Proposta di legge n. 474/8^

RELAZIONE

 

La presente proposta dì legge regionale di iniziativa popolare ha come scopo II riassetto istituzionale ed organizzativo del Sistema Sanitario Regionale il cui obiettivo fondamentale è quello di dar vita ad un impianto istituzionale ed organizzativo del SSR in cui le esigenze e i contributi della rappresentanza politico-istituzionale, il rafforzamento del processo di aziendalizzazione e la razionalizzazione dei processi assistenziali e gestionali possano trovare una rimodulazione tale da assicurare alla collettività un sistema sanitario efficace, efficiente e sostenibile economicamente, nel quadro delle nuove autonomie e responsabilità affidate alle collettività locali.

Tale provvedimento si rende indispensabile ed inderogabile in considerazione dei gravissimi problemi riferiti all'erogazione dei servizi sanitari resi ai cittadini a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007 che, all'art. 7, comma 1, ha disposto l'accorpamento delle undici Aziende sanitarie in favore della costituzione di cinque Aziende sanitarie provinciali.

L'emanazione di tale norma, contestata da una gran parte di cittadini nonché da tantissimi consigli comunali, senza peraltro che si fosse preliminarmente proceduto al dovuto e indispensabile confronto con le parti sociali e le forze politiche presenti sul territorio, non ha consentito l'indispensabile definizione di nuove ed efficaci politiche di governance territoriale e gestionale.

Il confronto politico con le parti sociali, nell'ambito di un coerente quadro amministrativo e di indirizzo politico sanitario, non può che essere considerato in un paese democratico quale momento imprescindibile per l'analisi e l'approfondimento delle specificità dei territori interessati da processi di riorganizzazione.

Ciò, soprattutto alla luce di quanto disposto dell'art. 118, 1° comma del Titolo V della Costituzione che riconosce la sussidiarietà verticale e quindi la possibilità per tutti gli Enti di procedere ad uno scorrimento delle funzioni verso unità organizzative maggiormente vicine ai cittadini; considerato il favore accordato dalla Costituzione all'Art. 114, che statuisce il Principio del "Policentrismo istituzionale paritario".

Quindi, un sistema sanitario moderno ed efficace rappresenta un parametro di civiltà solo quando è idoneo a fornire risposte concrete alla domanda di salute e di benessere dei cittadini.

Tale sistema va costruito attraverso una serie di interventi che mettono al centro dell'attenzione il cittadino e il diritto alla salute costituzionalmente sancito.

Le "pseudo" riforme varate con un maxiemendamento, in particolare quella riguardante la sanità, costruita sulla base di valutazioni di natura "particolare" e per niente concertata, attraverso metodi e contenuti insufficienti, certamente non contribuiscono a migliorare la qualità e l'efficienza del servizio sanitario calabrese.

Prova ne è tutto ciò che, successivamente all'approvazione del maxiemendamento, è accaduto nella sanità calabrese fino al quasi commissariamento che il ministero della salute ha voluto con a capo il Prefetto Serra.

É indubbio, infatti, che la rideterminazione degli ambiti di pertinenza delle Aziende Sanitarie operata con il maxiemendamento al collegato alla finanziaria 2007 ha provocato degli squilibri territoriali evidenti che hanno pregiudicato l'efficace ed efficiente erogazione dei servizi sanitari.

Una "riforma" errata sia nel metodo che nel merito. Infatti non doveva avvenire tramite un emendamento ma attraverso un ragionamento organico di tutto il sistema sanitario anche considerando che era stato già approntato il nuovo PSR. Il criterio provinciale che di fatto tende ad equiparare territori di c.a. 200.000 abitanti con bacini d'utenza di 800.000 crea scompensi disservizi che sono sotto gli occhi di tutti e che, viceversa, un approccio più prudente e meno superficiale, soprattutto concertato con le parti sociali e politico-istituzionali avrebbe facilmente messo in evidenza ed evitato.

Non bisogna peraltro trascurare che la legislazione regionale è vincolata dal rispetto dei principi costituzionali e di quelli dell'ordinamento europeo (art. 117, 1° comma) e tra quest'ultimi rileva in maniera particolare quello della partecipazione.

La Regione Calabria ha l'obbligo verso i propri cittadini, costretti ad una nuova migrazione, quella sanitaria, di garantire l'omogeneità dei livelli essenziali di assistenza in tutti i diversi ambiti territoriali regionali, il consolidamento e miglioramento di centri di eccellenza, il miglioramento dei servizi offerti dai distretti sanitari nell'ottica di una medicina preventiva e non ultimo la rivisitazione della rete ospedaliera.

Tutto ciò va attuato privilegiando il metodo della concertazione e del dialogo con tutti i soggetti interessati e le istituzioni locali e salvaguardando le peculiarità dei territori.

Da qui nasce l'esigenza di rivisitare completamente l'assetto istituzionale ed organizzativo delle Aziende sanitarie attraverso la presente proposta di legge che prevede un riassetto istituzionale ed organizzativo del SSR che, senza incidere sulla individuazione delle singole sedi erogative, né sulla quantità e qualità delle prestazioni, definisce in maniera esplicita il ruolo dei diversi livelli istituzionali e delle relative modalità di relazione, individuando i rispettivi strumenti operativi in un contesto, comunque, fortemente caratterizzato da elementi di razionalizzazione, efficienza ed efficacia operativa e gestionale ed al fine di restituire dignità alle popolazioni residenti nelle singole "zone".

Lo strumento giuridico cui si è fatto ricorso per il nuovo assetto istituzionale del SSR è quello della fusione delle attuali Aziende Sanitarie in una unica Azienda Sanitaria Regionale, in modo da consentire al nuovo soggetto giuridico di subentrare, a titolo universale, nel complesso dei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Aziende sanitarie ora unificate.

In tal senso deve essere interpretata la scelta a favore di una Azienda Sanitaria Regionale che, pur nell'ambito di un apparente accentramento, di fatto si pone come lo strumento concreto attraverso cui recuperare a finalità unitarie gli obiettivi di programmazione e di alta amministrazione, consolidando, nello stesso tempo, a livello locale, in zone geografiche territoriali omogenee, tutti gli aspetti di natura assistenziale ed erogativi e, con essi, l'insieme dei rapporti con l'utenza, con gli operatori e con le amministrazioni locali.

L'Azienda Sanitaria Regionale, infatti è organizzata e definisce il proprio funzionamento, demandando a livello di Zona territoriale (ambiti), la gestione del complesso delle strutture deputate all'erogazione delle prestazioni ed attività sanitarie.

Queste vengono poste sotto la responsabilità diretta di un unico referente (direttore di zona) nominato dal Direttore Generale dell'Azienda Regionale di concerto con l'assessorato competente e con l'assenso del Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ambito territoriale di riferimento legato all'azienda con contratto di diritto privato.

Tale referente (direttore di zona) opera in stretto rapporto con gli enti locali di riferimento per tutte le funzioni di tutela della salute e di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza.

La proposta di legge sottoposta all'assenso popolare regionale, più dettagliatamente si compone di 20 articoli.

Nel primo articolo viene sancito, al primo comma, il principio in virtù del quale la Regione,attraverso il servizio sanitario regionale, tutela la salute dei cittadini quale diritto fondamentale nel pieno rispetto della dignità della persona, mentre nel secondo comma viene stabilito che le finalità istituzionali del SSR sono realizzate mediante l'Azienda Sanitaria Regionale e delle Aziende Ospedaliere che hanno personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale. Il terzo comma individua in capo alla regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti dell'Azienda Sanitaria Regionale e delle Aziende Ospedaliere.

Nel secondo articolo vengono individuate sia L'azienda Sanitaria Regionale e la sua sede che le Aziende Ospedaliere.

L'Articolo terzo precisa che le Aziende di cui all'art. 2 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1bis, del D.Lgs. n. 502 e s.m.i.; precisa, altresì, che le stesse esercitano le funzioni, perseguono e realizzano gli obiettivi ed assicurano i LEA di cui al PSR.

L'Articolo quarto precisa che L'ASR nasce dalla fusione delle undici Aziende Sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 11 maggio 2007, n.9. Precisa altresì che essa è articolata al suo interno in Zone, i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle Aziende Sanitarie esistenti in Regione prima della data di entrata in vigore della Legge Regionale 11 maggio 2007, n.9.

L'Articolo quinto specifica che Le Zone territoriali (ambiti) sono definite quali articolazioni territoriali dell'Azienda Sanitaria Regionale, con compiti di programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari, dotate di autonomia gestionale ed operativa, nonché di proprie risorse finanziarie (budget) loro destinate dall'Azienda Sanitaria Regionale e sono soggette a rendicontazione analitica nell'ambito del bilancio dell'ASR.

L'Articolo sesto precisa che Ciascuna delle undici zone territoriali (ambiti) dell'Azienda Sanitaria Regionale è a sua volta articolata in Distretti sanitari.

L'Articolo settimo individua Le principali funzioni di cui all'art. 5, le quali conferiscono alla Zona la funzione di porsi come l'ambito istituzionale e aziendale nel quale i Comuni esercitano il loro ruolo di rappresentanti dei bisogni complessivi delle comunità amministrate.

L’articolo ottavo individua le responsabilità e funzioni del Direttore di Zona che, appunto, è responsabile delle funzioni di programmazione, delle risorse finanziarie assegnate (budget),coordinamento, nonché della gestione complessiva dei servizi sanitari del relativo ambito territoriale.

L'Articolo nono precisa che II Direttore di Zona è nominato con atto del Direttore Generale di concerto con l'assessorato competente e con l'assenso del Presidente della Conferenza dei Sindaci e ne fissa II compenso che, disciplinato dalle norme di diritto privato, non potrà superare la soglia del 60% rispetto al compenso stabilito per il Direttore Generale dell'ASR.

L'Articolo nono bis specifica che al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione della sanità nell'ambito della zona di cui all'art. 5, la Conferenza dei Sindaci, con il voto dei due terzi dei componenti potrà richiedere, al Direttore Generale- dell'ASR ed All'assessorato al ramo, la rimozione dall'incarico del Direttore di Zona.

L'Articolo decimo dispone che II Direttore di Zona, nell'ambito delle sue funzioni, d'accordo con il Presidente della Conferenza dei Sindaci, negozia il budget con la Direzione Strategica dell'ASR. Assume tutte le prerogative del datore di lavoro privato di cui al Divo 165/2001 nelle materie relative alle relazioni sindacali per le materie affidate dal CCNL e dalla legge alla contrattazione decentrata nonché assume la responsabilità, di concerto con la Direzione Strategica dell'ASR, alla nomina dei responsabili delle articolazioni organizzative, valuta l'operato dei dirigenti delle articolazioni organizzative che rispondono direttamente alla direzione di Zona.

L'Articolo undicesimo precisa che Presso ciascuna Zona territoriale è istituita la Conferenza- dei Sindaci di cui all'art. 3, comma 14 del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. costituita dai Sindaci di ciascun Comune facente parte della Zona, quale espressione dei bisogni sanitari e sociosanitari della collettività.

L'Articolo dodicesimo dispone che le Zone territoriali definiscono, rispettivamente, il Piano delle Attività Territoriali e il Programma delle Attività Distrettuali, con riferimento alle iniziative di sviluppo e di miglioramento dei servizi, nonché a quelle connesse alla gestione delle attività già presenti nell'ambito territoriale di riferimento, negoziano con la direzione aziendale il contenuto del piano delle attività e l'entità delle risorse necessarie, nel rispetto dei limiti massimi di spesa annualmente programmati dal governo regionale.

L'Articolo tredicesimo, in totale coerenza con l'articolato proposto, abroga l'art. 7 della legge regionale 11 maggio 2007, n.9.

L'Articolo quattordicesimo statuisce che L'articolazione della stazione unica appaltante di cui all'art. 2 lettera "e" della legge 11 maggio 2007, n.9 diventa articolazione dell'ASR con la definizione di STRUTTURA complessa. Statuisce altresì che con apposito provvedimento la Giunta regionale, entro 45 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, individua la sezione speciale in materia di sanità, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e che in ogni caso essa dovrà provvedere agli appalti di opere, forniture di beni e servizi nell'ambito della sanità e che detta istituzione non dovrà comunque comportare maggiori oneri al bilancio dell'ASR.

L'Articolo quindicesimo precisa che dovrà essere sostituita la lettera "b" comma 3 dell'art. 17 della legge 11 maggio 2007, n.9 come di seguito indicato: Presidenti della Conferenza dei Sindaci degli ambiti territoriali.

L'Articolo sedicesimo provvede ad abrogare la lettera "c" ed "e" del comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 maggio 2007, n. 9; nonché provvede a sostituire l'art. 4 della stessa legge per come di seguito indicato: se richiesti, partecipano ai lavori della Conferenza, senza diritto di voto, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale tutela e salute, nonché il Direttore Generale dell'ASR, i Direttori di Zona, i Direttori delle Aziende Ospedaliere.

L'Articolo diciassettesimo precisa che le somme disponibili a seguito della riduzione della spesa derivanti dall'applicazione della presente legge dovranno essere vincolati al finanziamento dell'elevazione dei livelli essenziali di assistenza e per una maggiore qualità dell'offerta sanitaria.

L'Articolo diciottesimo prescrive che tutte le norme regionali che si dovessero trovare in contrasto con la proposta di legge di iniziativa popolare si intendono disapplicate.

L'Articolo diciannovesimo precisa che Quanto non disciplinato dalla presente legge sarà integrato dal PSR inteso quale strumento naturale per la programmazione sanitaria che in ogni caso dovrà attenersi al dettato delle norme in essa contenute.

L'Articolo ventesimo, infine chiude con la formale norma di rito.

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

 

In ossequio all'art. 3, comma 2, della legge regionale 5 aprile 1983, n.13, non si ritiene di presentare la relazione tecnico-finanziaria in quanto la presente proposta non comporta nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della regione.

Tuttavia, non si può non sottolineare che la proposta di legge di iniziativa popolare per come articolata produrrà un significativo risparmio a favore del bilancio regionale.

La stessa legge, infine, vincola le economie che si renderanno disponibili al miglioramento dei servizi diretti all'elevazione dei livelli essenziali di assistenza e per una maggiore qualità dell'offerta sanitaria.

 

ART. 1

 

La Regione garantisce attraverso il Servizio Sanitario Regionale la tutela della salute quale diritto fondamentale nel rispetto della dignità della persona.

Le finalità istituzionali del Servizio sanitario Regionale sono realizzate mediante l'istituzione della Aziende Sanitaria Regionale e della Aziende Ospedaliere che hanno personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale di cui all'art. 2. La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo nei confronti dell'Azienda Sanitaria regionale e delle Aziende Ospedaliere.

 

ART. 2

 

Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale sono: l'Azienda Sanitaria Regionale (ASR), con sede in LAMEZIA TERME, e le Aziende Ospedaliere di COSENZA, CATANZARO e REGGIO CALABRIA, nonché il Policlinico Universitario "Mater Domini".

 

ART. 3

 

Le Aziende di cui all'art. 2 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. Esercitano le funzioni, perseguono e realizzano gli obiettivi ed assicurano i Livelli Essenziali di Assistenza di cui al Piano Sanitario Regionale.

 

ART. 4

 

L'ASR nasce dalla fusione delle undici Aziende Sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 11 maggio 2007, n.9. Essa è articolata al suo interno in Zone, i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle aziende sanitarie esistenti in Regione alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

 

ART.  5

 

Le Zone territoriali (ambiti) sono definite quali articolazioni territoriali dell'Azienda Sanitaria Regionale, con compiti di programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari, dotate di autonomia gestionale ed operativa, nonché di proprie risorse finanziarie (budget) loro destinate dall'Azienda Sanitaria Regionale e sono soggette a rendicontazione analitica nell'ambito del bilancio dell'ASR.

 

ART. 6

 

Ciascuna delle undici zone territoriali dell'Azienda Sanitaria Regionale è a sua volta articolata in Distretti sanitari.

 

ART. 7

 

Le principali funzioni di cui all'art.5 conferiscono alla Zona la funzione di porsi come l'ambito istituzionale e aziendale nel quale i Comuni esercitano il loro ruolo di rappresentanti dei bisogni complessivi delle comunità amministrate.

 

ART.  8

 

Il Direttore di Zona è responsabile delle funzioni di programmazione, delle risorse finanziarie assegnate (budget), coordinamento, nonché della gestione complessiva dei servizi sanitari del relativo ambito territoriale.

 

ART.  9

 

Il Direttore dì Zona è nominato con atto del Direttore Generale di concerto con l'assessorato competente e con l'assenso del Presidente della Conferenza dei Sindaci. Il compenso, disciplinato dalle norme di diritto privato, non potrà superare la soglia del 60% rispetto ai compenso stabilito per il Direttore Generale dell'ASR.

 

ART. 9 bis

 

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione della sanità nell'ambito della zona di cui all'art. 5, la Conferenza dei Sindaci, con i! voto dei due terzi dei componenti potrà richiedere, al Direttore Generale dell'ASR ed All'assessorato al ramo, la rimozione dall'incarico del Direttore di Zona.

 

ART. 10

 

Il Direttore di Zona, nell'ambito delle sue funzioni, d'accordo con il Presidente della Conferenza dei Sindaci, negozia il budget con la Direzione Strategica dell'ASR. Assume tutte le prerogative del datore di lavoro privato di cui al D.lvo 165/2001 nelle materie relative alle relazioni sindacali per le materie affidate dal CCNL e dalla legge alla contrattazione decentrata nonché assume la responsabilità, di concerto con la Direzione Strategica dell'ASR, alla nomina dei responsabili delle articolazioni organizzative, di valutare l'operato dei dirigenti delle articolazioni organizzative che rispondono direttamente alla direzione di Zona.

 

ART. 11

 

Presso ciascuna Zona territoriale è istituita la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 3, comma 14 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. costituita dai Sindaci di ciascun Comune facente parte della Zona, quale espressione dei bisogni sanitari e sociosanitari della collettività.

 

ART. 12

 

Le Zone territoriali definiscono, rispettivamente, il Piano delle Attività Territoriali e il Programma delle Attività Distrettuali, con riferimento alle iniziative di sviluppo e di miglioramento dei servizi, nonché a quelle connesse alla gestione delle attività già presenti nell'ambito territoriale di riferimento, negoziano con la direzione aziendale il contenuto del piano delle attività e l'entità delle risorse necessarie, nel rispetto dei limiti massimi di spesa annualmente programmati dal governo regionale,

 

ART. 13

 

Con la presente legge è abrogato l'art. 7 della legge regionale 11 maggio 2007, n.9.

 

ART. 14

 

L'articolazione della stazione unica appaltante di cui all'art. 2 lettera e) della legge 11 maggio 2007, n.9 con la presente legge diventa articolazione dell'ASR con la definizione di STRUTTURA complessa. Con apposito provvedimento la Giunta regionale, entro 45 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, individua la sezione speciale in materia di sanità, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. In ogni caso essa dovrà provvedere agli appalti di opere, forniture di beni e servizi nell'ambito della sanità. Detta istituzione non dovrà comunque comportare maggiori oneri al bilancio dell'ASR.

 

ART. 15

 

La presente legge sostituisce la lettera b) comma 3 dell'art. 17 della legge 11 maggio 2007, n.9 come di seguito indicato: Presidenti della conferenza dei sindaci degli ambiti territoriali.

 

ART. 16

 

Sono abrogate la lettera c), e) del comma 3 dell'art. 17 della legge 11 maggio 2007, n. 9; è sostituito l'art. 4 della stessa legge per come di seguito indicato: se richiesti, partecipano ai lavori della Conferenza, senza diritto di voto, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale tutela e salute, nonché il Direttore Generale dell'ASR, i Direttori di Zona, i Direttori delle Aziende Ospedaliere.

 

ART. 17

 

Le somme disponibili a seguito della riduzione della spesa derivanti dall'applicazione della presente legge dovranno essere vincolati al finanziamento dell'elevazione dei livelli essenziali di assistenza e per una maggiore qualità dell'offerta sanitaria.

 

ART.18

 

Tutte le norme regionali, in contrasto con la presente legge si intendono disapplicate.

 

ART. 19

 

Quanto non disciplinato dalla presente legge sarà integrato dal PSR inteso quale strumento naturale per la programmazione sanitaria che in ogni caso dovrà attenersi al dettato delle norme in essa contenute.

 

ART. 20

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.