Proposta di legge n. 13/9^

RELAZIONE

Lo studente Italiano risulta essere mediamente meno preparato dello studente Europeo; nel nostro Paese, inoltre, si manifesta un ritardo ancora più grave degli studenti meridionali e calabresi(vedi «Quaderno bianco sulla scuola» pubblicato nel settembre 2007 dai Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Istruzione).
La scuola italiana in generale, e quella calabrese in particolare, quindi, presentano un preoccupante ritardo rispetto ai livelli qualitativi raggiunti dai sistemi scolastici dei paesi europei più avanzati, per non parlare del ritardo rispetto al mondo scolastico degli Stati Uniti d'America.
La nostra arretratezza si manifesta sia nelle dotazioni strutturali (edifici scolastici, palestre, biblioteche, laboratori, etc.), sia nella qualità dell'offerta formativa e dei servizi ad essa connessi.
E' evidente che, quanto sopra sinteticamente evidenziato, si riflette gravemente sull'effettivo godimento del diritto allo studio garantito dalla nostra costituzione. L'Ente Regione, non avendo specifiche competenze in materia di edilizia scolastica e di dotazione di strutture, deve affiancare, all'intervento ordinario dello stato in materia, le iniziative aggiuntive consentite dalla normativa comunitaria, finanziate con i fondi strutturali Europei (FERS) e gli interventi da realizzarsi con i fondi FAS, trasferiti dallo Stato Repubblicano.
Parimenti, con il Fondo Sociale Europeo e, quindi, attraverso la programmazione comunitaria, sono previsti una- serie di interventi, sempre aggiuntivi rispetto all'intervento ordinario, per migliorare la didattica, attraverso l'aggiornamento degli insegnanti per aumentare la conoscenza delle varie materie previste nei programmi di studio da parte degli studenti, con particolare riferimento alle materie scientifiche ed alle lingue straniere; sempre con il FSE, si realizzeranno interventi per consentire l'insegnamento, da parte di professori provenienti dalle università, di materie in cui si manifesta, in alcuni istituti, una accertata deficienza didattica e per organizzare corsi di azzeramento per i giovani iscritti al primo anno di università, per colmare le deficienze nella preparazione di base.
E' quanto si sta cercando di fare con la programmazione comunitaria e con gli APQ. Con il presente progetto di legge in materia di istruzione, si provvede alla disciplina degli interventi che la Regione Calabria deve promuovere per l'educazione, l'istruzione, l'orientamento e la formazione permanente.
Poiché il progetto di Legge costituisce un complesso di norme di indirizzo e di regolamentazione degli interventi in materia di diritto allo studio, prevede, a tal fine, l'approvazione, da parte del Consiglio Regionale di un apposito piano triennale; detto piano dovrà tenere naturalmente nel debito conto quanto previsto dalla programmazione comunitaria, dal D.P.E.F. e dalle Leggi di bilancio e finanziarie, i cui indirizzi e previsioni serviranno, in modo particolare, per la predisposizione dei piani annuali di interventi.
Una particolare attenzione è stata rivolta alla regolamentazione del sistema regionale integrato, il quale è chiamato a garantire lo sviluppo della persona umana, nell'ottica del potenziamento delle sue attitudini e delle sue capacità. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono, pur mantenendo differenti metodologie di azione. Esso si incentra, altresì, sulla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle Università, nonché sul rafforzamento delle loro relazioni reciproche, con gli enti locali e con le organizzazioni sociali.
Per dare concretezza ai principi della collaborazione istituzionale e della partecipazione, sono state individuate le sedi e le modalità attraverso le quali rendere possibile l'incontro e il confronto tra i tanti soggetti coinvolti nel sistema formativo, istituendo organi specifici, con funzioni di valutazione degli interventi previsti. Fra gli organismi disciplinati si ricorda la Conferenza regionale per il diritto allo studio, che rappresenta il più vasto organo rappresentativo, chiamato ad analizzare quello che è stato definito "il libro bianco dello studente", all'interno del quale sono indicati i punti di criticità, le loro cause ed i relativi rimedi possibili. Il sistema regionale integrato dell'istruzione, appositamente regolato dalla legge, si prospetta come realtà complessa, fortemente radicata nel territorio di riferimento, del quale deve conoscere caratteristiche e risorse, al fine di poter dare adeguate risposte ai bisogni emergenti. Questa impostazione è stata voluta essenzialmente per attuare con maggiore efficacia politiche di integrazione e di sostegno per i giovani in difficoltà, oltre che per prevenire gli abbandoni scolastici e gli insuccessi formativi. Il progetto di legge regionale non tratta separatamente i cicli scolastici o parti di essi, poiché rappresentano uno degli elementi costitutivi dell'ordinamento nazionale, acquisito come tale.
Al centro dell'intero sistema, costruito in forma essenzialmente unitaria, si è voluto porre il discente, protagonista dell'intero percorso educativo e formativo. In quest'ottica, particolare rilievo assume il contenuto della parte centrale del progetto di legge, ove si individuano le specifiche funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo, sostegno e sperimentazione della Regione Calabria, chiamata a garantire le posizioni delle persone in condizioni di particolare disagio. L'attenzione è stata, pertanto, incentrata sugli interventi da attuare in favore di tutti coloro che vivono in situazioni di disagio sociale e personale: gli studenti provenienti dai ceti sociali più deboli, gli immigrati, i detenuti, le persone con disabilità. La necessità di rendere effettivo il diritto allo studio ha, poi, indotto ad individuare le misure da adottare al fine di incoraggiare i percorsi formativi degli studenti meritevoli. E' stata sottolineata, inoltre, l'esigenza di potenziare tutti gli strumenti destinati alla formazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del corpo docente, ed al consolidamento dei programmi di internazionalizzazione delle scuole e delle Università, nonché al potenziamento -della competizione intellettuale per ambiti scientifici, garantendo mezzi di finanziamento e sostegno a favore delle istituzioni pubbliche e private.
Gli obiettivi principali della proposta possono riassumersi nel contrasto all'abbandono scolastico; nella connessione sistematica delle attività di formazione con la domanda di lavoro qualificato, anche attraverso forme di apprendistato; nella formazione per la conoscenza di due lingue straniere e dell'informatica; nel contrasto all'emarginazione giovanile derivante da discriminazioni o mancato rispetto della persona; nella promozione della cultura scientifica ed umanistica; nella promozione e nello sviluppo delle culture regionali e delle religioni universali; nel contrasto dell'analfabetizzazione «primaria» conseguente ad un basso profitto nell'apprendimento della lingua italiana.

RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

Per far fronte all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse assegnate annualmente con la Legge di Bilancio alle Unità Previsionali di Base 4.4.02.01 e 4.6.01.01, quest'ultima relativa alle funzioni amministrative trasferite alle Amministrazioni Provinciali in materia di diritto allo studio. La presente legge non prevede il ricorso ad ulteriori finanziamenti a valere sull'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente".
La proposta di Legge non prevede oneri a carico dell'esercizio in corso, comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Finalità

La presente legge disciplina gli interventi che la Regione promuove per lo sviluppo dell'istruzione permanente, dell'educazione e dell'orientamento al lavoro, al fine di garantire la crescita psico-socio-relazionale e la piena realizzazione della persona umana.
La legge, in attuazione dei principi comunitari ed internazionali, garantisce i principi di libertà e dignità della persona, di uguaglianza e--pari opportunità, nel rispetto delle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere degli studenti. La Regione attua il principio di sussidiarietà nel rispetto delle autonomie scolastiche ed universitarie.
In conformità ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'amministrazione, la legge adotta il metodo della concertazione. In ossequio agli artt. 117 e 120 cost., la Regione predispone interventi per elevare i livelli qualitativi e quantitativi dell'offerta didattica.
La Regione promuove l'effettività del diritto all'apprendimento e alla formazione permanente".

Art. 2
Obiettivi

La Regione intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere la formazione permanente e la piena realizzazione del diritto formativo;
b) assicurare pari opportunità nel raggiungimento di idonei livelli culturali;
c) sviluppare capacità e competenze specialistiche anche postuniversitarie per l'inserimento nel lavoro e l'integrazione nella vita sociale;
d) assicurare l'effettività del diritto alla istruzione obbligatoria delle persone in situazione di disagio e disciplinare gli interventi di qualificazione dei servizi all'infanzia, alla scuola primaria e secondaria;
e) agevolare la formazione civica ispirata ai principi di uguaglianza e di legalità e lo sviluppo della coscienza di appartenenza alla comunità regionale, nazionale ed europea;
f) sostenere la formazione universitaria e post-universitaria;
g) favorire lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione, pubblica e paritaria, e la flessibilità dei percorsi;
h) sviluppare le azioni per il pieno accesso agli interventi della presente legge delle persone disabili;
i) garantire l'alternanza scuola-lavoro sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese singole o associate.

Art. 3
Modalità di intervento

La Regione assicura il rafforzamento del sistema dell'istruzione attraverso interventi diretti e indiretti.
Gli interventi diretti si sostanziano nella predisposizione di strumenti di sostegno, soprattutto finanziario, a favore delle persone in condizioni di svantaggio personale e familiare. Gli interventi indiretti prevedono azioni volte a consolidare ed arricchire l'offerta formativa e il pluralismo culturale, in un sistema collaborativo tra istituzioni, parti sociali e soggetti operanti nell'ambito dell'istruzione e della formazione.

Art. 4
Il sistema regionale integrato dell'istruzione (SRII)

E' istituito il Sistema Regionale Integrato dell'Istruzione (SRII) con sede presso l'Assessorato Regionale alla Istruzione. Esso costituisce una rete informativa continua e circolare.
Il SRII è composto dal Presidente della Regione o suo delegato, da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, da 5 docenti di Istituti Scolastici primari e secondari, uno per ogni provincia, da 5 membri, uno per provincia, in rappresentanza degli studenti, dal Garante dell'infanzia, dal Presidente del Tribunale per i Minori, dall'Assessore Regionale alla Salute, dai Rettori delle Università, dai Direttori delle Accademie e dei Conservatori e da 3 rappresentanti del CREL.
Esso è costituito con delibera di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale per l'istruzione.
Il SRII raccoglie e tratta tutti i dati riguardanti le persone in attività di formazione ed è utilizzato dai soggetti collegati di cui ai precedenti commi nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.
Alla Banca dati accedono tutti i soggetti della istruzione regionale attraverso la rete informatica della Regione, nonché gli organi dello Stato accreditati dall'Assessorato regionale per l'istruzione.
Il SRII promuove l'accesso alle altre banche dati della istruzione extraregionali. Il SRII costituisce il patrimonio demaniale della istruzione i cui beni possono anche essere ceduti nel rispetto dei diritti morali e patrimoniali d'autore. Il SRII acquisisce e tratta tutte le informazioni riguardanti l'accesso, la permanenza e l'uscita della persona dalle attività formative, comprese quelle attinenti all'immissione nel mercato del lavoro.
Il SRII elabora annualmente "il libro bianco della formazione" nel quale sono indicati i punti di criticità, le loro cause, nonché i possibili rimedi. Il libro bianco della formazione è trasmesso all'Assessore all'istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 5
Azioni

La presente legge favorisce le seguenti azioni:

a) promuovere e qualificare gli interventi per il diritto allo studio degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, con particolare attenzione agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
b) realizzare un'offerta formativa permanente ed integrata tra formatori;
c) integrare le istituzioni scolastiche ed il contesto socio-economico;
d) incentivare l'offerta scolastica e formativa a favore degli studenti calabresi che presentano particolari difficoltà di formazione;
e) prevenire e ridurre la dispersione scolastica;
f) incentivare iniziative congiunte tra gli enti locali, i servizi educativi, scolastici, socio-sanitari, culturali, ricreativi, sportivi;
g) sostenere la piena integrazione nei percorsi scolastici e formativi degli alunni disabili;
h) sostenere programmi e progetti che promuovono la cittadinanza attiva, la cultura della legalità e del rispetto della dignità e dei diritti umani;
i) finanziare la formazione altamente specialistica professionale e linguistica in Italia e all'estero.

Art.6
Destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico

Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:

a) degli studenti del sistema di istruzione e frequentanti le scuole sia pubbliche sia paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia sia pubbliche sia paritarie;
b) degli studenti frequentanti i corsi di Formazione Professionale di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;
c) dei frequentanti i corsi di formazione per adulti, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio o di certificazione di competenze acquisite.

Gli interventi regionali si distinguono in:

a) servizi per l'accesso all'istruzione ed alla formazione;
b) servizi per la qualità dell'offerta formativa.

Art. 7
Funzioni dei Comuni e servizi per l'accesso

Ai Comuni competono le funzioni previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art.139 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 per garantire l'accesso al diritto allo studio e la frequenza secondo quanto stabilito dalla L.R. del 12 agosto 2002, n. 34. Sono a carico dei Comuni gli interventi di assistenza scolastica, in particolare:

a) servizio di mensa;
b) servizio di trasporto;
c) servizi abitativi (convitti e semiconvitti);
d) servizi per l'integrazione dei soggetti in situazione di disabilità, assicurando strumentazione e attrezzature necessarie per facilitare la formazione a scuola;
e) dotazione gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 27 della L. del 23dicembre 1998, n. 448;
f) finanziamento di borse di studio destinate a soggetti appartenenti a famiglie in condizioni economicamente svantaggiate, in ottemperanza alla L. 10 marzo 2000, n.62;
g) ogni altra iniziativa di sostegno alla frequenza delle attività scolastiche ed extracurricolari.
h) servizi, proposti dagli Istituti con idonei progetti, per assicurare l'intrattenimento degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, nelle ore che immediatamente precedono l'inizio e seguono la fine delle attività scolastiche.

I Comuni, in collaborazione con le istituzioni scolastiche statali e paritarie, provvedono annualmente ad elaborare il Piano per il diritto allo studio che dovrà prevedere i servizi volti a facilitare l'accesso all'istruzione e la frequenza alle attività scolastiche e formative, nonché interventi per migliorare la qualità dell'offerta formativa.
I Comuni devono trasmettere, entro il 30 marzo di ogni anno, alle Amministrazioni Provinciali competenti, il proprio piano annuale per il diritto allo studio, relativo al successivo anno scolastico.

Art. 8
Funzioni delle Province

Le Province esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 dei Dlgs. del 31 marzo 1998, n. 112 e dalla L. R. del 12 agosto 2002, n. 34. Le Province, sulla base dei piani comunali per il diritto allo studio, elaborano e approvano il piano provinciale degli interventi e stabiliscono la relativa assegnazione dei fondi, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali. Le Provincie, inoltre, provvedono nel Piano Provinciale per il diritto allo studio ad inserire la programmazione di propria competenza afferente la scuola secondaria di secondo grado.
Le Province e i Comuni provvedono alla gestione degli interventi e delle risorse finanziarie di rispettiva competenza.
Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione. Alle Province, ai sensi del comma 2 dell'art. 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e della L. R. del 12 agosto 2002, n. 34, competono la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica, l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, l'ampliamento dell'offerta formativa, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali determinati dalla Regione. Ogni Provincia istituisce un osservatorio per l'edilizia scolastica al fine di individuare ogni elemento di conoscenza necessario per la programmazione regionale in materia.

Art. 9
Competenze delle istituzioni scolastiche e
servizi per la qualità dell'offerta formativa.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della programmazione e nella piena realizzazione dell'autonomia scolastica e delle reti di scuole di cui al D.P.R. del 16 giugno del 1998, n. 275, al fine di ridurre il rischio di dispersione scolastica e favorire il potenziamento dell'offerta formativa, sulla base delle analisi dei bisogni formativi, programmano ed elaborano azioni volte a:

a) garantire il diritto allo studio dei singoli alunni;
b) individuare azioni educative mirate all'integrazione degli alunni disabili;
c) elaborare progetti didattici innovativi per promuovere il successo scolastico e formativo ed atti ad incoraggiare il proseguimento degli studi;
d) elaborare percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale.

La Regione incentiva la costituzione di reti di scuole favorendo il coordinamento degli Enti locali e di tutti i soggetti coinvolti nel processo di integrazione scolastica.

Art. 10
Funzioni della Regione - Interventi diretti

La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo, sostegno e sperimentazione per l'innovazione in materia di istruzione. La Regione realizza interventi di rilevanza regionale, in maniera diretta o mediante la concessione di contributi in favore degli Enti locali, delle Istituzioni scolastiche e formative, .delle Università calabresi, delle associazioni culturali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle Fondazioni, volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa.
A tal fine, la Regione coordina e promuove azioni che:

a) contrastano il pericolo di dispersione scolastica, mediante l'individuazione dei percorsi formativi utili e l'incentivazione dei programmi di recupero formativo e di integrazione;
b) favoriscono, attraverso l'attività di qualificate figure professionali con funzione di mediazione culturale, la valorizzazione delle minoranze etniche e l'integrazione degli immigrati;
c) agevolano l'inserimento sociale e formativo dei detenuti e dei sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
d) supportano, con particolari sussidi e speciali attrezzature didattiche, le persone con disabilità;
e) assicurano la diversificazione della didattica, in funzione delle attitudini e delle vocazioni degli studenti;
f) consentono, nella scuola primaria, l'adozione di modelli educativi e formativi volti all'acquisizione dei principi fondamentali della convivenza civile e delle regole che presiedono alla tutela della salute e dell'equilibrata crescita psico-fisica della persona, con particolare riferimento all'educazione alimentare e alla prevenzione nell'uso di sostanze dannose;
g) potenziano le politiche e le azioni destinate alla continua formazione in servizio, alla specializzazione e all'aggiornamento del corpo docente;
h) consentono di acquisire, attraverso il consolidamento dei programmi di internazionalizzazione delle scuole, adeguate conoscenze in ordine alle lingue straniere, con particolare riferimento alle lingue parlate nell'Unione Europea e nei Paesi extraeuropei;
i) favoriscono le dotazioni strumentali per i laboratori linguistici, scientifici, artistici, nonché le dotazioni delle nuove tecnologie per l'acquisizione delle abilità informatiche e per l'applicazione di nuove metodologie di insegnamento;
j) incoraggiano la competizione intellettuale per ambiti scientifici tra gli studenti; k) promuovono ed incentivano la costituzione di reti tra scuole ed istituzioni formative;
1) prevedono iniziative di orientamento scolastico e professionale anche in raccordo con le Università calabresi, con la Formazione Professionale- e i servizi per l'impiego;
m) assicurano il sostegno alle Università ed alle iniziative di alta formazione in Calabria, ai sensi della L.R. 12-11-2004 n. 26;
n) promuovono stages formativi curriculari presso aziende private che svolgono attività produttive e presso istituzioni pubbliche;
o) prevedono, dopo aver prioritariamente soddisfatto le necessità di cui all'art. 5 lett. a), sostegni finanziari per gli studenti meritevoli delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado per il prosieguo degli studi e/o la frequenza di percorsi di approfondimento post scolastici e/o post universitari;
p) assicurano sostegni finanziari ad Istituti scolastici Statali e paritari, che abbiano ottenuto risultati superiori alla media, sulla base di classifiche elaborate dall'Ufficio Scolastico Regionale, per migliorare le attività didattiche e formative e per potenziare attrezzature e/o laboratori;
q) promuovono l'istituzione di corsi specialistici postuniversitari di interesse regionale.

Inoltre, la Regione:

1. definisce gli indirizzi ed i criteri per il funzionamento della rete scolastica e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
2. programma convegni, incontri, manifestazioni sui problemi didattico-formativi e di informazione anche d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale della Calabria, con altre Regioni, Enti, Associazioni regionali e nazionali di comprovata competenza;
3. potrà stipulare protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, le aziende sanitarie e ospedaliere, enti locali ed imprenditori al fine di agevolare i percorsi formativi degli alunni ricoverati in ospedale, ad integrazione di quanto disposto dalla normativa nazionale relativa alla didattica in ospedale;
4. sostiene progetti sperimentali di attività scolastiche ed extracurriculari presentati dagli Enti Locali per favorire la permanenza degli allievi e delle famiglie nelle zone montane interne e, comunque, svantaggiate.
5. Interviene per esigenze sopravvenute di carattere eccezionale, segnalate dai Comuni in relazione alla gestione di servizi previsti dalla presente legge.

Art. 11
Programmazione Regionale
Piano triennale per il diritto allo studio

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano triennale per il diritto allo studio, con lo scopo di indirizzare le azioni della Regione e coordinare gli interventi degli Enti locali e delle istituzioni scolastiche, determinando complessivamente le risorse finanziarie Regionali, che si aggiungono a quelle dello Stato e degli Enti locali, provvedendo, altresì, a raccordare le modalità di impiego. Il progetto di piano è redatto dal Dipartimento Istruzione, sulla base delle ricerche e delle analisi effettuate dal SRII, in relazione ai fabbisogni, alle criticità ed ai punti di forza in materia di istruzione, tenuto conto delle risorse finanziarie autonome, degli interventi previsti dalla programmazione comunitaria e delle ulteriori risorse reperibili attraverso la programmazione negoziata nazionale; il progetto di piano triennale viene sottoposto al parere obbligatorio del SRII. Nel piano triennale vengono regolamentate le procedure, si definiscono gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, i tempi, i livelli essenziali, gli standard qualitativi e le modalità attuative degli interventi, si determinano i criteri di assegnazione delle risorse, si individuano le forme di coordinamento con gli interventi dello Stato e dell'Unione Europea.
L'assegnazione delle risorse regionali avviene come contributo alle spese e dovrà tenere conto delle caratteristiche demografiche, geografiche, sociali ed economiche della realtà territoriale di riferimento, ponendo particolare attenzione ai piccoli Comuni, alle zone montane ed interne e alle aree caratterizzate da fenomeni di disagio sociale.
La Giunta Regionale, in accordo con le linee d'indirizzo e gli obiettivi del piano triennale per il diritto allo studio, definisce la proposta di Piano annuale degli interventi, dei cui contenuti si terrà conto ai fini della redazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria.
Il Piano annuale degli interventi è approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale a seguito della promulgazione della Legge Finanziaria regionale.

Art.12
Conferenza regionale per il diritto allo studio

La Regione, in applicazione del principio di partecipazione, convoca ogni tre anni e almeno 6 mesi prima della data di approvazione del piano triennale per il diritto allo studio, la Conferenza sul Diritto allo Studio, per analizzare il libro bianco della formazione, di cui al comma 9 dell'art. 4 della presente legge, al fine di elaborare il Piano triennale del diritto allo studio.
A tale scopo, la Regione attiva le competenti sedi di concertazione, coinvolgendo gli Enti locali, le Province, le istituzioni scolastiche, l'Università, l'USR, le parti sociali, i rappresentanti del CREL, i rappresentanti del terzo settore, le consulte del mondo della scuola, le associazioni di famiglie e quelle degli studenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 13
Borse di studio

Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione degli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione, la Regione, ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 e del DPCM 14 febbraio 2001, n. 106, assegna le borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per l'istruzione dei figli.
Le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta Regionale, vengono attribuite agli alunni meritevoli che versano in condizioni di disagio economico certificate e verificate.
La situazione reddituale annua per l'identificazione del nucleo familiare avente diritto è determinata secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e le borse di studio sono erogate secondo le disposizioni ministeriali. La Regione, per la gestione dei contributi, si avvale della collaborazione dei Comuni e delle istituzioni scolastiche.
La Regione può erogare borse di studio, per solo merito eccezionale agli studenti residenti in Calabria e che frequentano le scuole secondarie superiori della Regione, dell'importo stabilito con atto della Giunta Regionale, secondo i criteri individuati da regolamento regionale.
La Giunta regionale, per le borse di studio di cui al precedente comma, definisce:

a) l'entità del contributo differenziato per fasce di reddito;
b) i livelli di merito per concorrere all'erogazione;
c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare al quale appartiene l'alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.

I beneficiari di tali borse continuano ad usufruirne anche negli anni successivi, fino al completamento del percorso formativo, eventualmente anche universitario, se permangono i requisiti di merito eccezionale.
Il contributo per l'eccezionale merito scolastico è cumulabile con una eventuale altra borsa di studio.

Art. 14
Azioni regionali per gli alunni disabili

La Regione e gli enti locali promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, interventi diretti per garantire l'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti con disabilità che, a causa di deficit fisici, psichici, sensoriali, trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
La Regione promuove azioni sperimentali da realizzarsi con la partecipazione dei Comuni, delle istituzioni scolastiche, dei servizi sanitari, socio-assistenziali e dei soggetti del terzo settore.
In particolare, i Comuni, nell'ambito delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato, provvedono ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso il servizio di trasporto, la fornitura di materiale didattico e strumentale, nonché l'assegnazione di personale aggiuntivo provvisto di requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

Art. 15
Misure per elevare i livelli minimi essenziali dell'istruzione

La Regione finanzia corsi proposti da istituzioni scolastiche finalizzati ad elevare i livelli minimi essenziali dell'istruzione, a prevenire la dispersione scolastica, a favorire l'apprendimento degli alunni in condizione di disagio ed a consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi. I corsi devono potenziare le conoscenze delle lingue straniere, anche orientali, delle culture e tradizioni regionali, della gnoseologia e della logica, della cittadinanza e della legalità costituzionale, delle arti e delle letterature, delle scienze e delle tecnologie.
Le istituzioni scolastiche per l'attivazione dei corsi recluteranno le docenze dalle graduatorie annuali degli Uffici Scolastici Provinciali della Calabria ad esaurimento, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 16
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge si fa fronte con le risorse finanziarie autonome messe a disposizione annualmente con Legge Regionale di bilancio, con le risorse provenienti dai trasferimenti dello Stato in materia di Diritto allo Studio e con le risorse dell'Unione Europea in materia di istruzione. La Regione istituisce una Unità Previsionale di Base - Fondo Unico Regionale - per la Istruzione, Educazione ed Orientamento Permanente, dove vengono allocate tutte le risorse Europee, Nazionali e Regionali previste nel Bilancio Triennale ed Annuale della Regione, per finanziare il Piano Triennale ed i Piani Annuali, di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 17
Abrogazioni

E' abrogata la legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 e le altre normative incompatibili con la presente.

Art. 18
Norme transitorie

Vengono fatti salvi le procedure ed i programmi avviati all'atto di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19
ENTRATA IN VIGORE

La presente legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.