Proposta di legge n. 115/9^

RELAZIONE

 

La Legge Regionale n. 11 del 23 luglio 2003 disciplina l'attività dei consorzi di bonifica con la finalità principale di tutelare il territorio rurale, attraverso opere di progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di carattere ambientale. La normativa conferisce la qualità di consorziati-contribuenti a tutti i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito del comprensorio di bonifica e disciplina l'ammontare delle quote di contributo dovute da ogni consorziato per il funzionamento dell'ente che, sulla base di quanto prescritto alla lettera a) del comma I dell'art. 23, deve essere versato indipendentemente dal beneficio fondiario tratto dall'opera di bonifica effettuata.

L'abolizione di parte del testo di questo articolo consente di sottrarre dall'obbligo di versamento del contributo al Consorzio di bonifica, quei consorziati che dalle opere dell'ente non traggono alcun tipo di beneficio.

 

 

All'art. 23 della Legge Regionale n. 11 del 23 luglio 2003, la lettera a) del comma 1 e sostituita con il seguente testo:

a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali.