Proposta di legge n. 218/9^

RELAZIONE

 

La Regione Calabria, nell'anno 1997, bandiva un concorso per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione o di sedi vacanti per te province di Cosenza e Catanzaro. In seguito alle assegnazioni ai vincitori del concorso, si rendevano disponibili altre sedi farmaceutiche che la Regione Calabria, negli anni 2001, 2002 e 2003, assegnava in via provvisoria.

Il legislatore statale fino al 2003, competente per materia, in situazioni analoghe era intervenuto con disposizioni legislative di sanatoria, a favore degli assegnatari provvisori da 3 a 5 anni, assegnando le sedi in via definitiva. Nel 2006 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 87, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 (Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche) della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 su "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", riconoscendo in materia la competenza concorrente delle Regioni.

Pertanto, in virtù della suddetta sentenza la competenza a legiferare in tale materia è anche delle Regioni. Non a caso, diverse di loro hanno già provveduto ad approvare norme di sanatoria per l'affidamento definitivo delle sedi farmaceutiche (leggi regionali di Puglia, Campania, Abruzzo e Basilicata).

Per quanto riguarda la Regione Calabria vi è invece una "vacatio legis", che il presente progetto di tende a colmare, trattandosi altresì di sedi rurali disagiate collocate in posizione geografica decentrata, spesso montagnosa. L'esigenza alla quale si intende dar risposta è di favorire la stabilizzazione delle situazioni provvisorie che riguardano le piccole comunità, al fine di agevolare indirettamente, anche in tali situazioni, gli auspicabili investimenti professionali ed economici.

L'attuazione del presente progetto di legge non comporta alcun aggravio di spesa a carico del bilancio regionale.

 

ARTICOLO UNICO

 

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica, ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno tre anni e continuino ad esercitare siffatta gestione.

2. Il termine triennale di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di emanazione del relativo provvedimento amministrativo di autorizzazione.

3. Sono interessate alla sanatoria soltanto le farmacie in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell'anno 1997.

4. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1, il farmacista che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie o che presenti altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Le domande finalizzate all'ottenimento in titolarità della sede farmaceutica gestita in via provvisoria devono pervenire alla Regione Calabria entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul BURC.

6. La verifica dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è effettuata dall'Amministrazione regionale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.

7. Nelle more della verifica di cui al precedente comma 5, la Regione Calabria provvederà a bandire concorso unico regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

8. La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul BURC.