Proposta di legge n. 2/9^

RELAZIONE

Premesso che la Legge Regionale n. 56 del 5. 5. 1990 relativa alla " Disciplina del Commercio dei Mercati all'Ingrosso" e quindi, "fatte salve tutte le vigenti disposizioni in materia commerciale e sanitaria, disciplina i prodotti agro-alimentari e vitivinicoli dei prodotti degli allevamenti,avicunicoli e bestiame compresi,della carne e dei prodotti della caccia e della pesca sia freschi che comunque trasformati o conservati, dei prodotti floricoli,delle piante ornamentali e delle sementi che si svolge nei mercati all'ingrosso (art. 1- Commercio nei mercati all'ingrosso)"; considerato che la L.R. orami datata, 1990, a distanza di dieci anni , necessita di opportuno adeguamento alla realtà socio-economica della Regione Calabria ; si prospettano le relative proposte di modifica/sostituzione degli artt. 2, e 9. e aggiunta, al preesistente articolato, di apposito art. 11.

L'art. 2 è sostituito con il seguente:

Art. 2
(Piano regionale dei mercati all'ingrosso)

Al fine di favorire un corretto raccordo tra produzione e distribuzione, una razionale localizzazione ed una adeguata dimensione e organizzazione della rete commerciale regionale per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricolo - alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli e bestiame compresi, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca - sia freschi che comunque conservati o trasformati - dei prodotti floricoli, delle piante coltivate e delle sementi,, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il " Piano regionale di intervento nel settore dei mercati all'ingrosso.
Il Piano dovrà indicare tra l'altro:

a) le zone di influenza e le aree di insediamento dei mercati;
b) la specializzazione merceologica con l'indicazione dei mercati alla produzione, alla distribuzione o transito, al consumo e a funzione mista;
c) gli standards minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie;
d) le modalità per l'istituzione dei nuovi mercati, per gli ampliamenti di quelli esistenti;
e) gli standards, dimensionali e strutturali per l'apertura, al di fuori dei mercati, di strutture per la vendita dei prodotti all'ingrosso dei prodotti di cui alla presente legge.

La Commissione regionale per i mercati di cui all'art. 4 della presente legge, trasmetterà alla Giunta regionale le proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione del Piano.

L'art. 9 è sostituito con il seguente:

Art. 9
(Servizio igienico-sanitario)

Nei mercati all'ingrosso dei prodotti, di cui all'art. 1, è istituito, dai competenti organi sanitari, un servizio per l'accertamento della sanità e commestibilità dei prodotti. Il responsabile del servizio può dichiarare non idonee alla alimentazione determinate partite di prodotti e disporne la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, previo rilascio di certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore, proprietario o venditore per conto terzi e l'altra alla direzione dei mercato. Su richiesta ed a spese del detentore, tali partite di prodotti possono essere accantonate, sotto debito controllo, fino a quando non saranno noti i risultati delle analisi.
L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico - sanitario i locali, le attrezzature e il personale ausiliario necessari.
Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati, i funghi freschi ed essiccati non coltivati nonchè i funghi coltivati non confezionati in imballaggi chiusi e regolarmente individuati da etichetta del produttore o detentore debbono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario. I prodotti di cui all'art. 1 della presente legge oggetto di contrattazione fuori dai mercati debbono essere sempre sottoposti a vigilanza sanitaria, secondo le modalità previste ed imposte per le stesse merci oggetto di contrattazione all'interno dei mercati.

E' aggiunto il seguente art. 11:

Art. 11
(Commercio all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti)

L'esercizio del commercio all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale ove esista o del mercato del Comune capoluogo di provincia o del Comune più vicino, che non attengano al funzionamento interno. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i Comuni, nel cui territorio non esistono mercati all'ingrosso riconosciuti, disciplinano con apposito regolamento, il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1, tenendo conto delle disposizioni contenute nella presente legge relative in particolare:

a) alla vigilanza e al controllo igienico-sanitario e fitopatologico;
b) al calendario ed orario per le operazioni mercantili;
c) alla discarica dei rifiuti e ai servizi igienico-sanitari;
d) alla commercializzazione dei prodotti, alla confezione dei colli e delle derrate nonchè, relativamente ai mercati delle carni, all'assegnazione di carni di bassa macellazione e al sequestro per motivi igienico-sanitari;
e) alla rilevazione dei prezzi e alla compilazione delle statistiche che dovranno essere trasmesse sistematicamente alla Giunta regionale a cura del Comune competente;
f) agli strumenti di pesatura;
g) ai mezzi di trasporto.

Trascorso inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, al commercio all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti si applicano le norme, che non attengano al funzionamento interno del mercato, del rispettivo mercato del Comune capoluogo di provincia, compresi il calendario e l'orario per le operazioni mercantili.

ONERI FINANZIARI

Le proposte di modifica alla L.R. n. 56 del 5.05.1990 non comportano oneri di natura finanziaria.