Proposta di legge n. 10/9^

Relazione

Questo progetto di legge nasce per tutelare e valorizzare le Bande musicali, i Cori ed i Gruppi folcloristici calabresi.
L'importanza di riconoscere il valore culturale, artistico ed educativo di queste formazioni musicali costituisce un aspetto fondamentale della cultura e della-tradizione popolare in Calabria.
Queste compagini musicali, corali e folcloristiche, oltre alla funzione culturale, svolgono una azione di aggregazione sociale, indirizzando, soprattutto i giovani, a gustare e vivere la musica dal vivo come protagonisti, con tutte le suggestioni ed emozioni che questo coinvolgimento determina.
Obiettivo della legge è di recuperare,. salvaguardare, promuovere e valorizzare come patrimonio dell'intera comunità calabrese questi gruppi che, in occasioni di feste popolari, liturgie religiose, anniversari civili e patriottici, sagre e momenti di incontro rappresentano una continuità storica con le tradizioni popolari ed aiutano a diffondere, insegnare ed amare la musica ed il canto in tutte le espressioni tipiche.
Un corretto intervento della Regione e finalizzato a promuovere in maniera organica questo importante settore nel contesto delle tradizioni popolari calabresi, istituendo un apposito Albo regionale delle Bande musicali, dei Cori e dei Gruppi folcloristici di carattere amatoriale.
Incentivando il recupero e la conoscenza della tradizione musicale, anche attraverso attività di educazione e dì corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale e folcloristico, per dare l'opportunità a tutti di avvicinarsi a queste forme di creatività ancorata alle nostre tradizioni culturali.
Il progetto di legge è composto da sette articoli che attuano gli obiettivi prefissati con le finalità divulgative ed educative, alfine di rinsaldare la nostra storia e le nostre origini culturali in un contesto sociale in piena evoluzione.

Art. 1
Finalità

La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 2, lett. f) dello Statuto regionale, tutela e valorizza le bande musicali, i cori ed i gruppi folcloristici calabresi, ne promuove lo sviluppo e ne riconosce il valore culturale, artistico ed educativo, in quanto formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità umana.
L'attività musicale bandistica, corale e folcloristica costituisce un aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare calabrese, che la Regione mira a recuperare, salvaguardare, promuovere e valorizzare come patrimonio dell'intera comunità regionale.

Art. 2
Interventi

L'intervento della Regione, nel. perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, è diretto,' in particolare:

a) a promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica musicale bandistica, corale e folcloristica;
b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale e folcloristico;
c) a favorire il recupero ed a promuovere la conoscenza della tradizione musicale calabrese, soprattutto quella a carattere popolare;
d) a sostenere le iniziative culturali legate al mondo musicale bandistico, -corale e folcloristico, soprattutto nel contesto delle tradizioni popolari calabresi;
e) ad istituire un Albo regionale delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folcloristici di carattere amatoriale, operanti nella Regione Calabria.

Art. 3
Contributi regionali

Per attuare gli interventi. di cui al precedente articolo 2, la Regione eroga contributi annuali, nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nel bilancio regionale, alle bande musicali, ai cori ed ai gruppi folcloristici calabresi, iscritti all'Albo regionale di cui al successivo art. 5.
Il contributo regionale è diretto al sostegno delle spese relative all'organizzazione, alla gestione, alla formazione ed allo svolgimento dell'attività musicale di tipo bandistico, corale e folcloristico nonché alla sua fruibilità e conoscenza da parte della collettività regionale. Per accedere al contributo, il legale rappresentante della banda musicale, del coro e/o del gruppo folcloristico deve produrne motivata richiesta all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Cultura ed all'Alta Formazione.
Il contributo è erogato nella misura massima del 70% delle spese, di cui al secondo comma, analiticamente documentate.
L'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Cultura ed all'Alta Formazione potrà svolgere periodicamente delle indagini conoscitive e ricognitive sullo stato e sulle esigenze delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folcloristici calabresi, al fine di programmare interventi di sostegno logistico e finanziario.

Art. 4
Requisiti dei beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, le bande musicali, i cori ed i gruppi folcloristici in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgere l'attività musicale esclusivamente o prevalentemente in Calabria, in modo amatoriale o dilettantistico ed in via sufficientemente continuativa;
b) essere iscritti da almeno due anni all'Albo regionale di cui al successivo art. 5;
c) essere costituiti, con atto pubblico ovvero con scrittura privata registrata, in associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa, o, in alternativa, essere gia costituiti in seno ad altri Enti di natura sociale, culturale o religiosa;
d) avere la sede legale nella Regione Calabria;
e) essere composti da un minimo di quindici elementi ed avere un direttore e/o maestro qualificato.

Art. 5
Albo regionale

Presso l'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Cultura ed all'Alta Formazione, e istituito l'Albo regionale delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folcloristici. L'Albo è suddiviso in tre sezioni:

1) Bande musicali;
2) Cori;
3) Gruppi folcloristici.

L'iscrizione all'Albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione dell'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), c), d) ed e) del precedente articolo 4.
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
All'Albo possono essere iscritti, previa richiesta, anche le bande musicali, i cori e i gruppi folcloristici riconosciuti di "interesse comunale" dai Consigli comunali.
Ogni Comune può riconoscere di "interesse comunale" una sola banda musicale, un solo coro ed un solo gruppo folcloristico.
L'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Cultura ed all'Alta Formazione ogni due anni effettua la revisione e l'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo, verificando al contempo il permanere dei requisiti necessari in capo agli iscritti.

Art. 6
Cooperazione con i Comuni e le Province. della Regione Calabria

Per l'erogazione dei contributi regionali, per lo svolgimento dei relativi controlli sul loro effettivo utilizzo e, in generale, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Cultura ed all'Alta Formazione, attraverso specifici accordi, può avvalersi della collaborazione dei Comuni e delle Province ove hanno sede le bande musicali, i cori e/o i gruppi folcloristici.

Art. 7
Copertura finanziaria

Per gli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie.
Relativamente alle risorse regionali, è autorizzata una spesa pari ad e 750.000,00 da stanziare alla U.P.B. 5.2.01.02. Funzione obiettivo tutela e valorizzazione dei beni culturali del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2010, mediante l'istituzione di un capitolo denominato "Sostegno alle bande musicali, ai cori ed ai gruppi folcloristici calabresi".
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Per gli anni successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente dalla Legge di bilancio regionale.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.