Proposta di legge n. 187/9^

RELAZIONE

 

La ratio del progetto di legge è quella di prevenire le controversie in materia sanitaria, infatti il problema degli errori in corsia, risaltati negli ultimi tempi dai media, pur considerando la solida tenuta qualitativa del SSN, va interpretato come spia di un fenomeno che si catalizza in un mancato rapporto di fiducia tra operatore sanitario e utente. Ne consegue l'aumento indiscriminato delle richieste di risarcimento e la prassi della cosiddetta medicina difensiva, che prescrive indagini non per motivi strettamente clinici, ma per ripararsi da eventuali provvedimenti giudiziari. Si registra un aumento dei premi assicurativi e della spesa sanitaria. Crescono, soprattutto, i casi intentati contro i singoli medici in 14 anni sono saliti del 200% mentre sono circa 30 mila all'anno le denunce raccolte dall'Ania, l'Associazione delle imprese di assicurazione. E ad andare in crisi, più di quanto già avvenga è il rapporto tra dottori e familiari, uno dei problemi della medicina del 2000. Da un'indagine effettuata al convegno organizzato dalla Fondazione Previasme sul tema errori sanitari, secondo il 60% dei medici il tentativo di conciliazione è una opportunità per recuperare questo rapporto. Meritevole di considerazione, per le successive valutazioni, è il dato seguente: il 70% degli errori è dovuto a problemi organizzativi, solo il 30% all'errore umano.

Le cause di questo fenomeno emergente si individuano nei seguenti motivi:

cittadini più attenti e informati sul proprio stato di salute;inasprimento fiscale e maggiore richiesta di qualità dei servizi; organizzazione inefficiente; scarso dialogo tra medico e paziente per i tempi ristretti. Gli operatori coinvolti nelle controversie legali sono principalmente i medici e in minima parte le professioni sanitarie (infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia,ecc.). Infatti, gli stessi, a seguito delle nuove norme professionali e della formazione universitaria sono esposti ad un maggiore grado di responsabilità soprattutto rispetto a eventuali reati come l'omicidio colposo, l'omissione di soccorso, le lesioni personali (es. infezioni, lesioni da decubito), la somministrazione errata dei farmaci, la violazione del segreto professionale, il rifiuto di atti di ufficio, l'abbandono di persone incapaci. La giurisprudenza recente inoltre, è orientata a stabilire la tutela del paziente da parte di tutta l'èquipe (sent. Cass.9739/11/03/2000). Il presente progetto di legge, pertanto, ha l'intento di prevenire e ridurre le controversie in materia sanitaria, onde diminuire gli oneri finanziari che l'ente sopporta a causa degli importi assai elevati dei risarcimenti liquidati dagli utenti all'esito dei procedimenti di carattere giurisdizionale intentati contro le strutture pubbliche per "malpractice medica".

Il progetto di legge disciplina un procedimento di conciliazione non obbligatorio ed esclusivamente volontario, non sovrapponibile confondibile con la mediazione obbligatoria che nel diritto statale (D.Lgs. n. 28 del 2010 su "Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali") fa le veci alla condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, anche in materia di responsabilità medica ed è in linea con le disposizioni di cui all'art. 117 della Costituzione in materia di competenza legislativa.

E in linea, altresì, in materia con la Commissione Europea, nell'ambito del "Programma quadro per la cooperazione giudiziaria nel campo del diritto civile", ha promosso il progetto denominato Alternative Dispute Resolution (ADR) che fa riferimento a un insieme di modalità extragiudiziali di composizione di controversie, la cui efficacia si basa sulla volontà delle parti di farvi ricorso, evitando l'azione giudiziaria..

I sistemi ADR, impregiudicata l'azione giudiziaria, fondano il loro "appeal" sulla capacità di garantire imparzialità e competenza dell'organismo conciliativo. Le parti, infatti, possono giovarsi di un servizio innovativo che garantisca la speditezza della composizione stragiudiziale di una controversia, sorta o che potrebbe sorgere, riducendo notevolmente il costo sociale oggi assorbito dall'esercizio di una azione giudiziaria.

Presso l'Avvocatura della Regione si istituisce un organismo di conciliazione stragiudiziale, denominato Commissione di conciliazione per la responsabilità medica e sanitaria, che quindi ricorrendo al metodo della conciliazione pone fine a una lite o ne previene il sorgere tramite l'adozione di una transazione stragiudiziale ex art. 1965 del codice civile.

Il presente progetto si compone di otto articoli:

- art. 1 enuncia le finalità della legge e prevede l'istituzione della Commissione di conciliazione per la responsabilità medica e sanitaria;

- art. 2 disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di conciliazione per la responsabilità medica e sanitaria;

- art. 3 individua i soggetti beneficiari della legge;

- art. 4 fissa le varie fasi del procedimento;

- art. 5 prevede la fase attuativa della legge attraverso il regolamento;

- art. 6 prevede il monitoraggio sull'attività svolta dalla Commissione;

- art. 7 contiene la norma finanziaria;

- art. 8 disciplina l'entrata in vigore.

 

Relazione economica — finanziaria

 

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in Euro 100.000,00 si farà fronte attraverso i fondi dell'UPB 1.2.04.05 Commissioni e consulte regionali, al Cap. 1013101 su: Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale, di comitati, commissioni e delle consulte regionali.

 

ART. 1

FINALITA'

 

1. La Regione Calabria si propone l'intento di prevenire e ridurre le controversie in materia sanitaria che possono coinvolgere operatori sanitari al fine di migliorare il rapporto di fiducia con il sistema sanitario regionale, promuovendo l'utilizzo di modalità di composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell'erogazione di prestazioni sanitarie.

2. Per il conseguimento delle finalità, di cui al comma precedente, la Regione disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie in materia sanitaria istituendo la Commissione di conciliazione per la responsabilità medica e sanitaria con sede presso l'Avvocatura Regionale della Calabria.

3. La presente legge disciplina un procedimento di conciliazione stragiudiziale non obbligatorio ed esclusivamente volontario, non sovrapponibile, né confondibile, con quella mediazione obbligatoria che, nel diritto statale, funge da condizione di procedibilità dell'azione giudiziale anche in materia di responsabilità medica.

 

ART. 2

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE PER LA RESPONSABILITA'

MEDICA E SANITARIA

 

1. La Commissione di conciliazione per la responsabilità medica e sanitaria per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, ha come funzione quella di evitare un contenzioso giudiziario nei casi in cui un paziente o un suo avente causa, ritenga di essere stato leso da un errore nella diagnosi o nel trattamento terapeutico sanitario, o che sia stato danneggiato dall'omessa o irregolare informazione sul suo stato di salute e/o sulle cure a cui avrebbe dovuto sottoporsi.

2. La Commissione viene nominata con decreto dalla Giunta Regionale e dura in carica tre anni, ed è composta dalle seguenti figure professionali:

a) un magistrato, a riposo, con funzione di Presidente;

b) un medico legale, scelto tra terna di nominativi proposte da ciascun ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri e iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici medico-legali;

c) un avvocato effettivo e due supplenti, con documentata esperienza in materia di responsabilità medica e sanitaria, iscritto da almeno dieci anni in uno degli ordini delle circoscrizioni delle Corti d'Appello della regione Calabria e scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine.

3. La Commissione,in casi di particolare complessità, può acquisire la perizia di un consulente tecnico, iscritto negli elenchi dei consulenti tecnici medico-legali presso il Tribunale competente per territorio.

4. La Commissione attivato il procedimento,formula per iscritto una proposta di conciliazione che sottopone alle parti al fine di sottoscrivere una transazione stragiudiziale.

5. Il ricorso alla Commissione di conciliazione per la responsabilità medica e sanitaria, ai sensi e per gli effetti di cui al 3° comma del precedente art. 1, non pregiudica al paziente, né tanto meno all'operatore sanitario, la facoltà di proporre una medesima vertenza davanti al giudice ordinario nel caso in cui non venga raggiunto un accordo transattivi tra le parti.

 

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI

 

1. La Commissione può essere adita dai seguenti soggetti:

 

a) il paziente danneggiato o i suoi eredi;

b) ogni operatore sanitario e ogni struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che intenda avviare un procedimento conciliativo con un paziente che si ritenga danneggiato da un errore sanitario ovvero dalla omessa o irregolare informazione da parte della struttura sanitaria o dell'operatore ospedaliero.

2. Le compagnie di assicurazione degli operatori sanitari delle strutture pubbliche o private accreditate di appartenenza, possono intervenire come parti accessorie nel procedimento davanti alla Commissione.

 

ART. 4

PROCEDIMENTO

 

1. L'avvio del procedimento avviene su iniziativa di parte mediante redazione di un modulo di domanda .

2. La relativa domanda viene notificata all'operatore sanitario e anche alla struttura pubblica o privata accreditata interessata. Successivamente sia l'operatore sanitario sia i responsabili della struttura sanitaria, possono depositare delle memorie scritte a loro difesa insieme ad eventuale documentazione.

3. Il procedimento si conclude entro e non oltre 30 giorni dal suo inizio, ci può essere una proroga di ulteriori 30 giorni nei casi in cui, per la complessità del caso bisogna esperire ulteriori perizie o approfondimenti documentali.

4. I principi ispiratori del procedimento davanti alla Commissione sono:

a) volontarietà: consenso di tutte le parti interessate;

b) non obbligatorietà del procedimento di conciliazione;

c) gratuità: il procedimento di conciliazione non comporta oneri finanziari alle parti, tranne i casi in cui, per la complessità del caso in esame, una parte richieda una perizia medico-legale esterna;

d) adeguata rappresentatività delle parti e delle categorie interessate dal procedimento;

e) celerità del procedimento;

f) imparzialità garantita in ogni sua fase;

g) definizione della conciliazione con un atto negoziale di diritto privato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 del c.c.;

h) riservatezza del procedimento in ogni sua fase;

i) non vincolabilità: il ricorso alla Commissione e il risultato dell'attività transattiva, che ne consegue, non precludono alle parti di adire successivamente l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

5. Il procedimento davanti alla Commissione non è un procedimento arbitrale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e segg. del c.p.c.

 

ART. 5

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

1. La Giunta Regionale, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento di attuazione che disciplina criteri e modalità di presentazione della domanda e di svolgimento del procedimento, nonché l'indennità spettante ai componenti, ai rispettivi supplenti e ai consulenti di cui all'art. 2, commi 2 e 3 della presente legge e i criteri a cui dovrà attenersi la Commissione nella redazione del rapporto annuale di cui al successivo art. 6.

 

ART. 6

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

 

1. La Commissione annualmente, entro il 31 maggio, predispone un rapporto dettagliato sull’attività svolta e lo trasmette alla Giunta regionale.

2. I criteri a cui dovrà attenersi nella redazione del rapporto verranno indicati nel regolamento di attuazione di cui al precedente art. 5.

3. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento, lo trasmette alla competente Commissione consiliare evidenziando, anche tenendo conto della programmazione sanitaria regionale, delle misure e dei provvedimenti intrapresi nei confronti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere per contenere l'incidenza del rischio clinico.

 

ART. 7

NORMA FINANZIARIA

 

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge determinato per l'anno 2011 in Euro 100.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese in conto capitale " il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria, di cui al comma precedente, è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n.8/2002. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

 

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

 

1. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.