Proposta di legge n. 122/9^

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003 è così modificato:

"Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

 

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;

c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;

d) i richiedenti asilo, fatte salve le competenze dello Stato;

e) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)".

 

2. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003, le parole "I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1" sono così modificate: "I soggetti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma l".