Proposta di legge n. 19/9^

La necessità di ottemperare alle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n° 113, "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica" obbliga la Regione Calabria a regolamentare la materia promulgando la presente Legge "Un albero per ogni neonato e minore adottato".
L'obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della. registrazione anagrafica, impone alla Amministrazione Comunale l'esigenza. di trovare spazi verdi esistenti o superfici nuove adatte ad accogliere le piantagioni arboree. Generalmente le Amministrazioni Comunali destinano a questo scopo apposite aree all'interno di parchi pubblici, scuole, aree verdi attrezzate, oppure nuove aree individuate dai Piani Regolatori per la realizzazione di verde pubblico, Inoltre, comunicano alle famiglie dei bambini interessati il tipo dì pianta loro assegnata cd il luogo dove verranno piantate. Generalmente, nel giorno prescelto, sono invitati alla manifestazione oltre i bambini e le autorità civili e religiose anche i genitori per far si che l'evento diventi una vera è propria festa, Ogni albero piantato viene individuato mediante una targhetta riportante il none del bambino e l'anno di nascita. Al bambino, l'Amministrazione comunale, consegna una pergamena in ricordo dell'evento.
Considerato che la legge nazionale affida alle Regioni e alle Province Autonome il compito di specificare le specie arboree più adatte alle caratteristiche di clima, di tipo di terreno e di paesaggio dei luoghi di competenza, la legge regionale individua la tipologia di piante da destinare alle finalità della Legge 113/92. In base all'ubicazione geografica ed altimetrica, nel rispetto delle esigenze ambientali e di tipo di terreno delle piante, compatibilmente con le eventuali limitazioni di carattere fitosanitario disposte dalle strutture competenti, i Comuni sono tenuti a scegliere le specie da mettere a dimora (una pianta per ogni neonato o minore adottato) esclusivamente fra quelle indicate nella stessa legge.
Le piante da mettere a dimora possono essere richieste, gratuitamente, alla Regione Calabria, Dipartimento Forestazione, li Dipartimento, esaminata la disponibilità del materiale e le richieste pervenute, invia comunicazione dell'approvazione della domanda specificando la quantità ed il tipo di piante concedibili. l comuni possono, altresì, acquistare le piante presso rivenditori autorizzati di materiale di propagazione.
La messa a dimora delle piante, di norma, viene effettuata nel periodo compreso tra novembre e marzo, cioè nei mesi più indicati per effettuare tale operazione; in questo periodo di riposo vegetativo, infatti, è maggiormente garantito l'attecchimento delle diverse specie utilizzate. Si utilizzano piante di circa 2-3 anni d'età, alte da 1,5 a 2 metri. Piante di età e sviluppo maggiore, oltre che comportare maggiori oneri di trapianto, assicurano minori garanzie di attecchimento e, a causa della crisi di trapianto, una minore velocità di accrescimento negli anni successivi. In alcuni casi vengono preferite piante più piccole, generalmente della stessa età del bambino, affinché le loro crescite avvengano "idealmente" seguendo lo stesso percorso di vita.

Art. 1
Finalità

Al fine di dare organica. applicazione alla Legge 29 gennaio 1.992, n. 113, recante «Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica», la Regione Calabria disciplina, con la presente legge, le tipologie e le modalità di messa, a dimora delle essenze arboree per ogni neonato registrato nell'anagrafe del proprio Comune di residenza a partire dal 1 gennaio 2008.

Art. 2
Luoghi di messa a dimora

L'impianto può interessare sia i giardini ed i parchi pubblici delle aree urbane che aree non urbanizzate. In quest'ultimo caso l'intervento avrà carattere di rimboschimento. I Comuni che non dispongono di aree idonee per la messa a dimora possono far ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante convenzione, di aree appartenenti al demanio dello Stato. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella. di verde pubblico.

Art. 3
Biotipologie forestali

Nei giardini e nei parchi pubblici, possono essere messi a dimora alberi appartenenti alla 11ora spontanea tipica della fascia bioclimatica e delle caratteristiche del suolo in cui è ricompreso il sito d'impianto, con preferenza assoluta per gli ecotipi locali. Vanno evitati, di norma, allineamenti rigidamente geometrici ad eccezione, ove necessario, della creazione di filari. Nei luoghi ricompresi entro 10 Km dalla linea di costa e fino a 300 m. sul livello del mare vanno messi a dimora:

· Rovereila (Quercus pubescens)
· Farnia (Quercus robur)
· Leccio (Quercus ilex)
· Pino dAleppo (Pinus halepensis)
· Pino marittimo (Pinus pinaster)
· Pino domestico (Pinus pinea)
· Alloro (Laurus nobilis)
· Corbezzolo (Arbutus unedo)
· Frassino ossifillo (Fraxinnuti oxycarpa)
· Orniello (Fraxinus ornus)
· Acero campestre (Acer campestre)
· Acero minore (Acer monspessulanum)
· Sorbo comune (Sorbus domestica)
· Tamerice (Tamarix africana)
· Carpino bianco (Carpinus betulus)

Nei luoghi ricompresi nella fascia tra 300 e 900 m, s.l.m. verranno messi a dimora:

· Rovere ila (Quercus pubescens)
· Rovere (Quercus petraea)
· Cerro (Quercus cerris)
· Carpino nero (Ostrya carpinifolia)
· Carpino bianco (Carpinus betulus)
· Ornicllo (Fraxinus ornus)
· Acero minore (Acerr monspessulanum)
· Acero campestre (Acer campestre)
· Acero montano (Acer pscudoplatanus)
· Acero opalo (Acer obtusatum)
· Sorbo comune (Sorbus domestica)
· Sorbo montano (Sorbus aria)
· Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
· Abete bianco (Abies-alba)
· Tasso (Ta xus baccata)
· Ciavardello (Sorbus torminalis)
· Pino nero di Vil lette Barrea.
· Pino laricio di Fara S. Martino
· Bagolaro (Celtis a.ustralis)
· Maggiociondolo (Laburnum anabyroides)
· Tiglio (Tilia, platyphyllos e "filia cordata)

Oltre i 900 m. s.l.m. possono essere messi a dimora esemplari di:

· Faggio (Fagus sylvatica)
· Abete bianco (Abies alba)
· Cerro (Quercus cerris)
· Tasso (Taxus baccata)
· Sorbo montano (Sorbus aria)
· Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia)
· Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
· Acero montano (Acer pseudoplata.nus)
· Acero di Lobel (Acer lobelii)
· Acero opalo (Acer obtusatum)
· Acero riccio (Acer plnta.noides)
· Pino nero di Villetta Barrea
· Pino laricio di Fara S. Martino
· Betulla (13etula pendula)
· Maggiociondolo (Labu-rnum anagyroides)
· Tigli (Tilia platyphyllos e Tilia cordata)

Art. 3
Spese ammissibili - Entità del contributo

I Comuni beneficiari possono rendicontare, per l'iniziativa in questione, le seguenti spese: - progettazione aree verdi relative all'intervento; - analisi del terreno ed eventuali correttivi e/o concimazioni da apportare allo stesso; - acquisto piante, messa in opera, cure colturali (trattamenti antiparassitari, potature etc.); - targhette riportante il nome del bambino da apporre a ciascun albero; - pergamena da consegnare al bambino quale ricordo della manifestazione e riportante l'ubicazione della piantina a lui dedicata; - altre spese inerenti la manifestazione (manifesti pubblicitari, servizi fotografici, etc.). La somma messa a disposizione annualmente dalla Regione Calabria relativamente alla presente legge è ripartiti tra tutti Comuni del territorio regionale. L'entità del contributo unitario (per bambino nato o minore adottato) varia ogni anno in funzione della disponibilità del bilancio regionale e del numero totale dei bambini nati su tutto il territorio regionale.

Art. 4
Copertura finanziaria

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederci con provvidenze statali specifiche ovvero provenienti da disposizioni legislative in materia di agricoltura e foreste o con apposita legge di bilancio.

Art. 5
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente cd entra in vigore il giorno successivo a quello della sua. pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.