Proposta di legge n. 17/9^

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Sull'Inserto "Sud" del "Sole 24 Ore" del 12/5/2010 l'ANCE Calabria ha denunciato con forza l'emergenza attraversata dalle Imprese Calabresi esposte con gli istituti di credito per i ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione. Il Rapporto Demoskopika-Bce Mediocrati riferiva infatti che oltre 2 miliardi sono i crediti vantati dalle Imprese in regione verso di enti pubblici, con un aggravio di costi aziendali stimati in oltre 300 milioni di euro, a fronte di forniture di beni e servizi per un valore di circa 3,7 miliardi nel 2009 (pari al 12,3% del PIL regionale). Secondo la stessa indagine ogni impresa calabrese deve aspettare infatti mediamente 135 giorni per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni, e che il ritardo medio dei pagamenti alle imprese nel 2008 è stato di 4,68 mesi per i Comuni, mentre per la Regione tale ritardo medio aumenta a 5,12 (pari a 154 giorni di ritardo). Tale situazione è stata nuovamente denunciata di recente dall'ANCE Nazionale, che ha correlato i ritardi drammatici di pagamento della P.A. in cui versano le imprese con le connesse difficoltà di accesso al credito, tenuto conto peraltro delle novità introdotte da "Basilea 2". Per il 2009 l'ANCE Nazionale ha calcolato che, secondo le stime de la Banca d'Italia, le Pubbliche Amministrazioni hanno accumulato una massa di debiti per ritardi di circa 40 miliardi di euro nei confronti delle_ Imprese di tutti i settori economici pari al 2,5% del PIL nazionale.
La causa di tale situazione non è ovviamente ascrivibile solo all'incapacità burocratica della P.A., compresa la Regione Calabria, che pur incide in maniera determinante, non solo a livello di pagamenti diretti della Regione alle Imprese, ma anche di definizione dei procedimenti amministrativi di liquidazione di anticipazioni e saldi a Comuni, Province e altri Soggetti Pubblici che realizzano quali Stazioni appaltanti programmi finanziati dalla Regione, anche con ricorso a fondi comunitari, e che prevedono affidamenti ad Imprese, nei cui confronti i ritardi procedurali della Regione incidono nei meccanismi di liquidazione delle spese.
Le cause sono infatti molte volte connesse anche alle distorsioni determinate dalle regole introdotte con il "Patto di stabilità interno" delle Regioni e degli Enti Locali, che impediscono molte volte la liquidazione di pagamenti dovuti alle Imprese pur in presenza di disponibilità finanziaria e di procedimenti conclusi.
Su tale situazione è stata tentata qualche soluzione, nella diffusa consapevolezza dell'emergenza che essa determina nei confronti di una gran massa di piccole e medie imprese che anticipano risorse per lavori pubblici o forniture di beni e servizi alla P.A. locale, senza avere indietro il dovuto corrispettivo nei tempi prescritti, con evidente impatto negativo sull'affidabilità bancaria delle Imprese, costrette peraltro dalla vigente normativa a rispettare i vincoli della correntezza contributiva INPS e tributaria con Equitalia, e impedite ad attivare procedure esecutive nei confronti della P.A. insolvente in quanto il contenzioso attivato comporterebbe l'esclusione delle Imprese stesse in seguito dagli affidamento, e con pesanti ricadute sul mantenimento dei livelli occupazionali delle Imprese tesse, soprattutto in un periodo di crisi e tenuto conto del peso che soprattutto le Imprese delle Costruzioni hanno nell'economia calabrese.
Si è mosso in tale direzione il D.L. 185/2008 per le procedure bancarie di tutela delle Imprese, ma purtroppo la mancata conversione in legge del procedimento ha determinato ulteriore criticità, aggravata peraltro dagli indicatori imposti dall'Accordo "Basilea 2", e l'attuazione con legge n.662/1996 di un Fondo di garanzia per le Imprese, e infine il tentativo solo parzialmente riuscito di procedere ad una limitazione degli effetti del "patto di stabilità" per il 2009 sui pagamenti alle Imprese, che si è però scontrato con le rigidità delle disposizioni a carico degli Enti Locali da parte del Mistero dell'Economia. Anche l'Unione Europea è entrata nel tema, approvando una Direttiva CE n.2000/35 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita in Italia con D.Lgs. 231/2002, che però ancora attende Decreti di attuazione da parte del MEF, e non è stata ancora assunta in Conferenza Stato-Regioni per il necessario recepimento anche da parte delle Regioni.
In presenza di un quadro di riferimento così problematico, la Regione Calabria intende comunque assumere le necessarie iniziative legislative, compatibilmente alle proprie competenze ex art. 117 della Costituzione, per attivare i necessari accorgimenti procedurali finalizzati a garantire la correntezza di liquidazione dei pagamenti alle Imprese ed eliminare, per quanto possibile, la piaga dei ritardi dei procedimenti nei pagamenti diretti o in quelli indiretti tramite Stazioni appaltanti per Progetti finanziati dalla Regione a Enti beneficiari intermedi.
Tale iniziativa legislativa intende così dare uno sbocco alle richieste pressanti di ANCE e delle Organizzazioni di rappresentanza delle Imprese, e garantire una misura che inciderà in modo determinante sui livelli di efficienza e di mantenimento occupazionale delle Imprese- in Calabria, nonché sui livelli di efficienza e di trasparenza dell'operato degli Uffici Regionali.
Di conseguenza, con la proposta di legge "Interventi per contrastare i ritardi di pagamento alle imprese nella Regione Calabria", si intende costituire un quadro normativo di riferimento che determini un effettivo impatto di efficienza dei procedimenti amministrativi e contabili degli Uffici regionali, nonchè di garanzia alle Imprese. Al fine di attenuare gli effetti dei ritardi di pagamento -e dell'eventuale applicazione delle procedure connesse al "patto di stabilità interno".
All'art. 1 la proposta di legge regionale definisce le finalità della legge stessa, in ordine all'impegno di cooperazione della Regione Calabria con il sistema delle Imprese calabresi come elemento fondamentale delle proprie strategie di sviluppo, e disciplina, promuove e sostiene le necessarie iniziative finalizzare a garantire il rispetto dei termini di legge e contrattuali per il pagamento alle Imprese impegnate nelle opere pubbliche e nella fornitura di beni e servizi finanziate dalla Regione Calabria attraverso i Comuni, le Province, le Comunità Montane o Enti pubblici territoriali.
Con l'art. 2, la Regione Calabria recepisce la Direttiva CE n.2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed il D.Lgs. 9/10/2002 n.231 di attuazione, disponendo che entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta della Giunta Regionale, il Consiglio Regionale approva un Testo Unico per il riordino delle disposizioni regionali in contrasto con la richiamata Direttiva CE n.2000/35. Tale dispositivo normativo, in attesa dei Decreti Ministeriali, consentirà comunque l'applicazione della Direttiva all'interno del sistema normativa regionale.
Al fine di consentire un effettivo monitoraggio delle procedure riferite ad eventuali ritardi nei pagamenti delle Imprese, all'art.3 la Regione Calabria, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento alle -Imprese impegnate in opere e servizi finanziati o cofinanziati dalla Regione Calabria, direttamente o tramite Enti subregionali, istituisce il "Registro dei programmi, progetti e interventi" finanziati dalla Regione Calabria che prevedono erogazioni a Imprese, direttamente o tramite Comuni, Province, Comunità Montane, o altri Organismi Pubblici intermedi. Il Registro, tenuto dal Dipartimento Bilancio è alimentato dalle comunicazioni obbligatorie dei Dipartimenti o Unità Operativa della Regione Calabria che finanziano i Progetti considerati, nonché dalle comunicazioni degli Organismi pubblici intermedi che risultano Stazioni appaltanti, e contiene i dati di monitoraggio e controllo sulle procedure di erogazione dei finanziamenti a favore delle Imprese. Lo stesso art.3 obbliga i Comuni, le Province, le Comunità Montane, e gli Organismi Pubblici Territoriali Intermedi, che, a seguito di finanziamento regionale, realizzano interventi che prevedono fornitura di beni e servizi o appalti di lavori pubblici a favore di Imprese, a comunicare entro 30 giorni alla Regione Calabria gli affidamenti e contratti stipulati con Imprese e le modalità contrattuali di erogazione finanziaria. La Regione Calabria, attraverso l'individuazione di Dirigenti specifici preposti all'interno dei Dipartimenti competenti, controlla e verifica il corretto andamento dei contratti e dei pagamenti alle Imprese, segnalando eventuali difficoltà al Registro, ed intervenendo con azione di sollecitazione nelle situazioni che dovessero segnalare criticità nel rispetto dei termini contrattuali o di legge per il pagamento dei corrispettivi alle Imprese.
Con l'art.4 viene disposta la regola principale del rispetto delle scadenze per i pagamenti alle Imprese da parte della Regione. La Regione Calabria, infatti, a norma dell'articolo considerato adotta le iniziative necessarie per garantire il pieno rispetto delle scadenze previste dalle vigente normativa e dalle disposizioni contrattuali per i pagamenti alle Imprese Beneficiarie Finali secondo le procedure disposte dalla- Legge Regionale n. 19 del 4/9/2001 e dalla Legge 7/8/1990 n.241 per come modificata dalla Legge 11/2/2005 n.15 in materia di procedimento amministrativo. Le stesse iniziative vengono adottate per la velocizzazione delle procedure ed il rispetto dei termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo quando tale procedimento- è atto presupposto per la liquidazione di contribuiti, erogazioni, anticipazioni e S.A.L. a Enti Locali o Organismi Pubblici intermedi e quando la stessa liquidazione determina erogazione a favore di Imprese per adempimenti connessi a forniture di beni e servizi o di opere pubbliche.
Al fine di rafforzare l'impegno della Regione sulle procedure di pagamenti, e di evitare la tendenza al lassismo presente in alcuni Uffici della Regione Calabria, viene stabilito che i Dirigenti o Funzionari responsabili di procedimento sono responsabili contabilmente e patrimonialmente dei ritardi per colpa grave che abbiano determinato ritardo ingiusto di pagamento alle Imprese per mancato rispetto delle scadenze di legge sui procedimenti amministrativi o sugli atti di liquidazione, e che ancora il rispetto delle scadenze contrattuali e di legge per i pagamenti alle Imprese e per la conclusione dei procedimenti amministrativi è posto obbligatoriamente tra gli obiettivi di risultato dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti nei Dipartimenti nella Regione Calabria.
Con l'art.5 vengono ribadite le disposizioni, in sede di procedimenti amministrativi di natura finanziaria, per rendere più snelle e veloci le procedure di erogazione finanziaria quando siano gli Enti Locali o SubRegionali a dover pagare le Imprese con utilizzo dei trasferimenti regionali per finanziamenti progettuali. Di conseguenza la Regione Calabria adotta i necessari accorgimenti e misure per velocizzare e snellire le procedure di liquidazione di anticipazioni ai Comuni, Province o altri organismi Pubblici intermedi connesse a procedure di pagamenti alle Imprese. AI fine di consentire una soluzione che, se non bloccata in corso d'pera dai vincoli includibili del "patto interno di stabilità", potrebbe consentire -in modo significativo alla soluzione del problema, si prevede di poter modificare il regime di liquidazione verso gli Enti Locali, in vigore prima della presente legge, e che può determinare ritardi di pagamento da parte degli Enti Locali per la lentezza procedurale con cui si operano le anticipazioni. In attuazione, a tale orientamento, è disposto che, se consentito dalla vigente normativa di settore, e nel rispetto delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno della Regione Calabria e delle Autonomie Locali interessati, a parziale modifica dell'art. 19 della L.R. n. 31/75, così come sostituito dall'art. 37 bis, comma 8, della legge regionale n. 10/98 e come modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. n. 13/2005, i Dipartimenti della Regione Calabria possono procedere con adeguata motivazione, a fronte di programmi finanziati dalla Regione ai Soggetti Pubblici Intermedi Attuatori, ad anticipare come prima erogazione l'intero ammontare del finanziamento assegnato fino al 90% della somma finanziata, con obbligo di successiva rendicontazione e restituzione in caso di spesa inferiore all'importo erogato. La Regione Calabria vigila sugli adempimenti di pagamenti alle Imprese da parte dei Soggetti Pubblici intermedi attuatori, verificando il puntuale rispetto dei pagamenti alle Imprese a fronte dei S.A.L. approvati o delle forniture certificate, anche inserendo tale obbligo di puntuale erogazione tra le condizioni previste nelle Convenzioni, Atti di affidamento e Protocolli di intesa da stipulare con i Comuni, Province o altri Soggetti pubblici attuatori di progetti finanziati dalla Regione Calabria.
L'art. 5 dispone infine che sia data ampia pubblicità sul sito Internet della Regione Calabria e dei Comuni - Province o altri Enti Pubblici intermedi titolari dei finanziamenti dei termini di pagamenti previsto per le Imprese per forniture di beni e servizi o per opere pubbliche, e del rispetto dei termini medesimi.
L'art.6 tende quindi a risolvere il problema che più forte ha condizionato le Imprese nel reclamare i propri diritti, e che rendeva incompatibile l'impresa alla prosecuzione di rapporti economici con nuovi affidamenti da parte della Regione.
Di conseguenza l'art.6 dispone che non possono essere esclusi da procedure di gara o di affidamento le Imprese che hanno in corso controversie con la Regione Calabria o con la Pubblica Amministrazione più in generale per azioni avviate per il mancato rispetto delle scadenze di pagamento che risultino motivate da effettiva inerzia o ritardo della Regione Calabria o degli Enti Pubblici attuatori.
L'art.7, incoerenza con le operazioni già finanziate a livello nazionale, stabilisce che la Regione Calabria costituisce un Fondo di garanzia, attraverso Fincalabra SpA, integrativo a quello previsto dalla Legge 662/1996 e in coerenza con quanto disposto dal Nuovo Accordo di Basilea sul capitale di vigilanza delle Banche e sulla situazione debitoria delle Imprese (Basilea 2) per garantire affidamenti bancari alle Imprese che si trovino in difficoltà finanziarie derivanti da mancato incasso di finanziamenti dovuti da Regione o da Enti Locali o altri Soggetti Pubblici per forniture di beni e servizi o opere pubbliche.
L' art.7 stabilisce ancora che entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta Regionale è impegnata ad approvare un Regolamento per disciplinare l'istituzione del Fondo di garanzia e per individuare la relativa copertura finanziaria.
In conseguenza a quanto già statuito con l'art.7, l'art.8 prevede che, al fine di consentire alle Imprese interessate da ritardi di pagamenti per fornite di beni e servizi o di realizzazione di opere pubbliche da parte della Regione o di Enti Locali ed Enti Pubblici intermedi, la Regione Calabria può certificare - su istanza motivata - alle Imprese il credito certo ed esigibile per rientrare nei parametri della richiamata "Basilea 2", e può autorizzare atti di cessione "pro-soluto" dei crediti vantati dalle Imprese, nei limiti imposti dal D.L. 185/2008 e dal patto di stabilità interno.
L' art.9 prevede, al fine di garantire uno strumento stabile per il controllo ed il monitoraggio dell'applicazione della legge, l'istituzione presso il Dipartimento Attività Produttive (o Bilancio) della Regione Calabria un "Osservatorio regionale sul rispetto dei termini di pagamento alle Imprese calabresi", presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e composti da: Rappresentanti dei Dipartimenti della Regione Calabria interessati a procedure di spesa, le Prefetture, delle Amministrazioni Provinciali, dell'ANCI, della Lega delle Autonomie Locali, dell'UNCEM, dell'UnionCamere Regionale, delle Associazioni di categoria degli Imprenditori, delle P.M.I., degli Artigiani, dei Commercianti/Esercenti, della Cooperazione, dell'Agricoltura, e dei Sindacati dei Lavoratori e dei Consumatori, del Terzo Settore. L'Osservatorio ha il compito di coordinare e sovrintendere alle informazioni sulle procedure di rispetto dei termini di pagamento alle Imprese, ed ha cesso al Registro di cui all'art.3. L'Osservatorio può intervenire sulle situazioni individuate di ritardo promuovendo le necessarie iniziative per velocizzare le eventuali criticità individuate.
Si stabilisce altresì che La Regione Calabria e le Amministrazioni Beneficiarie-Stazioni Appaltanti di finanziamenti presentano ogni sei mesi all'Osservatorio relazioni sulle iniziative assunte per la velocizzazione delle procedure ed il rispetto dei termini per i pagamenti alle Imprese.
L' art. l0 dispone che le procedure di pagamenti alle Imprese rientranti nel campo della sanità, di cui alla Legge 244/2007, sono rinviate alle specifiche disposizioni previste dal Piano di rientro del deficit sanitario predisposto e approvato dalla Regione Calabria, e non sono quindi soggetti alla normativa di cui alla presente legge. Tale disposizioni derivano dalla necessità di non stralciare la tematica dei pagamenti sanitari dal più generale Piano di rientro dal deficit sanitario, che sulla base delle specifiche disposizioni normative impartite dal Governo.
L'art. 11 regolamenta le norme finanziarie e le disposizioni transitorie per la pubblicazione della legge, disponendo che agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con successivo atto normativo

Articolo 1
Finalità

La Regione Calabria, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, riconosce la cooperazione con il sistema delle Imprese calabresi come elemento fondamentale delle proprie strategie di sviluppo, e disciplina, promuove e sostiene le necessarie iniziative finalizzare a garantire il rispetto dei termini di legge e contrattuali per il pagamento alle Imprese impegnate nelle opere pubbliche e nella fornitura di beni e servizi finanziate dalla Regione Calabria attraverso i Comuni, le Province, le Comunità Montane o Enti pubblici territoriali.

Articolo 2
Recepimento di Direttiva Comunitaria

La Regione Calabria recepisce la Direttiva CE n. 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed il D.Lgs. 9/10/2002 n.231 di attuazione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta della Giunta Regionale, il Consiglio Regionale approva un Testo Unico per il riordino delle disposizioni regionali in contrasto con la richiamata Direttiva CE n.2000/35.

Articolo 3
Istituzione del Registro dei programmi

La Regione Calabria, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dei ritardi di
pagamento alle Imprese impegnate in opere e servizi finanziati o cofinanziati dalla Regione Calabria, direttamente o tramite Enti subregionali, istituisce il "Registro dei programmi, progetti e interventi" finanziati dalla Regione Calabria che prevedono erogazioni a Imprese, direttamente o tramite Comuni, Province, Comunità Montane, o altri Organismi Pubblici intermedi. Il Registro, tenuto dal Dipartimento Bilancio è alimentato dalle comunicazioni obbligatorie dei Dipartimenti o Unità Operativa della Regione Calabria che finanziano i Progetti considerati, nonchè dalle comunicazioni degli Organismi pubblici intermedi che risultano Stazioni appaltanti, e contiene i dati di monitoraggio e controllo sulle procedure di erogazione dei finanziamenti a favore delle Imprese. I Comuni, le Province, le Comunità Montane, e gli Organismi Pubblici Territoriali Intermedi, che, a seguito di finanziamento regionale, realizzano interventi che prevedono fornitura di beni e servizi o appalti di lavori pubblici a favore di Imprese, comunicano entro 30 giorni alla Regione Calabria gli affidamenti e contratti stipulati con Imprese e le modalità contrattuali di erogazione finanziaria. La Regione Calabria, attraverso l'individuazione di Dirigenti specifici preposti all'interno dei Dipartimenti competenti, controlla e verifica il corretto andamento dei contratti e dei pagamenti alle Imprese, segnalando eventuali difficoltà al Registro, ed intervenendo con azione di sollecitazione nelle situazioni che dovessero segnalare criticità nel rispetto dei termini contrattuali o di legge per il pagamento dei corrispettivi alle Imprese.

Articolo 4
Rispetto delle scadenze per i pagamenti alle Imprese

La Regione Calabria adotta le iniziative necessarie per garantire il pieno rispetto delle scadenze previste dalle vigente normativa e dalle disposizioni contrattuali per i pagamenti alle Imprese Beneficiarie Finali secondo le procedure disposte dalla Legge Regionale n.19 del 4/9/2001 e dalla Legge 7/8/1990 n. 241 per come modificata dalla Legge 11/2/2005 n. 15 in materia di procedimento amministrativo. Le stesse iniziative vengono adottate per la velocizzazione delle procedure ed il rispetto dei termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo quando tale procedimento è atto presupposto per la liquidazione di contribuiti, erogazioni, anticipazioni e S.A.L. a Enti Locali o Organismi Pubblici intermedi e quando la stessa liquidazione determina erogazione a favore di Imprese per adempimenti connessi a forniture di beni e servizi o di opere pubbliche.
I Dirigenti o Funzionari responsabili di procedimento sono responsabili contabilmente e patrimonialmente dei ritardi per colpa grave che abbiano determinato ritardo ingiusto di pagamento alle Imprese per mancato rispetto delle scadenze di legge sui procedimenti amministrativi o sugli atti di liquidazione.
Il rispetto delle scadenze contrattuali e di legge per i pagamenti alle Imprese e per la conclusione dei procedimenti amministrativi è posto obbligatoriamente tra gli obiettivi di risultato dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti nei Dipartimenti nella Regione Calabria.

Articolo 5
Procedure finanziarie

La Regione Calabria adotta i necessari accorgimenti e misure per velocizzare e snellire le procedure di liquidazione di anticipazioni ai Comuni, Province o altri organismi Pubblici intermedi connesse a procedure di pagamenti alle Imprese. Se consentito dalla vigente normativa di settore, e nel rispetto delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno della Regione Calabria e delle Autonomie Locali interessati, a parziale modifica dell'art.19 della L.R. n. 31/75, così come sostituito dall'art. 37 bis, comma 8, della legge regionale n. 10/98 e come modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. n. 13/2005, i Dipartimenti della Regione Calabria possono procedere con adeguata motivazione, a fronte di programmi finanziati dalla Regione ai Soggetti Pubblici Intermedi Attuatori, ad anticipare come prima erogazione l'intero ammontare del finanziamento assegnato fino al 90% della somma finanziata, con obbligo di successiva rendicontazione e restituzione in caso di spesa inferiore all'importo erogato. La Regione Calabria vigila sugli adempimenti di pagamenti alle Imprese da parte dei Soggetti Pubblici intermedi attuatori, verificando il puntuale rispetto dei pagamenti alle Imprese a fronte dei S.A.L. approvati o delle forniture certificate, anche inserendo tale obbligo di puntuale erogazione tra le condizioni previste nelle Convenzioni, Atti di affidamento e Protocolli di intesa da stipulare con i Comuni, Province o altri Soggetti pubblici attuatori di progetti finanziati dalla Regione Calabria. È data pubblicità sul sito Internet della Regione Calabria e dei Comuni - Province o altri Enti Pubblici intermedi titolari dei finanziamenti dei termini di pagamenti previsto per le Imprese per forniture di beni e servizi o per opere pubbliche, e del rispetto dei termini medesimi.

Articolo 6
Esclusioni da gare

Non possono essere esclusi da procedure di gara o di affidamento le Imprese che hanno in corso controversie con la Regione Calabria o con la Pubblica Amministrazione più in generale per azioni avviate per il mancato rispetto delle scadenze di pagamento che risultino motivate da effettiva inerzia o ritardo della Regione Calabria o degli Enti Pubblici attuatori.

Articolo 7
Costituzione di un Fondo di garanzia

La Regione Calabria costituisce un Fondo di garanzia, attraverso Fincalabra SpA, integrativo a quello previsto dalla Legge 662/1996 e in coerenza con quanto disposto dal Nuovo Accordo di Basilea sul capitale di vigilanza delle Banche e sulla situazione debitoria delle Imprese (Basilea 2) per garantire affidamenti bancari alle Imprese che si trovino in difficoltà finanziarie derivanti da mancato incasso di finanziamenti dovuti da Regione o da Enti Locali o altri Soggetti Pubblici per forniture di beni e servizi o opere pubbliche.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta Regionale è impegnata ad approvare un Regolamento per disciplinare l'istituzione del Fondo di garanzia e per individuare la relativa copertura finanziaria.

Articolo 8
Atti di cessione dei crediti

Al fine di consentire alle Imprese interessate da ritardi di pagamenti per fornite di beni e servizi o di realizzazione di opere pubbliche da parte della Regione o di Enti Locali ed Enti Pubblici intermedi, la Regione Calabria può certificare - su istanza motivata - alle Imprese il credito certo ed esigibile per rientrare nei parametri della richiamata "Basilea 2", e può autorizzare atti di cessione "pro-soluto" dei crediti vantati dalle Imprese, nei limiti imposti dal D.L. 185/2008 e dal patto di stabilità interno.

Articolo 9
Istituzione di un Osservatorio regionale

È istituito presso il Dipartimento Bilancio della Regione Calabria un "Osservatorio regionale sul rispetto dei termini di pagamento alle Imprese calabresi", presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e composti da: Rappresentanti dei Dipartimenti della Regione Calabria interessati a procedure di spesa, le Prefetture, delle Amministrazioni Provinciali, dell'ANCI, della Lega delle Autonomie Locali, dell'UNCEM, dell'UnionCamere Regionale, delle Associazioni di categoria degli Imprenditori, delle P.M.I., degli Artigiani, dei Commercianti/ Esercenti, della Cooperazione, dell'Agricoltura, e dei Sindacati dei Lavoratori e dei Consumatori, del Terzo Settore. L'Osservatorio ha il compito di coordinare e sovrintendere alle informazioni sulle procedure di rispetto dei termini di pagamento alle Imprese, ed ha cesso al Registro di cui all'art. 3. L'Osservatorio può intervenire sulle situazioni individuate di ritardo promuovendo le necessarie iniziative per velocizzare le eventuali criticità individuate.
La Regione Calabria e le Amministrazioni Beneficiarie-Stazioni Appaltanti di finanziamenti presentano ogni sei mesi all'Osservatorio relazioni sulle iniziative assunte per la velocizzazione delle procedure ed il rispetto dei termini per i pagamenti alle Imprese.

Articolo 10
Rinvio per l'area sanitaria

Le procedure di pagamenti alle Imprese rientranti nel campo della sanità, di cui alla Legge 244/2007, sono rinviate alle specifiche disposizioni previste dal Piano di rientro del deficit sanitario predisposto e approvato dalla Regione Calabria, e non sono quindi soggetti alla normativa di cui alla presente legge.

Articolo 11
Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con successivo atto normativo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel BURC. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla applicare come legge della Regione Calabria.