Proposta di legge n. 216/9^

Art. 1

 

           1.         Dopo il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM), è aggiunto il seguente:

“9 bis. Il Consiglio regionale, su proposta di almeno un componente dell’opposizione, qualora sia necessario salvaguardare il coinvolgimento delle opposizioni previsto dall’articolo 5, comma 1, della presente legge e dal punto 4) degli indirizzi generali stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 52/1999, dichiara decaduti gli attuali membri del CORECOM, che nelle more dell’attuazione di quanto previsto dalla presente modifica legislativa rimarranno in carica, indicendo contestualmente nuove elezioni ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, fatti salvi i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio regionale di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39”.