Proposta di legge n. 120/9^

Relazione illustrativa

 

La nuova legge a favore dell'integrazione

Ad oltre vent'anni di distanza dalla precedente legge regionale in materia di immigrazione (1.r. 9 aprile 1990, n. 17) è stato presentato in Consiglio un nuovo testo di legge dal titolo "Norme a sostegno dell'accoglienza, dell'integrazione partecipe e della tutela dei cittadini stranieri immigrati nella Regione Calabria".

Il progetto di legge disciplina una vasta pluralità di interventi, assai eterogenei tra loro e volti a promuovere su diversi ambiti l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati in Calabria. La legge proposta ha un carattere di estrema trasversalità, toccando materie ed ambiti differenti: dalle politiche abitative regionali alle misure contro lo sfruttamento, dagli interventi di sostegno al lavoro autonomo ai contributi a favore dell'associazionismo. Si tratta inoltre di una legge che impone principi e regole di carattere generale e che rinvia, per una dettagliata regolamentazione, ad atti amministrativi successivi e ad altre leggi regionali.

La "rafia" della nuova legge

Per procedere alla redazione di una clausola valutativa da introdurre in una legge così complessa e di portata tanto ampia, occorre dapprima ricostruire la "ratio" stessa della legge e quindi definire che cosa si intenda in questo particolare contesto con l'espressione "sostenere l'integrazione partecipe". Si tratta di rispondere a domande del tipo: quali sono le concrete finalità che la Regione intende perseguire con questa legge? Quali sono i problemi più rilevanti, legati al fenomeno migratorio, sui quali la legge interviene? Attraverso quali strumenti la Regione intende incidere su tali problemi? Quali risultati è ragionevole attendersi dall'attuazione della legge?

Una lettura analitica del testo legislativo consente di riconoscere tre principali categorie di problemi che stanno alla base degli interventi promossi da questo progetto di legge.

Discriminazione e sfruttamento

Il primo problema riguarda l'esistenza di situazioni di grave discriminazione e sfruttamento, strettamente connesse alla condizione di immigrato. Una parte degli immigrati vive infatti in condizioni non solo di povertà o di disagio economico, ma di forte emarginazione sociale. Sotto molti aspetti il cittadino straniero immigrato è un soggetto assai più debole rispetto agli altri cittadini: a volte per il modo irregolare con cui è entrato nel Paese, quasi sempre per il fatto di provenire da nazioni economicamente molto povere, egli può essere facilmente ostaggio della criminalità organizzata, oppure diventare oggetto di sfruttamento lavorativo o di altro tipo. Per affrontare tali problemi il nuovo testo di legge promuove una serie di interventi specifici. Ad esempio all'art. 13 (Misure contro la discriminazione) e all'art.16 (Programma di protezione e integrazione sociale) sono previsti interventi finalizzati a garantire assistenza agli immigrati vittime di vessazioni, abusi o sfruttamento.

Accesso ai servizi

Il secondo problema riguarda l'esistenza di ostacoli che non consentono ai cittadini immigrati di avere pieno accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Una parte degli immigrati, pur avendone diritto, non usufruisce di alcuni servizi e contributi pubblici a causa di barriere ed impedimenti di diversa natura (scarsa informazione, difficoltà nella comprensione della lingua italiana, diffidenza verso le istituzioni, elevati costi burocratici,...). In questo caso la finalità della legge è di garantire pari opportunità di accesso ai cittadini stranieri immigrati a determinati servizi, già erogati al resto della popolazione: abitazioni pubbliche (art.14), contributi socio-assistenziali (art.15), assistenza sanitaria (arti. 7), servizi educativi (art. i 8), formazione professionale (art.19).

Partecipazione e conoscenza reciproca

Il terzo problema è determinato da un'insufficiente partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e dalla scarsa conoscenza reciproca delle diverse identità presenti all'interno dello stesso territorio. La convivenza tra culture diverse può creare diffidenza, conflitto, intolleranza. In effetti la massiccia presenza di immigrati in un territorio può essere vissuta dagli altri cittadini come una seria minaccia all'integrità culturale della comunità. Nello stesso tempo i cittadini stranieri, portatori di valori e stili di vita differenti, possono sentirsi non compresi o non pienamente accettati dalla collettività locale e di conseguenza assumere atteggiamenti di chiusura. Tali situazioni, se lasciate degenerare, possono sfociare in forti contrapposizioni e aperti contrasti. Il progetto di legge prevede un'ampia categoria di interventi con l'obiettivo di migliorare le modalità di comunicazione e conoscenza reciproca tra le differenti identità culturali di cui si compone la comunità regionale. A tale categoria possono essere ascritti i seguenti interventi: la promozione di percorsi partecipativi e di rappresentanza presso le istituzioni locali (art.12, comma 1); l'istituzione di consulte provinciali, zonali e comunali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (art.12, comma 2); l'avvio e l'implementazione di centri interculturali, o lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi legati all'immigrazione, o ancora di iniziative culturali, artistiche e sportive che vedano la partecipazione di persone di diversa nazionalità (art.21); i contributi ad associazioni di cittadini stranieri immigrati che svolgono funzioni culturali, sociali o assistenziali (art. 22).

Tre "popolazioni" di possibili destinatari

Dalla definizione dei tre diversi problemi sui quali il progetto di legge interviene, è possibile quindi riconoscere tre "popolazioni" di potenziali destinatari degli interventi, che presentano condizioni e caratteristiche diverse. Per ciò che concerne la prima area d'intervento, il progetto di legge tocca una porzione ridotta dell'insieme di immigrati, e più precisamente coloro che hanno subito, o sono nelle condizioni di subire, discriminazioni e gravi soprusi. Nel secondo caso la platea dei possibili destinatari si allarga notevolmente ed include tutti gli immigrati che hanno i requisiti necessari per accedere a singoli servizi o contributi pubblici, relativi soprattutto a politiche di welfare. Nel terzo caso, infine, la platea dei potenziali destinatari è ancora più vasta; essa comprende non solo tutti i cittadini stranieri immigrati, ma anche il resto dei cittadini in quanto destinatari di informazioni e nuove conoscenze sul fenomeno dell'immigrazione e partecipanti di iniziative di scambio, confronto e mediazione. Tale distinzione è il fondamentale punto di partenza per comprendere quali sono i comportamenti che la legge intende stimolare sulle diverse categorie di destinatari e quindi per elaborare le possibili domande su attuazione ed effetti.

Le domande su attuazione ed effetti

Una volta riconosciuta la natura dei problemi che motivano il progetto di legge, è necessario individuare gli elementi che possono essere oggetto di controllo e valutazione da parte del Consiglio regionale e formulare su tali elementi alcune "ragionevoli" domande, suscettibili di ottenere risposte fondate sulla raccolta di qualche evidenza empirica. Questo passaggio è il cuore del processo di costruzione di una clausola valutativa. Si tratta di compiere un'opera di selezione dei quesiti che sembrano più rilevanti per comprendere in che modo è stata attuata la legge e quali risultati abbia prodotto. Di seguito sono descritti, in termini molto sintetici, i contenuti delle singole domande.

Il primo e l'ultimo quesito (punti A ed F della clausola) sono di portata generale. Con il primo quesito il Consiglio regionale chiede di avere informazioni sull'evoluzione del fenomeno migratorio in Calabria e sulle condizioni di vita dei cittadini stranieri immigrati. L'obiettivo è capire se, in un periodo di 5/6 anni, a cavallo dell'entrata in vigore della legge, le dimensioni di un fenomeno percepito come problematico sono cambiate e in quale direzione è avvenuto tale cambiamento. La risposta a tale quesito non è un giudizio sul successo della legge nell'affrontare i problemi legati all'immigrazione (che, come è ovvio, possono variare in un senso o nell'altro indipendentemente dall'intervento pubblico), ma più semplicemente una descrizione dell'andamento di un fenomeno che è alla base dell'esistenza stessa della legge. Nell'ultimo quesito l'intento è invece raccogliere opinioni e punti di vista di alcuni testimoni qualificati, che possono offrire al Consiglio nuovi elementi di conoscenza sull'attuazione delle misure previste dalla legge e sui risultati da queste raggiunte. L'idea è di usare questo canale per consentire al Consiglio di intercettare informazioni di "prima mano" su eventuali criticità emerse nella fase d'implementazione dei diversi interventi. Il quesito al punto B della clausola è strettamente connesso alla prima area d'intervento. Da un lato infatti si richiede una descrizione del problema di discriminazione/sfruttamento e la sua diffusione all'interno del territorio regionale; dall'altro si chiede conto dello sforzo effettuato dal sistema pubblico regionale per affrontare il problema in questione. Il punto C riguarda uno degli aspetti fondamentali della legge: la garanzia di pari opportunità di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. A distanza di qualche anno dall'istituzione di nuove procedure ed interventi finalizzati a garantire tale accesso, può essere opportuno domandarsi se e in che misura ciò è davvero avvenuto e quanti sono coloro che continuano a rimanerne esclusi. I quesiti ai punti D ed E affrontano il terzo problema: la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale e la conoscenza reciproca delle identità culturali presenti. Il quesito D intende verificare quale concreta attuazione sia stata data agli interventi previsti dalla legge; il quesito E indaga le percezioni e gli atteggiamenti dei cittadini rispetto al fenomeno dell'immigrazione.

Come le informazioni arrivano in Consiglio

Oltre a definire i quesiti che dovrebbero orientare la successiva attività di "rendicontazione", la clausola individua la Giunta regionale quale soggetto collegiale responsabile di informare il Consiglio sulle modalità d'attuazione della legge e sui risultati ottenuti. La novità consiste nell'assegnare alla Giunta il compito di presentare, a tre anni dall'entrata in vigore della legge, una relazione alla Commissione consiliare competente. La clausola identifica così un momento istituzionale certo, la presentazione in Commissione, durante il quale si svolgerà un primo confronto sugli esiti delle analisi condotte. L'ultimo comma riconosce che un'attività di raccolta ed analisi di informazioni comporta necessariamente dei costi per i soggetti coinvolti nel processo di rendicontazione, e quindi, se si intende dare inizio a tale processo, occorre prevedere uno stanziamento di risorse finanziarie adeguato a questo scopo.

 

CAPO I

PRINCIPI, GENERALITA' E DESTINATARI

 

Art. 1

(Principi generali e finalità)

 

1. La Regione Calabria, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ispirandosi ai principi ed ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo", della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", all'attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, agli impegni assunti con la Carta europea dei diritti dell'uomo ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa, in raccordo con le disposizioni della legge regionale del 26/11/2003 n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) e della legge regionale del 12/6/2009 n. 18 (Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi, presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. La legislazione regionale, ispirandosi all'articolo 3 della Costituzione, è finalizzata al contrasto e al superamento dei fenomeni di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una società multiculturale.

3. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione della parità di genere ed al principio di indirizzare l'azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.

4. In conformità ai principi del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate:

 

a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico;

b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;

c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

 

5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema di tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalità:

 

a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;

b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;

c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;

d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d'origine;

e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire peri cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;

f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;

g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;

h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;

i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;

1) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;

m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;

n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;

o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;

p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;

q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;

r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.

 

Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:

 

a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;

b) i richiedenti asilo, fatte salve le competenze dello Stato;

c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

 

2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del d.lgs. 286/1998, nonché ai minori stranieri non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

3. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì agli stranieri in attesa del rinnovo dei documenti di soggiorno o della conclusione di eventuali procedimenti di regolarizzazione previsti dalla normativa statale vigente, nei limiti e secondo le modalità in detta normativa statale stabiliti.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

 

CAPO II

RIPARTIZIONE ISTITUZIONALE DELLE FUNZIONI

E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ

 

Art. 3

(Funzioni della Regione)

 

1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatorie attribuite alle Province ed ai Comuni ai sensi degli articoli 4 e 5.

2. Il Consiglio regionale approva:

 

a) su proposta della Giunta, il programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma, formulato sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, di cui all'articolo 6, e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al successivo comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all' 18 della legge regionale n. 23 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai capi IV e V della presente legge;

b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le previsioni dei Capi IV e V, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.

 

3. Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale, competono le seguenti funzioni:

 

a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5;

b) concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e di riqualificazione urbana, ai sensi dell'articolo 14;

c) erogazione dei contributi per l'attuazione dei piani e dei programmi di cui agli articoli 4 e 15;

d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi dell'articolo 16;

e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 17;

f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell'articolo 5;

g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi educativi, ai sensi dell'articolo 18;

h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 19;

i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 20;

j) promozione di interventi d'integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);

k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 22;

1) promozione di iniziative per il volontario rientro nei paesi d'origine, ai sensi dell'articolo 23.

 

4. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio. La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, svolge le seguenti funzioni:

 

a) predispone un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;

b) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di ambito locale, dati ed informazioni utili nell'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;

c) svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, nonché della indicazione annuale delle quote necessarie al proprio territorio, con riferimento al triennio successivo, anche al fine della definizione del rapporto previsto all'art. 21 comma 4 ter del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

d) svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri istituiti ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell' articolo 1, comma 5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche.

 

5. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.

 

Art. 4

(Funzioni delle Province)

 

1. Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

 

a) partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 23 del 2003, in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di coordinamento, monitoraggio e predisposizione di specifici piani e di programmi provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;

b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini stranieri immigrati;

c) concedono i contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 21;

d) esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita dalla presente legge.

 

Art. 5

(Funzioni dei Comuni)

 

1. I Comuni, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di Comuni, disciplinate dalla legge regionale del 24 novembre 2006, n. 15 (Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni.), le seguenti funzioni:

 

a) concorrono alla definizione del piano di investimento dei piani di zona, in conformità alla legge regionale n. 23 del 2003, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto al successivo articolo 12 in materia di politiche abitative;

b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte dei cittadini stranieri immigrati, anche attraverso l'istituzione degli organi di cui all'articolo 12;

c) programmano e realizzano i progetti d'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;

d) concorrono alla realizzazione del programma di protezione ed integrazione sociale di cui all'articolo 15;

e) concorrono alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali. Il concorso è garantito dal Comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal Comune ove è avvenuto il decesso.

 

2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell' articolo 118 della Costituzione, compete ai Comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

 

CAPO III

ORGANI REGIONALI

 

Art. 6

(Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati)

 

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

2. La Consulta è composta da:

 

a) l'assessore regionale competente o suo delegato;

b) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;

c) un rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;

d) un rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;

e) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) regionale;

f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni etniche iscritte al registro di cui all'articolo 10, fino ad un massimo di tre;

g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni multietniche iscritte al registro di cui all'articolo 10, fino a un massimo di tre;

h) un rappresentante delle associazioni di volontariato impegnate nel settore dell'immigrazione, iscritte all'albo regionale delle regionale di volontariato, designato dalla Consulta di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato).

i) un rappresentante per le imprese industriali, agricole, artigiane, delle cooperative, del commercio, del turismo e dei servizi, designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale o suo delegato;

k) un rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, individuato su indicazione del Ministero dell'interno;

1) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

 

3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e delle Prefetture, nonché di altre istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

4. La Consulta è costituita entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta medesima e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

5. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 le designazioni dei rappresentanti di rispettiva competenza, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, fatte salve le successive integrazioni, alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute e ne convoca la prima riunione.

6. I componenti che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

 

Art. 7

(Organi e funzionamento della Consulta)

 

1. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, immigrati, tra i rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere f) e g).

2. Il Presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo impedimento tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

3. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.

5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione.

6. La partecipazione ai lavori della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

 

Art. 8

(Compiti della Consulta)

 

1. La Consulta esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale e in particolare:

 

a) formula proposte propedeutiche alla stesura del programma di cui all'articolo 3, comma 2;

b) esprime su richiesta pareri in ordine alle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;

c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;

d) collabora con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali al monitoraggio del fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;

e) formula proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti           per la tutela degli immigrati e delle loro famiglie;

f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);

g) propone l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione.

 

2. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998.

 

Art. 9

(Conferenza strategica sull'immigrazione)

 

1. Al fine di definire le strategie generali delle politiche migratorie regionali ed attuare un coordinamento permanente dei migranti, la Regione convoca almeno ogni tre anni una Conferenza strategica sull'immigrazione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, quale luogo aperto di confronto e scambio fra tutti i cittadini immigrati ed i cittadini italiani, anche emigrati, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni del Terzo Settore, le rappresentanze del mondo economico e sindacale.

2. La Conferenza strategica sull'immigrazione affronta in sessioni plenarie e gruppi di lavoro, temi specifici o argomenti di rilevante interesse per la definizione delle linee di programmazione, che possono essere proposti dalla Giunta regionale, dalla Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, dalle organizzazioni del Terzo Settore, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Art. 10

(Registro regionale delle associazioni degli immigrati)

 

1. Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito il registro regionale delle associazioni degli immigrati.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale.

3. L'iscrizione al registro è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali.

 

Art. 11

(Difesa civica)

 

1. Gli immigrati hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici della Regione e degli enti locali.

 

CAPO IV

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE, ALLE MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE, ALLE POLITICHE ABITATIVE, ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, ALL'ASSISTENZA SANITARIA

 

Art. 12

(Partecipazione e rappresentanza a livello locale)

 

1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati.

2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte provinciali, zonali, comunali, anche in corrispondenza delle associazioni intercomunali delle comunità montane e delle unioni di comuni per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.

 

Art. 13

(Misure contro la discriminazione)

 

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento ira le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 14.

2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", inerente la non discriminazione, istituisce un Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3.

3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure.

4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.

5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.

 

Art. 14

(Politiche abitative)

 

1. Regione promuove politiche abitative a favore degli immigrati come parte integrante delle politiche di accoglienza, attraverso le seguenti forme di intervento:

 

a) centri di accoglienza, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del d.lgs. 286/1998;

b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del d.lgs. 286/1998;

c) accesso da parte dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale agli alloggi in proprietà o in locazione e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani;

d) attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadini stranieri immigrati;

e) promozione di iniziative dei datori di lavoro nel settore abitativo, in forma singola o organizzati in sistemi locali di imprese, che siano dirette ad ampliare e migliorare l'offerta abitativa a favore dei lavoratori, italiani e stranieri, delle proprie aziende.

 

2. I centri di accoglienza di cui al comma 1, lettera a) sono destinati anche a consentire l'alloggio temporaneo a quanti necessitino di soccorso ed assistenza o siano in condizioni di disagio.

3. I servizi di agenzia sociale di cui al comma 1, lettera d) riguardano l'intermediazione per agevolare l'accesso alle locazioni abitative, il recupero e l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di cittadini italiani e cittadini stranieri immigrati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del d.lgs. 286/1998.

4. Le agenzie sociali operano in coordinamento e collaborazione con la rete regionale dei servizi socio-assistenziali e con le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.P.). La Regione può disciplinare con specifico atto le modalità organizzative relative all'esercizio delle funzioni attribuite alle agenzie sociali.

5. Nell'attuazione delle politiche abitative, le A.T.E.R.P. , le Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera.

6. La Regione, in sede di approvazione dei requisiti e dei criteri per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.

7. La Regione determina con proprio atto amministrativo i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza e degli alloggi sociali in forma collettiva di cui al comma 1, e stabilisce altresì i vincoli di destinazione d'uso.

 

Art. 15

(Programmi provinciali per l'integrazione sociale)

 

1. Per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la Regione eroga contributi nell'ambito delle risorse di cui all' articolo 34 della legge regionale n. 23 del 2003.

 

Art. 16

(Programma di protezione ed integrazione sociale)

 

1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori.

 

Art. 17

(Assistenza sanitaria)

 

1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni previste agli articoli 34 e 35, comma i , del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono garantiti gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, nei termini e nelle modalità disciplinati dalle suddette norme nazionali.

2. Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio¬sanitari attenti alle differenze culturali. È altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e promuove interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio.

4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.

 

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, DIRITTO ALLO STUDIO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, INSERIMENTO LAVORATIVO, INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

 

Art. 18

(Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio)

 

1. I minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio).

2. La Regione promuove, in collaborazione con gli Enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine..

3. La Regione assume il tema dell'integrazione dei bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di qualificazione della scuola dell'infanzia.

4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove ed attua iniziative che favoriscano:

 

a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;

b) l'educazione interculturale;

c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue- e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.

 

Art. 19

(Istruzione e formazione professionale)

 

1. I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo nel rispetto dell'articolo 11 del D.lgs 140 del 2005, hanno diritto alla formazione professionale ed all'istruzione in condizioni di parità con gli altri cittadini. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono:

 

a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro;

b) corsi di formazione per l'organizzazione delle attività delle associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente iscritte al registro di cui all'art. 10 della presente legge;

c) programmi per l'attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

2. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli, delle professionalità e delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.

 

Art. 20

(Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali)

 

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali. La Regione e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

2. La Regione e le Province sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale od in forma cooperativa.

3. La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad affrontare congiuntamente il tema abitativo ed i percorsi di inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi concordemente dalle parti sociali e dagli Enti locali territorialmente competenti, sono definiti tramite specifici accordi con i soggetti interessati che assumono obblighi per la loro realizzazione.

 

Art. 21

(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)

 

1. La Regione e gli Enti locali, ai fini dell'integrazione e dello sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:

 

a) la realizzazione ed il consolidamento di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione sociale;

b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;

c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine ed a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo;

d) l'avvio od il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale;

e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate alla individuazione ed alla valorizzazione di una specifica professionalità volta a garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti, sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;

f) la formazione degli operatori preposti alle relazioni con i cittadini stranieri, finalizzata a garantire pari condizioni di accesso ai servizi.

 

Art. 22

(Contributi ad associazioni per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati)

 

Le Province, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla presente legge e da associazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995-, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato).

 

Art. 23

(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

 

1. La Regione e gli Enti locali, tramite la partecipazione ai programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e nell'ambito degli interventi di attuazione della normativa regionale vigente in materia, promuovono iniziative, anche con il sostegno di progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nei Paesi d'origine.

2. La Regione e gli Enti locali, a tale fine, incentivano la formazione per l'acquisizione od il perfezionamento delle necessarie professionalità, nell'ambito dell'attuazione della legislazione regionale in materia di formazione professionale.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

Art. 24

(Clausola valutativa)

 

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

 

a) qual è stata l'evoluzione del fenomeno migratorio in Calabria e come sono cambiate le condizioni di vita dei cittadini stranieri immigrati;

b) qual è la situazione in termini di discriminazione e sfruttamento di cittadini stranieri immigrati e quali interventi sono stati messi in opera sul territorio regionale per contrastare e correggere tali fenomeni;

c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto accesso ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;

d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio;

e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i cittadini riguardo il fenomeno dell'immigrazione;

f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonché dei soggetti che operano nel settore, circa l'efficacia degli interventi previsti dalla legge.

 

2. Per le attività di raccolta .ed analisi delle informazioni sono stanziate risorse adeguate.

 

Art. 25

(Norme transitorie)

 

1. Nelle more della costituzione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è approvato prescindendo dalle proposte ed osservazioni previsti all'articolo 8, comma 1, lettera a).

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 4, in sede di prima nomina, la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenza del successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente legge.

3. Nelle more della costituzione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, continua ad operare la Consulta di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 17 del 1990.

4. Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 17 del 1990 nel testo previgente le modifiche ed abrogazioni apportate dalla presente legge.

 

Art. 26

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie od istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.).

 

Art. 27

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.