Proposta di legge n. 164/9^

Relazione

 

Proposta di legge n. 164/9" di iniziativa del consigliere regionale on. Alfonso Dattolo: "Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria".

Il settore del termalismo in Calabria impegna oltre 1.500 unità lavorative presso le aziende termali e le imprese dell'indotto, ricoprendo, pertanto, un ruolo strategico per l'economia calabrese. Le tante realtà termali calabresi, degne di competere con ben più note stazioni di altre zone d'Italia, rendono improrogabile il rilancio di tale settore, a mezzo di nuovi finanziamenti, al fine di consentire ricadute positive di ampia portata, anche in quelli del turismo e della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali.

Già la legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 (Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria) individuava il termalismo e la sua valorizzazione quali strumenti di sviluppo economico-occupazionale della Regione. Ma sono trascorsi ormai oltre 25 anni e si rendono necessari interventi legislativi specifici, anche in considerazione del fatto che il legislatore nazionale ha provveduto al riordino del settore con legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), rinviando alle Regioni, nell'ambito delle loro competenze, la promozione e l'incentivazione del patrimonio idrotermale, attraverso la definizione di appositi strumenti di valorizzazione, tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali.

Pertanto, in luogo della parziale revisione del testo della citata legge 26/84, al fine di trattare in maniera chiara e omogenea le materie della valorizzazione e promozione del termalismo, si è prevista l'abrogazione della stessa, operando però il travaso dei suoi invariati principi fondamentali e introducendo le innovazioni opportune e necessarie alla riorganizzazione del settore, sulla base dei canoni prestabiliti da legislatore nazionale.

In particolare, la proposta di legge mira a:

1. stanziare maggiori risorse finanziarie, per dare attuazione a una politica di finanziamento più incisiva che concretizzi il rilancio del settore, attraverso la previsione di contributi regionali in favore delle aziende termali, delle aziende ricettive e dei territori termali, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);

2. aggiornare i riferimenti normativi essenziali;

3. attivare iniziative di formazione professionale, presso enti pubblici e privati, per il conseguimento di qualifiche ausiliarie alle professioni sanitarie, quali quelle di operatore termale, massaggiatore, capo bagnino degli stabilimenti idroterapici e similari, per come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 (Finalità della legge);

4. introdurre il Piano regionale di settore delle acque minerali termali, di cui al comma I dell'articolo 2 (Pianificazione e programmazione regionale di settore), quale strumento di programmazione e pianificazione a medio-lungo termine, per la maggiore razionalizzazione e per lo sviluppo del patrimonio idrotermale, con le finalità di favorire e orientare le scelte imprenditoriali, pubbliche e private;

5. ridurre i tempi del vincolo della destinazione d'uso sulle opere immobiliari ammesse a contributo da venti a quindici anni e sui beni strumentali da tredici a cinque, previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 (domanda di ammissione ai contributi).

 

Relazione economico-finanziaria

 

Agli oneri derivanti dalla presente proposta di legge, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per il corrente anno finanziario.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria.

 

Art. 1

Finalità della legge

 

1. Al fine di promuovere e incentivare lo sviluppo termale, la Regione può concedere contributi alle aziende termali, a quelle ricettive e ai territori termali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale) che esercitano attività rivolta alla valorizzazione e al razionale utilizzo del patrimonio idrico termale, per la realizzazione delle seguenti iniziative:

 

a) nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazioni e tutela delle esistenti opere di presa di acque minerali termali;

b) impianti e opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento vasche, maturazione fanghi e quanto necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali termali, nonché ammodernamento e integrazioni di quelle esistenti;

c) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti termali, compresi quelli integrati di strutture para-termali, fisiochinesi-terapiche e pneumoterapiche;

d) acquisto, adeguamento e integrazione degli impianti e delle apparecchiature medicali che impiegano acque minerali termali e delle apparecchiature medico-diagnostiche di laboratorio;

e) costruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive e di servizio diretto degli stabilimenti termali;

f) ammodernamento o sostituzione degli arredi degli impianti ricettivi di cui alla lettera e);

g) realizzazione di strutture per il tempo libero, nell'ambito del complesso termale;

h) organizzazione e realizzazione di manifestazioni e di iniziative rivolte a promuovere e pubblicizzare il patrimonio idrotermale e le località termali;

i) pianificazione e realizzazione del programma regionale di settore di cui agli articoli 2, 3 e 4.

 

2. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'articolo 9 della legge 323/2000, attiva iniziative di formazione professionale tese al conseguimento, presso enti pubblici e privati, delle necessarie qualifiche, relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali operatore termale, massaggiatore, capo bagnino degli stabilimenti idroterapici e similari, disciplinandone i profili e il percorso formativo.

3. La Regione, altresì, sostiene programmi e progetti di intervento atti a ottimizzare la fruibilità dei servizi connessi allo sfruttamento delle risorse termali a mezzo di appositi piani finanziari e incoraggiando le iniziative in comune tese a sviluppare distretti o filiere.

4. La Regione, al fine di favorire il conseguimento e l'aggiornamento delle certificazioni di qualità ambientale, istituisce appositi piani finanziari che sostengono iniziative in tal senso attuate da aziende termali, aziende ricettive e territori termali di cui al comma 1.

 

Art. 2

Pianificazione e programmazione regionale di settore

 

1. Ai fini della valorizzazione e del razionale utilizzo del patrimonio termale, la Giunta regionale adotta il piano regionale di settore delle acque minerali termali.

2. La Giunta regionale promuove, inoltre, la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza e alla tutela delle risorse termali.

3. La Giunta, altresì, partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, per come previsto dalla lettera h) dell'articolo 1.

4. La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali dei concessionari, maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, nonché degli enti locali nei cui territori sono presenti risorse termali.

5. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni imprenditoriali dei concessionari, maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, adotta i piani e i programmi di cui ai commi 1 e 2. I piani e i programmi sono finanziati con i contributi previsti dalla presente legge e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermale.

6. Il piano regionale e le modalità di finanziamento sono pubblicati in appositi bandi.

 

Art. 3

Contenuti del piano regionale di settore

 

1. Il piano regionale di settore, di cui al comma 1 dell'articolo 2, persegue le seguenti finalità:

 

a) l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle risorse idrotermali;

b) le forme di tutela e utilizzazione delle risorse idrotermali, nel rispetto dei piani di tutela delle acque, con delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie;

c) il monitoraggio e il controllo delle risorse idrotermali, ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione.

 

Art. 4

Formazione e pubblicazione del piano regionale di settore

 

1. La Giunta regionale adotta il piano regionale di settore, previo parere della commissione consiliare competente, sentiti gli enti locali interessati, le competenti autorità, regionali, locali e statali, preposte alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali termali, maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria (BURC).

2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di adozione del piano di settore, gli aventi diritto e i soggetti interessati, unitamente alle associazioni di categoria e ad altri organismi associativi, possono proporre osservazioni nelle forme previste dalla disciplina dettata per gli strumenti urbanistici generali.

3. La Giunta regionale decide, in via definitiva, sulle osservazioni di cui al comma 2, adottando una deliberazione di approvazione del piano di settore che è pubblicata nel BURC.

4. Il piano di settore è soggetto a revisione quinquennale con le stesse modalità previste per l'adozione e l'approvazione.

 

Art. 5

Contributi

 

1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità della presente legge, concede:

 

a) contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della sp ammissibile, per gli interventi di cui all'articolo l;

b) contributo costante in conto capitale, nella misura annua del 20%, per 15 annualità, della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 1.

2. La spesa riconosciuta ammissibile, ai fini della determinazione delle annualità costanti, non può superare il 60% dell'ammontare complessivo della spesa per gli interventi.

 

Art. 6

Domanda di ammissione ai contributi

 

1. La domanda per l'ammissione ai contributi è presentata all'Assessorato competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Alla domanda devono essere allegati:

 

a) il progetto dell'opera o del piano di ricerche e di studi, con le prescritte autorizzazioni;

b) una relazione tecnico-economica illustrativa anche degli effetti occupazionali;

c) il preventivo dettagliato dei costi con le indicazioni dei tempi di attuazione degli interventi e delle opere;

d) la dichiarazione di impegno alla realizzazione delle opere previste;

e) la dichiarazione di impegno a non modificare, sino al completo ammortamento del mutuo, e, ogni caso, per almeno quindici anni, la destinazione d'uso delle opere immobiliari ammesse a contributo, e, per almeno cinque anni, la destinazione dei beni strumentali;

f) il piano economico di gestione e di ammortamento, nonché, ove si tratti di trasformazione o di ampliamento, una relazione economica di gestione relativa all'ultimo quinquennio, e relativi bilanci consuntivi;

g) una dichiarazione attestante gli eventuali contributi richiesti o ottenuti dallo Stato, dalla regione e da altri enti pubblici;

h) copia degli atti amministrativi da cui risulta il diritto dell'istante all'utilizzo del bene patrimoniale indisponibile regionale.

 

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere della commissione consiliare competente, adotta il piano di riparto, entro il 30 settembre di ciascun anno.

 

Art. 7

Concessione dei contributi

 

1. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevole.

2. La deliberazione di concessione stabilisce:

 

a) la spesa riconosciuta ammissibile;

b) la percentuale del contributo;

c) le modalità di erogazione del contributo;

d) il termine di ultimazione delle opere;

e) eventuale documentazione integrativa dell'istanza.

 

3. Le opere ammesse a contributo sono ultimate entro 3 anni dalla data di adozione della deliberazione di concessione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, su proposta del competente Assessorato, può conceder la proroga del termine di cui al comma 3, su istanza motivata del beneficiario del contributo

 

Art. 8

Divieto di cumulo

 

1. I contributi di cui all'articolo 2 non sono cumulabili, per le medesime opere e forniture, con altri benefici previsti da leggi dello Stato o da altre leggi regionali.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica in caso di trasferimenti dello Stato o della Regione a favore degli enti pubblici interessati, per il finanziamento della quota a loro carico.

 

Art. 9

Erogazione del contributo

 

1. La Giunta regionale, su proposta del competente Assessorato, eroga il contributo per opere completate e collaudate o per iniziative di documentata realizzazione.

2. La Giunta regionale revoca l'erogazione del contributo se il beneficiario, senza preventiva autorizzazione di Giunta, modifica la destinazione dei beni strumentali o della struttura, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo. In tal caso, provvede altresì, al recupero delle somme erogate, delle spese e degli interessi.

 

Art. 10

Collaudo delle opere

 

1. Le spese di collaudo delle opere di cui all'articolo 1 sono a carico dei soggetti ammessi al contributo.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, provvede alla nomina del collaudatore.

 

Art. 11

Disposizione finanziaria

 

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, valutati in 4 milioni di euro, si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa per l'anno e successivi.

 

Art. 12

Disposizioni abrogative

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 (Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria);

b) il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria - legge finanziaria).