Proposta di legge n. 137/9^

SOMMARIO

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

• Art. 1 (Finalità e oggetto della legge)

• Art. 2 (Associazioni di promozione sociale)

• Art. 3 (Atto costituivo e statuto)

• Art. 4 (Prestazioni degli associati)

• Art. 5 (Risorse economiche)

 

CAPO II - REGISTRO, CONSULTA E OSSERVATORIO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

 

Sezione I - Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale

 

• Art. 6 (Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

• Art. 7 (Conferimento delle funzioni delle Province)

• Art. 8 (Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

• Art. 9 (Struttura del registro)

• Art. 10 (Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale)

• Art. 11 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

 

Sezione II - Consulta e Osservatorio regionali dell'associazionismo di promozione sociale

 

• Art. 12 (Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

• Art. 13 (Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

 

CAPO III - RAPPORTI TRA LE ASSOCIAIZONI DI PROMOZIONE SOCIALE, LA REGIONE E GLI ENTI LOCALI

 

• Art. 14 (Rapporti con la Regione e gli Enti Locali)

• Art. 15 (Convenzioni)

• Art. 16 (Criteri di priorità per le convenzioni)

• Art. 17 (Fornitura di spazi e attrezzature)

• Art. 18 (Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo)

• Art. 19 (Diritto di partecipazione e informazione)

• Art. 20 (Formazione, aggiornamento e qualificazione)

• Art. 21 (Riduzione di tributi locali)

• Art. 22 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi)

• Art. 23 (Attività di controllo)

 

CAPO IV - REGOLAMENTI DI ESECUZIONE

 

• Art. 24 (Regolamenti di esecuzione)

 

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI. NORME FINANZIARIE E TRANSITARIE.

 

• Art. 25 (Norme di indirizzo e coordinamento)

• Art. 26 (Norme transitorie)

• Art. 27 (Norma finanziaria)

• Art. 28 (Entrata in vigore)

 

Relazione illustrativa

 

Una legge a favore delle associazioni di promozione sociale

La proposta di legge disciplina una vasta pluralità di interventi, assai eterogenei tra loro e volti a promuovere l'attività delle associazioni di promozione sociale sul territorio calabrese, disciplinando in maniera innovativa, così come normato dalla legge-quadro di riferimento 383/2000, i rapporti con la Regione e gli Enti locali.

La legge 383/2000 sulla "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" non si applica automaticamente, ma per usufruire dei vantaggi che essa offre a favore delle associazioni che operano in ambito regionale e provinciale è necessario che le Regioni legiferino in materia. Questa è la principale motivazione che ha indotto a predisporre una proposta di legge in materia, che recepisse la disciplina ordinata dalla legge 383/2000, che oltre ad affermare il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, prevede l'istituzione di osservatori regionali dell'associazionismo di promozione sociale in modo da assicurare l'analisi dell'attività delle associazioni sul territorio. Accanto a questa principale motivazione, si accompagnano ulteriori, molteplici ragioni:

• l'esigenza di regole e procedure codificate in tema di ruolo e funzioni delle

associazioni di promozione sociale che sono chiamate a compiti essenziali in materia di servizi sociali, anche per comprensibili ragioni di omogeneizzazione degli strumenti e di raccordi strategici su base territoriale;

• l'esigenza di riordino, ma soprattutto di riforma e integrazione degli organismi,

variamenti denominati, di analisi e osservazione delle problematiche sociali;

• l'esigenza di aperture innovative sulle politiche e sui servizi utilizzando appieno e in modo più coraggioso le potestà riconosciute alle Regioni dalla legge 383/2000.

Passando ad una essenziale descrizione dell'articolato, nel Capo I (Disposizioni generali) ritroviamo i capisaldi di una moderna disciplina dell'associazionismo di promozione sociale che, nel richiamare i principi contenuti nella legge 383/2000 in materia di costituzione delle associazioni di promozione sociale (articoli 1, 2 e 3), precisa le prestazioni degli associati (articolo 4) e le risorse economiche (articolo 5) che le associazioni possono utilizzare per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività.

L'intero Capo II (Registro, Consulta e Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale), con gli articoli da 6 a 13, suddiviso in due sezioni (Sezione I —Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale; Sezione II — Consulta e Osservatorio regionali dell'associazionismo di promozione sociale), è riservato all'istituzione e al funzionamento di organismi e strumenti di coordinamento e concertazione tesi a disciplinare l'operatività sul territorio delle associazioni di promozione sociale. Nella Sezione I, oltre ad essere normata l'istituzione del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale (articoli 6, 8, 9 e 10), è stabilito il conferimento alle Province delle funzioni concernenti la tenuta del registro regionale (articolo 7) ed è prevista la facoltà delle Province di disciplinare ricorsi in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro regionale (articolo 11). Di seguito, nella Sezione II, è prevista l'istituzione della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale (articolo 12), col compito di avanzare proposte alla Giunta regionale ai fini della programmazione regionale e di esprimere pareri su proposte di legge, programmi ed altri atti regionali negli ambiti di attività dell'associazionismo di promozione sociale, e dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo sociale (articolo 13), costituito per promuovere studi e ricerche in tema di associazionismo, relazionare annualmente sul fenomeno dell'associazionismo in Calabria, collaborare con la Regione e la Consulta ai fini della presente proposta di legge.

Nel capo III sono disciplinati i rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli Enti Locali. L'articolo 14 prevede che per il perseguimento di finalità di valenza sociale siano attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d'intesa e la rappresentanza delle associazioni negli organismi consultivi previsti dalla normativa in settori di rilevante interesse rispetto alle attività loro proprie. Nei successivi articoli da 15 a 23 sono individuate specifiche misure di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale e la Regione e gli Enti Locali, al fine di agevolare e incentivare l'attività sul territorio calabrese delle prime. Specificatamente, gli articoli 15 e 16 prevedono la stipulazione di convenzioni per lo svolgimento di attività contenuto nello statuto delle associazioni verso terzi, previa presentazione di un progetto da parte delle associazioni, ed i criteri di priorità nella scelta delle convenzioni da sottoscrivere, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, e considerando nel loro complesso: l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione; il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale; il carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento dell'attività; la sede dell'associazione e la sua presenza operativa sul territorio; la partecipazione del personale a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento. Gli articoli 17, 18, 21 e 22 specificano attraverso la fornitura di spazi e attrezzature, contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo, la riduzione di tributi locali e la disciplina della destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi, gli strumenti programmati ed opportunamente sostenuti, non sono istituzionalmente ma anche finanziariamente, da parte della Regione e degli Enti Locali a favore delle associazioni di promozione sociale. Il contesto di agevolazione finanziaria favorito dalla presente proposta di legge si arricchisce agli articoli 19 e 20 di un coinvolgimento precipuamente istituzionale delle associazioni di promozione sociale nella partecipazione alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività e nella promozione da parte della Regione della formazione, dell'aggiornamento e della qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni. A conclusione del Capo III, l'articolo 23 prevede che le Province stabiliscano criteri e modalità di controllo diretto sulle attività di promozione sociale iscritte nel Registro regionale, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

Il Capo IV consta esclusivamente dell'articolo 24 che disciplina i Regolamenti di esecuzione della presente proposta di legge.

Infine, agli articoli 25, 26, 27 e 28, componenti il Capo V, le consuete norme di coordinamento, transitorie, di stanziamento di bilancio e di entrata in vigore.

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Finalità e oggetto della legge)

 

1. La Regione Calabria riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge:

 

a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;

b) determina le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale aventi sede in Calabria all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;

c) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

d) disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;

e) istituisce la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale;

f) istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.

 

Art. 2

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale-turistico, culturale-educativo, di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.

3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni di volontariato, di cui dall' articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato) e successive modificazioni, e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

 

Art. 3

(Atto costitutivo e statuto)

 

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:

 

a) la denominazione e la sede legale;

b) lo scopo;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale;

d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;

f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'osservatorio regionale di cui all'articolo 13, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

 

Art. 4

(Prestazioni degli associati)

 

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Le assunzioni e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo possono prevalere sulle prestazioni volontarie e gratuite solo nelle associazioni di soggetti in condizione di invalidità.

3. Per potere espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all' 15, i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nel registro di cui all' 6, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

 

Art. 5

(Risorse economiche)

 

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

 

a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

 

Capo II

Registro, Consulta e Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale

 

Sezione I

Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale

 

Art. 6

(Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

 

1. E' istituito il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, articolato per province, in cui sono iscritte:

 

a) le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale;

b) i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

 

Art. 7

( Conferimento delle funzioni alle province)

 

1. Tutte le funzioni concernenti la tenuta del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale sono attribuite alle Province.

 

Art. 8

( Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

 

1. Per l'iscrizione nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale le associazioni devono:

 

a) avere sede legale in Calabria ed essere costituite da almeno un anno;

b) ovvero avere almeno una sede operativa in Calabria, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della 1. 383/2000 ;

c) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1;

d) la perdita di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a) ovvero b), e c) comporta la cancellazione dal registro regionale.

 

Art. 9

(Struttura del registro)

 

1. Ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento, ed è suddivisa, a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte:

 

a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell' articolo 8 che in Calabria hanno un numero di soci non inferiore a cinquemila, ovvero una presenza organizzata in almeno due province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da tre o più anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;

b) sezione "B", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere

a) e c) dell' articolo 8 e che non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione "A";

c) sezione "C", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere b) e c) dell' articolo 8 .

 

2. Nell'ambito di ciascuna sezione del registro regionale di cui al comma 1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in base al proprio settore di attività prevalente, secondo l'elencazione di cui all' articolo 2, comma 2.

 

Art. 10

( Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale)

 

1. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione sociale, nel possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, 3 e 8, inoltrano la domanda d'iscrizione alle Province nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all' 24, comma 2.

2. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato). L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione.

3. Nell'ambito del registro regionale, le associazioni di promozione sociale possono essere iscritte in un'unica articolazione di livello provinciale.

4. Il registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

Art. 11

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

 

1. E' facoltà delle Province prevedere e disciplinare ricorsi in via amministrativa con il regolamento di cui all' articolo 24, comma 2, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro regionale.

 

Sezione II

Consulta e Osservatorio regionali dell'associazionismo di promozione sociale

 

Art. 12

( Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

 

1. E' istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata "Consulta", nei termini di cui all'articolo 26, comma 3, che rappresenta le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all' articolo 6.

2. Con il regolamento di esecuzione previsto dall' 24, comma 1, si disciplinano le modalità di designazione dei membri della Consulta , garantendo, nell'ambito della stessa:

 

a) la presenza di un numero di componenti non superiore a quindici;

b) la rappresentatività delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro regionale, come indicate nell'articolo 9;

c) la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo di promozione sociale di cui all' articolo 2, comma 2.

 

3. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo di promozione sociale:

 

a) avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale;

b) può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi regionali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.

 

4. La Consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui all' 13, comma 1, e collabora con la Regione e con l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1.

5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.

6. Nel corso della prima riunione la Consulta, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente, che convoca e presiede le sedute, e fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno. Quest'ultimo può, tra l'altro, prevedere eventuali sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.

7. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia richiesto dagli organi regionali il parere di cui al comma 3, lettera b).

8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale del competente Dipartimento regionale.

9. La partecipazione ai lavori della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

 

Art. 13

(Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

 

1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominato "Osservatorio", nei termini di cui all'articolo 26, comma 4, composto da:

 

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;

b) cinque rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6, designati dalla Consulta regionale di cui all'articolo 12;

c) tre rappresentanti delle Università calabresi, congiuntamente designati dalle Università medesime;

 

2. La sede dell'Osservatorio è stabilita dalla Giunta regionale antecedentemente alle richieste di designazione di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio:

 

a) promuove studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge funzioni di monitoraggio sul fenomeno, attraverso l'utilizzo di dati disponibili, l'integrazione degli stessi, la loro elaborazione e valutazione;

b) cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Calabria;

c) relaziona in merito ai risultati delle analisi effettuate e formula proposte alla Consulta, di cui all'articolo 12, per la migliore operatività e qualificazione delle attività che interessano l'associazionismo;

d) collabora con la Regione e con la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all' articolo 1, comma l ;

 

4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

5. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

6. Alle attività dell'Osservatorio sono destinate le quote di finanziamento attribuite alla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 14 della 1. 383/2000 , eventualmente integrate da risorse regionali.

7. Almeno una volta l'anno l'Osservatorio e la Consulta regionale si riuniscono in seduta congiunta, sotto la presidenza del Presidente della Giunta regionale, per definire linee comuni di sviluppo e di sostegno all'associazionismo di promozione sociale. Dell'esito dell'incontro è data informazione al Consiglio regionale.

8. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate

 

Capo III

Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli Enti locali

 

Art. 14

(Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)

 

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale per l'apporto e l'azione del sistema integrato di attività di utilità sociale di cui all' articolo 2, comma 2 e servizi sociali nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

 

a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio assistenziale, all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e delle attività di utilità sociale. A tal fine, la Giunta regionale può promuovere, con la collaborazione delle Province, della Consulta regionale, di cui all'articolo 12, e dell'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 13, conferenze di programmazione in occasione della predisposizione e dell'aggiornamento dei piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di promozione sociale;

b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozioni sociale, ai sensi dell'articolo 15.

 

2. La Regione e gli Enti locali, inoltre, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

3. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali possono concordare la messa a disposizione, anche a titolo gratuito, previa verifica di disponibilità, di spazi e attrezzature di beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

4. Per il perseguimento di finalità di valenza sociale, sono attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d'intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Calabria, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6, rappresentative ovvero di riferimento dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale. Le medesime associazioni sono rappresentate negli organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in settori di rilevante interesse rispetto alle attività loro proprie. L'individuazione degli organismi consultivi nel cui ambito le suddette associazioni sono rappresentate è effettuata mediante atto della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

 

Art. 15

(Convenzioni)

 

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno un anno nel registro regionale di cui all'articolo 6, per lo svolgimento di attività previste dallo statuto verso terzi, anche di carattere integrativo a servizi complessi, per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa anche indipendentemente dall'attività prevalente indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 2.  

2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono con provvedimento motivato all'approvazione del progetto di cui al comma 2.

5. Le convenzioni devono precisare almeno:

 

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;

b) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo riscontrate al momento dell'approvazione del progetto;

c) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;

d) l'indicazione del numero degli associati impiegati nell'attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego;

e) disposizioni atte a garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza;

f) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;

g) le modalità di rimborso delle spese documentate;

h) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;

i) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.

 

Art. 16

(Criteri di priorità per le convenzioni )

 

1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui all'articolo 15, comma 1, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:

 

a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;

b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;

c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;

d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;

e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;

f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;

g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.

 

2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 15, comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

 

Art. 17

(Fornitura di spazi e attrezzature)

 

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale del 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà della regione), la Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

 

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;

b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;

c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

 

3. Le Province, gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici  soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

 

Art. 18

(Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo)

 

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

 

a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;

b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;

c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;

d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;

e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.

 

2. La Regione assegna altresì contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 19

(Diritto di partecipazione e di informazione)

 

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della presente legge:

 

a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;

b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.

 

2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 383 del 2000.

 

Art. 20

(Formazione, aggiornamento e qualificazione)

 

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

 

Art. 21

(Riduzione di tributi locali)

 

1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente legge.

 

Art. 22

(Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi)

 

1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli spazi.

 

Art. 23

(Attività di controllo)

 

1. Le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'amministrazione provinciale procede alla cancellazione dai registri.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 11.

 

Capo IV

Regolamenti di esecuzione

 

Art. 24

(Regolamenti di esecuzione)

 

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è approvato un regolamento, con il quale si definiscono le modalità di designazione dei membri della Consulta, sulla base di quanto previsto dell'articolo 12, comma 2.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le Province approvano un regolamento che definisce:

 

a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;

b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;

c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale, che devono essere riportati sul registro regionale.

 

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali, predispone uno schema tipo di regolamento del quale le Province possono avvalersi ai fini dell'approvazione di quanto indicato al comma 2.

4. In caso di inerzia, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo sulle Province.

 

Capo V

Disposizioni finali. Norme finanziarie e transitorie

 

Art. 25

(Norme di indirizzo e coordinamento)

 

1. Al fine di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può emanare apposite direttive.

 

Art. 26

(Norme transitorie)

 

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 2, le Province provvedono, ciascuna in relazione alla propria competenza territoriale, alla predisposizione e approvazione del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, assicurandone la coerenza con la presente legge e con il regolamento.

2. Le Province inoltrano tempestivamente alla Regione il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale relativo all'articolazione territoriale di competenza, redatto ai sensi del comma 1. La Giunta regionale ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nel momento in cui tutte le Amministrazioni provinciali abbiano provveduto in tal senso.

3. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di cui al comma 3, è istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 12.

4. Entro sessanta giorni dall'istituzione della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 12, è istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 13.

 

Art. 27

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti ad euro 20.000,00, si fa fronte con l'istituzione dell'UPB 6.2.01.02, prelevando tale somma dall'UPB 8.1.01.01.

 

Art. 28

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.