta regionale assegna alle Comunità Montane/Unioni Montane le quote del fondo per gli interventi speciali per la montagna secondo i seguenti parametri:

a) per il 30 per cento in misura fissa per ciascuna Comunità/Unione;

b) per i1 20 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nei territori montani;

c) per il restante 50 per cento in misura proporzionale all'estensione del territorio montano delle diverse Comunità Montane/Unioni Montane.

4. La concessione alle Comunità Montane/Unioni Montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lettera b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale operativo.

5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

 

Art. 56

(Fondo per la concessione di contributi per piccole opere

ed attività di riassetto idrogeologico)

 

1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna.

2. I contributi sono concessi dalle Comunità Montane/Unioni Montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvopastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e azionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.

3. Le Comunità Montane/Unioni Montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunità Montane/Unioni Montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.

4. Il fondo è ripartito tra le Comunità Montane/Unioni Montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.

5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

 

Art. 57

(Fondo regionale per la montagna)

 

1. E' istituito il Fondo regionale per la Montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.

2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art.1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane/Unioni Montane, ovvero i programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità Montane/Unioni Montane partecipino.

3. Il fondo è finanziato con risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della legge 97 del 1994.

4. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità Montane/Unioni Montane.

5. Una quota del fondo, non inferiore a euro cinquantamila, viene annualmente assegnata alla Delegazione regionale dell'UNCEM a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza e di assistenza alle Comunità Montane/Unioni Montane e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza sulla Montagna.

 

Art. 58

(Fondo nazionale ordinario per gli investimenti)

 

1 . Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità Montane/Unioni Montane.

 

Art. 59

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Calabria fa fronte istituendo apposito capitolo nella legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

Art. 60

(Revisione economico-finanziaria)

 

1. Il Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un Revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.

3. Il Revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

TITOLO VII

Personale

 

Art. 61

(Organizzazione delle strutture e del personale)

 

l. Le Comunità Montane/Unioni Montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Le Comunità Montane/Unioni Montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al Regolamento di cui al comma 1.

3. Il rapporto dei dipendenti delle Comunità Montane/Unioni Montane è disciplinato secondo principi stabiliti dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.

4. Il Regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Dirigente Generale ed i titolari delle funzioni dirigenziali.

 

TITOLO VIII

Costituzione di nuove Comunità Montane/Unioni Montane

 

Art. 62

(Disposizioni applicabili)

 

1. Nel caso in cui con la legge regionale siano modificati gli ambiti territoriali ovvero siano istituite nuove Comunità Montane/Unioni Montane, nella fase di prima attuazione si applicano le disposizioni del presente titolo.

 

Art. 63

(Costituzione delle Comunità Montane/Unioni Montane

e definizione dei rapporti patrimoniali)

 

1. Le Comunità Montane/Unioni Montane costituite ai sensi della presente legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità Montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendone salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Qualora in esecuzione del comma precedente le risorse umane assorbite dalle nuove Comunità Montane/Unioni Montane dovessero risultare in esubero rispetto alle effettive esigenze gestionali dell'Ente, le Comunità Montane/Unioni Montane utilizzeranno il predetto personale nelle nuove funzioni e servizi sino alla cessazione del rapporto di lavoro per intervenuto pensionamento cui consegue la soppressione del posto nella dotazione organica. Detto personale, a propria richiesta, ha diritto ad essere trasferito in altra Comunità Montana/Unione Montana avente posto non coperto da personale dipendente.

3. Qualora in applicazione della presente legge derivi la soppressione o l'accorpamento di una o più Comunità Montane la Regione nomina un Commissario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria degli Enti fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente legge. Lo stesso Commissario avrà l'incarico di provvedere, entro il medesimo termine, alla redazione di un piano di ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché per individuare l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi in atto da trasferire.

4. 11 Presidente della Giunta regionale nomina tra i funzionari regionali e della Pubblica Amministrazione, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, i commissari previsti dal presente articolo.

5. Entro 30 giorni successivi al termine di cui sopra, la Giunta Regionale approva il piano di ricognizione redatto dal Commissario e definisce gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli Enti medesimi.

6. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano Comuni compresi in Comunità Montane/Unioni Montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino, come conseguenza, variazioni territoriali, la gestione ordinaria della Comunità Montana/Unione Montana è assicurata dagli Organi in carica fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente legge.

 

Art. 64

(Costituzione provvisoria degli organi)

 

1. Nella fase di prima costituzione delle Comunità Montane/Unioni Montane il Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana è composto un rappresentante per ciascuno dei Consigli dei. Comuni che fanno parte della Comunità Montana/Unione Montana. I rappresentanti sono scelti tra i Sindaci e gli Assessori Comunali.

2. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si Procede alla loro sostituzione, a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione di carica .

3. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana/Unione Montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dallo Statuto.

4. Nella fase di prima costituzione delle Comunità Montane/Unioni Montane, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.

 

Art. 65

(Prima seduta del Consiglio provvisorio)

 

1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità Montana/Unione Montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

 

Art. 66

(Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento)

 

1. In sede di prima costituzione delle Comunità Montane/Unioni Montane e fino all'approvazione degli Statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità Montana/Unione Montana, nella seduta d'insediamento:

a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello Statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione ove deve essere presente almeno un rappresentante della minoranza consiliare, nonché le procedure per la redazione e l'approvazione dello Statuto;

b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.

2. La commissione per lo Statuto è eletta a maggioranza deì quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.

3. La nomina della commissione per lo Statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli che, nonostante diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con delibera motivata della Giunta regionale.

 

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 67

(Norma transitoria per gli organi attuali)

 

1. Gli organi della Comunità Montana/Unione Montana in carica decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Assicurano esclusivamente il disbrigo degli affari correnti sino alla elezione dei nuovi organi.

2. I Consigli comunali entro e non oltre 45 giorni dalla data medesima nominano i propri rappresentanti ai sensi del precedente art. 11.

3. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio della Comunità Montana/Unione Montana elegge il Presidente e la Giunta ai sensi del precedente art. 15.

4. Fino alla entrata in vigore dello Statuto il numero degli Assessori resta fissato nel limite massimo stabilito dal precedente art. 13 comma 1.

5. Trascorsi i termini di cui al comma 3 del presente articolo la Giunta regionale procede con le modalità di cui al precedente art. 16.

6. L'incompatibilità di cui all'art. 22 va contestata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si risolve con la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia per gli Enti Locali.

 

Art. 68

(Adeguamento degli Statuti)

 

l . Le Comunità Montane/Unioni Montane adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

 

Art. 69

(Abrogazioni)

 

1. Sono abrogate la legge regionale n. 39/90, la legge regionale n. 4/'74, la legge regionale n.4/99, la legge regionale n.20/'08 in quanto incompatibili con la presente legge.

 

Art. 70

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con appositi interventi consiliari sul bilancio esercizio 2011 incrementando la somma già assegnata pari ad €.5 milioni al fine di assicurare le spese per il personale sino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, nonché intervenendo sulla U.P.B.3.2.04.01 riguardo le spese di funzionamento.

2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2012 le corrispondenti spese cui si fa fronte con le entrate della Regione saranno determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria collegata.

 

Art. 71

(Dichiarazione d'urgenza)

 

l . La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.