Proposta di legge n. 22/9^
Art. 1
1. L'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è abrogato.
1. Per il finanziamento degli interventi in materia di politiche regionali della famiglia, che saranno previsti e realizzati ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, la giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le somme disponibili già destinate a contributi diversi dall'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.