Proposta di legge n. 101/9^
RELAZIONE
Lo strumento del credito d'imposta e stato introdotto in Italia con la legge n. 488/1998, che prevedeva sgravi per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nelle imprese operanti nelle aree di crisi, e con la legge n. 388/2000. Questa ultima a differenza della prima, che prevedeva l'accesso al contributo solo per le imprese che operavano in alcuni territori con particolari condizioni, fissava condizioni di accesso molto generali, di conseguenza la platea dei potenziali destinatari era particolarmente ampia, così come nel caso previsto nella finanziaria regionale. Lo strumento, che prevedeva uno sgravio contributivo davvero sostanzioso, pari al 30% del costo del lavoro nel Mezzogiorno e al 16% nel Centro-Nord, ebbe un successo straordinario e determino una riduzione del gettito fiscale più ampia del previsto e a livello nazionale e sospeso dal 2002. Con il presente progetto di legge diventa operativo a tutti gli effetti nella Regione Calabria il credito d'imposta come strumento di contrasto alla crisi e di rilancio per lo sviluppo delle imprese calabresi e si affianca alle altre iniziative messe a punto, in questo ultimo periodo, sugli incentivi finalizzati alla ristrutturazione finanziaria delle PMI calabresi e sui Pacchetti Integrati di Agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese esistenti.
Il credito d'imposta regionale e uno strumento agevolativo di tipo automatico che consiste nel concedere uno sconto sulla tassazione complessiva delle imprese che effettuano investimenti sul territorio regionale.
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta per nuovi investimenti o nuove assunzioni, concesso nel rispetto dei criteri e dei limiti di aiuto stabiliti dalla Commissione Europea. Il Credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi e finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno e lo sviluppo delle imprese sul territorio regionale ed affrontare situazioni di carattere congiunturale. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni, anche nella forma di locazione finanziaria, di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi destinati a strutture produttive gia esistenti o che vengano impiantate sul territorio regionale.
Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e finalizzato a favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro. Viene concesso alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. L'agevolazione e concessa per ciascun lavoratore assunto, e per ciascun mese, in incremento rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei due anni precedenti la data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Destinatari dell'agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla .natura giuridica assunta, consistenti nelle imprese che effettuano nuovi investimenti nel territorio regionale.
L'agevolazione viene calcolata in percentuale dei nuovi investimenti produttivi materiali e immateriali nuovi acquisiti, anche nella forma della locazione finanziaria (leasing), e destinati a strutture produttive gia esistenti o che vengano impiantate sul territorio regionale. Ai fini della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione, la Regione Calabria stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, che disciplinerà i rapporti tra i due enti, le modalità, le procedure di accesso, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo.
Il progetto di legge consta di 4 titoli e di n. 8 articoli cos^ distribuiti:
Titolo I - aspetti generali: Art. 1 - Oggetto; Art. 2 - Soggetti destinatari; Art. 3 - Oggetto dell'agevolazione; Titolo II-- ambiti di- applicazione - condizioni di ammissibilità: Art. 4 - Credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi; Art. 5 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione; Titolo III - Procedure sanzionatorie: Art. 6 - Rideterminazione e recupero dell'agevolazione - Revoca; Titolo IV - Disposizioni finanziarie e finali: Art. 7 - Norma finanziaria; Art. 8 - Norma finaleRelazione economico - finanziaria
All'attrazione della presente legge relativa al regime di aiuto regionali si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti alla Funzione obiettivo 2.1.01 - Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese - UPB 2.1.01.01 - Sviluppo -imprenditoriale locale; 2.1.01.01.01 Interventi mirati alla crescita ed alla competitività delle imprese esistenti, al sostegno alla nascita di nuove imprese, alla riqualificazione del sistema dei servizi reali e dei mercati finanziari, alla modernizzazione dei settori commerciali.
TITOLO I
ASPETTI GENERALI
Art. 1
Oggetto1. La Regione Calabria, in conformità dei principi costituzionali, di cui all'art. 117, in attuazione del D.Lgs. n. 123/1998 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese") e D.Lgs. n. 241/1997 ("Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e. dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni") e della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato alle imprese, promuove azioni di sviluppo del sistema produttivo regionale mediante l'istituzione di regimi di aiuto alle imprese.
2. La presente legge disciplina lo strumento del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico di programmazione regionale, con gli indirizzi urbanistico-territoriali, diretto a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno e allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale.Art. 2
Soggetti destinatari1. 1 soggetti, destinatari delle agevolazioni della presente legge, sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti sul territorio regionale.
2. Sono escluse dall'accesso alle agevolazioni, le imprese in difficoltà finanziaria.Art. 3
Oggetto dell'agevolazione1. Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dai soggetti di cui al precedente art. 2, consistenti nell'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui al T.U. delle imposte sui Redditi, artt.102 e 103 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (di seguito TUIR), destinati a strutture produttive gia esistenti o che vengano impiantate sul territorio regionale.
2. Vengono esclusi, dalle agevolazioni., i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al D.lgs. n. 285/1992, art. 54, comma 1, lett. a) e m).
3. Gli investimenti, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere effettuati nel periodo d'imposta fissato nell'apposito disciplinare adottato dall'Amministrazione Regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.
4. L'Assessore, presenta, contestualmente al disciplinare, ogni anno entro il 30 novembre alla Giunta Regionale una relazione sui risultati ottenuti dalle azioni prodotte dagli aiuti regionali, al fine di consentire la valutazione complessiva del sistema e di procedere alla razionalizzazione degli stessi, attraverso l'individuazione dei settori cui destinare le risorse regionali per l'anno successivo.
5. La relazione e il disciplinare vengono trasmessi alla Commissione consiliare competente.TITOLO II
AMBITI DI APPLICAZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Art. 4
Credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi1. I1 credito d'imposta regionale, per nuovi investimenti produttivi, e finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno e allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale.
2. Alle imprese che effettuano nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale, tra quelli individuati nel precedente art.3, sono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, di cui, rispettivamente agli artt. 4 e 7 del D.lgs. n. 123/1998, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
3. Gli investimenti, di cui al comma 2, sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo diminuito del valore delle cessioni e delle dismissioni effettuate relativamente a beni di investimento della stessa struttura produttiva.
4. L'agevolazione e determinata in misura proporzionale al valore degli investimenti eseguiti, in ciascun periodo d'imposta, ed e utilizzabile con le modalita previste dal decreto legislativo n. 123/1998, art. 7, commi 3 e 4. La misura dell'agevolazione e differenziabile in riferimento ai settori o agli ambiti territoriali d'intervento, in ragione di priorita e indirizzi adottati nel disciplinare.
5. I soggetti, che intendano utilizzare l'agevolazione, inoltrano apposita richiesta al soggetto competente, indicato nel disciplinare, secondo le modalità indicate.
6. Le richieste verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai fini della verifica dell'ammissibilità delle stesse, in ordine alla conformità dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali degli istanti, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
7. La fruizione del beneficio fiscale e subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, individuato ai sensi dell'art. 109 del TUIR.
8. L'agevolazione e fruibile nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare, di cui al comma 2 del precedente art. 3. L'agevolazione e utilizzabile ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 123/1998, art. 7, commi 3 e 4 a decorrere dalla data di effettuazione dell'investimento, nel caso di credito d'imposta, o dalla data di concessione, nel caso di bonus fiscale.
9. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di cui alla presente legge, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite, previa stipula di apposita convenzione tra la Regione Calabria, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.Art. 5
Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazionel. Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e finalizzato a favorire:
a) l'incremento dell'occupazione stabile;
b) la creazione di nuove opportunità d'inserimento duraturo nel mondo del lavoro.2. Alle imprese che attuano le disposizioni di cui al comma precedente, vengono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nelle forme del credito d'imposta o bonus fiscale di cui al D.lgs. n. 137/1998, artt. 4 e 7, nel rispetto dei limiti d'intensita stabiliti dalla Commissione europea.
3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per ogni singolo settore d'intervento e per alcune tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica.
4. L'agevolazione e concessa per ogni lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato, in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato, mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. L'agevolazione e concessa anche per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, secondo la regola de minimis. In nessun caso puo essere agevolata la mera conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato, in quanto gli artt. 6 e 9, Reg. CEE 2204/2202, prevede che in tale circostanza, gli aiuti, sono soggetti alla procedura di notifica di cui all'art.88, parag. 3, Trattato CE. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione e mantenute per un periodo di almeno tre anni.
5. L'agevolazione e determinata in misura proporzionale ai costi salariali connessi ai posti di lavoro creati secondo quanto disposto dal comma 4 per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. La misura dell'agevolazione e differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilita e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento. Esso e utilizzabile, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondoo le modalita previste dal.D.lgs. n. 123/1998, art. 7, commi 3 e 4.
7. La normativa impone, inoltre, l'adeguamento alle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unita lavorative che non danno diritto al credito d'imposta, nonché alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti dispositivi.
8. Al fine di contrastare riduzioni fittizie della base occupazionale, le imprese non devono aver ridotto il livello occupazionale nel periodo annualmente previsto nel disciplinare di cui all'art. 3, comma 2, per motivi diversi dal pensionamento, dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa, decesso o grave malattie del dipendente.
9. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Calabria, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.TITOLO III
PROCEDURE SANZIONATORIE
Art. 6
Rideterminazione e recupero dell'agevolazione - Revoca1. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla presente legge per la fruizioni del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate procede alla rideterminazione e al recupero dell'importo indebitamente fruito secondo quanto previsto nella convenzione di cui ai precedenti artt. 4 e 5 della presente legge.
2. La Regione, ferme restando le misure sanzionatone previste dalla normativa e riportate nella convenzione, provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:a) violazione delle norme sulla cumulabilità;
b) insussistenza delle condizioni previste dalla legge;
c) investimenti realizzati che non risultavano funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo;
d) falsità della documentazione e delle dichiarazioni prodotte;
e) utilizzo del credito d'imposta oltre i limiti e le misure consentite.3. Si provvede, altresì, alla revoca totale o parziale in ogni altro caso non contemplato nella presente legge, ma previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di regime di aiuto.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIA
Art. 7
Norma finanziariaPer l'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti all'UPB 2.1.01.01 - Sviluppo imprenditoriale locale.; 2.1.01.01.01 Interventi mirati alla crescita e alla competitività delle imprese esistenti, al sostegno alla nascita di nuove imprese, alla riqualificazione del sistema dei servizi reali e dei mercati finanziari, alla modernizzazione dei settori commerciali.
Art. 8
Norma finaleLa presente legge verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.