Proposta di legge n. 193/9^

Relazione

 

Accanto all'esigenza di impostare le funzioni in maniera razionale e di fornire dei servizi di qualità, il comparto sanitario ha la necessità di rapportarsi con gli utenti e con i cittadini fornendo risposte che vanno ad di là della prestazione in quanto tale. L'efficienza del funzionamento delle strutture si misura, oltre che dall'analisi quantitativa degli interventi, anche dalla buona riuscita degli stessi e l'obiettivo di chi ha compiti di responsabilità è anche quello di innalzare gli standards di qualità e di sicurezza. Bisogna distinguere, però, ciò che si configura come errore del singolo o come carenza organizzativa o strutturale da ciò che è determinato da circostanze straordinarie, non prevedibili e inevitabili. In sostanza, occorre fare differenza fra i casi di malasanità e i casi che avvengono in quanto le conoscenze mediche e scientifiche di cui attualmente si dispone non sono sufficienti al fine di salvaguardare la vita umana. Diventa, nelle fattispecie in cui la certezza degli eventi è materia oggetto di dubbi o interpretazioni, un dovere morale, oltre che giuridico, per le istituzioni accertare la verità tanto per consentire ai pazienti e ai familiari di conoscere ciò che è avvenuto in un luogo asettico quanto per chi opera nei nosocomi che ritiene fondamentale fare chiarezza sulla correttezza del proprio operato. Il vuoto normativo riscontrato in questo particolare settore non permette allo stato attuale di dare risposte in merito e lascia troppo spazio a disquisizioni incontrollate e spesso inesatte che se da un lato danneggiano l'immagine della Sanità calabrese dall'altro non aiutano nella ricerca della verità dei fatti coloro che ritengono di aver subito gli effetti di carenze e inefficienze. La difficoltà principale è quella di conciliare il fondamentale diritto alla privacy con le esigenze manifestate da chi si ritiene leso: su questo l'osservanza in ogni sua parte del D. lgs 196/03 è irrinunciabile. Scopo della presente Proposta di Legge è quello di cercare di migliorare il sistema sanitario offrendo maggiori garanzie sia agli utenti che alla classe medica e agli operatori sanitari che ogni giorno dedicano un ammirabile impegno alla cura dei malati ma che, a volte, subiscono critiche ingiuste, amplificate dalle imperfezioni del sistema, per colpa di disattenzioni imputabili ad un solo negligente soggetto o ad un numero ristrettissimo di soggetti, che minano la fiducia negli ospedali calabresi e generano le premesse per l'incoraggiamento dell'emigrazione sanitaria.

 

Articolo 1

Finalità

 

1. La Regione Calabria, nel rispetto del D. lgs del 30 giugno 2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", istituisce il servizio di videosorveglianza all'interno delle sale operatorie delle strutture pubbliche e private al fine di monitorare il corretto svolgimento di tutte le attività.

2. L'impianto di videosorveglianza deve garantire l'acquisizione di immagini che riprendano tutte le fasi delle attività chirurgiche svolte e deve essere opportunamente dimensionato per campo visivo e per ampiezza delle sale operatorie.

3. Le immagini acquisite dall'impianto di videosorveglianza devono essere obbligatoriamente registrate e conservate secondo legge.

4. Il trattamento dei dati è consentito unicamente, e solo se esiste una preventiva autorizzazione del soggetto destinatario della prestazione sanitaria, ai fini della presente legge.

5. Nel rispetto del principio di finalità indicato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 196/03, gli scopi della presente legge sono determinati, espliciti e legittimi.

 

Articolo 2

Definizioni

 

1. Ai fini degli effetti della presente legge, sono di riferimento le seguenti definizioni:

a) Videosorveglianza: sistema o dispositivo che consente la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati;

b) Trattamento dati: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

c) Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dal soggetto destinatario della prestazione sanitaria e da altri soggetti specificamente autorizzati, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

d) Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

e) Blocco: la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

f) Banca dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

g) Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

h) Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati;

i) Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

j) Autorità Garante: l'autorità istituita dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996;

k) Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

2. Ai termini non definiti dalla presente legge, va associato il significato esplicitato dal D. lgs n. 196/03.

 

Articolo 3

Autorizzazione alla registrazione

 

1. All'interessato, che è la persona oggetto dell'intervento sanitario, è previamente sottoposto apposito modello scritto per l'autorizzazione alla ripresa e alla registrazione delle immagini. L'interessato è tenuto a comunicare l'accettazione o il rifiuto.

2. Il modello deve contenere necessariamente:

a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto;

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) I diritti di cui all'articolo 7 del D. lgs n. 196/03;

f) Gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del D. lgs n. 196/03 e del responsabile.

g) Eventualmente altri elementi integrativi in conformità con il D. lgs n. 196/03.

 

Articolo 4

Accesso alle immagini e ai dati da parte dell'Autorità giudiziaria e delle forze di Polizia

 

1. Le immagini registrate con il sistema di videosorveglianza ed i relativi dati sono messi a disposizione esclusivamente dell'Autorità giudiziaria e delle forze di Polizia.

2. L'acquisizione delle immagini e dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria e delle forze di Polizia costituisce misura complementare alle attività investigative di tali organi nel rispetto delle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale.

3. I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini.

4. Al trattamento dei dati è applicato il principio di necessità in conformità alle disposizioni degli articoli 3 e i l del D.lgs 196/03. Qualsiasi trattamento difforme in tutto o in parte a tale principio è da ritenersi illecito e non utilizzabile ai fini delle indagini.

 

Articolo 5

Periodo di conservazione dei dati

 

1. Al fine di costituire un patrimonio informativo sufficiente, il periodo di conservazione delle immagini e dei dati è fissato in 7 giorni. Decorso tale termine, si procede con la cancellazione automatica.

Articolo 6

Titolarità dei dati

 

1. Titolari dei dati, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del D. lgs 196/03 sono i legali rappresentanti o i loro delegati delle strutture sanitarie pubbliche e private.

 

Articolo 7

Nomina dei responsabili e degli incaricati

 

1. I responsabili del trattamento dei dati sono nominati dal titolare sulla base della finalità del singolo impianto e sono responsabili della videosorveglianza.

2. I responsabili provvedono alla nomina di un ristretto numero di incaricati che sono preposti all'utilizzo ed alla gestione dei sistemi di videosorveglianza.

3. I responsabili vigilano sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.

4. Agli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. Antecedentemente all'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e sulla normativa di riferimento.

6. E fatto divieto agli incaricati di visionare le registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di riscontro ad una istanza di accesso o di collaborazione con la competente autorità giudiziaria o di polizia.

 

Articolo 8

Regolamentazione dell'accesso al sistema di videosorveglianza

 

1. L'accesso al sistema di videosorveglianza è permesso esclusivamente al responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati addetti ai servizi ed ai tecnici incaricati per l'assistenza, la configurazione e la manutenzione, interni ed esterni individuati. nominativamente dal responsabile con atto scritto.

2. L'accesso alle registrazioni è consentito solo a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria ed è ammesso nell'arco di tempo di conservazione delle immagini e dei dati.

3. È vietata l'assunzione di dati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e la sua eventuale rivelazione integra la fattispecie del reato di cui all'articolo 326 del. Codice Penale.

 

Articolo 9

Applicazione della legge

 

1. Tenuti all'applicazione della presente legge sono tutti i soggetti giuridici pubblici e privati operanti nel campo sanitario.

2. L'istituzione del servizio di videosorveglianza nelle sale operatorie dovrà applicarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  

Articolo 10

Norma di rinvio

 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della normativa vigente e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.

 

Articolo 11

Norma finanziaria

 

1. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge resta a carico dei soggetti di cui all'articolo 9.

2. Per l'applicazione della presente legge non sono previsti oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

 

Articolo 12

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.