Proposta di legge n. 473/8^

RELAZIONE

 

Con la legge regionale n. 9 dell’11 maggio 2007, i1 Consiglio Regionale della Calabria ha deciso di ridurre da  11 a 5 le Aziende Sanitarie Locali e ha scelto di fare corrispondere ciascuna di queste Aziende alle circoscrizioni provinciali della nostra regione.

Questo riordino ha comportato l'accorpamento di diverse ASL a quelle provinciali, provocando disfunzioni e difficoltà di non poco conto per i cittadini e un ulteriore degrado della qualità dei servizi.

Da più parti la decisione, del Consiglio Regionale, ha suscitato critiche e provocato diffuse tensioni sociali, sia per il metodo scelto, quello cioè di pervenire alla soluzione ipotizzata senza interpellare i Comuni interessati o le loro organizzazione rappresentative (ANCI, UPI, UNCEM), e sia per la sostanza.

Aver scelto di fare riferimento alle circoscrizioni provinciali, è da considerarsi un errore.

La Calabria è divisa in cinque Province che si presentano assolutamente squilibrate l'una rispetto all'altra, sia per territorio che per popolazione. Una disomogeneità che diventa macroscopica se solo si mettono a confronto quella di Cosenza, che rappresenta il 40% circa di territorio regionale e altrettanto di popolazione e le altre due di Vibo Valentia e Crotone che rappresentano rispettivamente meno dell'8-9% di territorio e di popolazione regionale.

Il riordino delle ASL, necessario, poteva essere più benaccetto, razionale ed efficace se si fosse scelto di ridurle a nove ripartendo il territorio regionale per ambito ottimali. E ciò anche alla luce della centralizzazione di competenze e poteri in capo al Dipartimento della Salute dell'Assessorato Regionale alla Salute e dagli articoli 2 e 16 della legge regionale n. 9/2007 citata (indirizzo, controllo, politica del personale, stazione unica per appalti e forniture).

Il presente Progetto di Legge d'iniziativa degli EE.LL. a norma dell'articolo 39 dello Statuto Regionale, si propone di correggere l'impostazione data alla problematica dell'organizzazione sanitaria della Calabria.

Si propone di istituirei nove Aziende Sanitarie Locali, così ripartite: 3 in provincia di Cosenza, 1 in provincia di Crotone, 2'. in provincia di Catanzaro, 1 in provincia di Vibo Valentia e 2 in provincia di Reggio Calabria.

L'articolato è composto da quattro articoli.

Con il primo si sopprime l'articolo 7 della legge n. 9 dell'11 maggio 2007 con il quale si sono ridotte le ASL da 11 a 5 facendo corrispondere le circoscrizioni delle ASP a quelle provinciali. Con l'artico 2, 3 e 4, si prescrivono le operazioni da compiere per pervenire alla istituzione delle nuove 9 ASL, le procedure per la nomina dei Commissari e i compiti cui devono assolvere nei tempi prescritti, i termini entro i quali la Giunta Regionale deve provvedere alla nomina dei Direttori Generali.

Circa il costo dell'insieme della nuova organizzazione sanitaria calabrese, è verificato che non comporta costi aggiuntivi rispetto a quanto l'attuale assetto (ASL liquidazione più ASP in fase di organizzazione) grava sul bilancio regionale.

E' per tale motivo che si omette di allegare al presente Progetto di Legge la relazione tecnico-finanziaria prevista dalle norme della legge 13/1083.

 

Art. 1

 

L'articolo 7 della legge regionale n. 9 dell' 11 maggio 2007 è soppresso e sostituito dai seguenti articoli.

 

Art. 2

 

La Regione Calabria istituisce nell'ambito del propri territorio n. 9 (nove) Aziende Sanitarie Locali, così ripartite per Province: 3 (tre) a Cosenza, 2 (due) a Catanzaro, 1 (una) a Crotone, 1 (una) a Vibo Valentia e 2 (due) a Reggio Calabria.

Il territorio regionale, con delibera della Giunta Regionale da adottare non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione dell'Anci, dell'Upi e dell'Uncem e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, viene ripartito in nove ambiti territoriali ottimali, alle quali corrispondono altrettante ASL e al cui interno vengono individuate le rispettive sedi.

La ripartizione di cui al precedente comma, può prescindere dal rispetto dei confini delle circoscrizioni provinciali.

 

Art. 3

 

La direzione delle ASL, istituite a norma del precedente articolo, con delibera della Giunta Regionale da assumere entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene affidata transitoriamente a Commissari individuati tra il personale dirigente dipendente della Regione e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina a Direttore Generale delle ASL.

I Commissari, entro il termine di sei mesi dalla nomina, provvedono a:

 

- regolare i rapporti economico-finanziari relative alle operazioni in itinere tra le soppresse ASP e le nuove ASL;

- ripartire i beni mobili ed immobili facenti capo alle soppresse ASP e le nuove ASL, adeguatamente inventariandole;

- ridistribuire il personale medico, paramedico e amministrativo facente capo alle soppresse ASP e le nuove ASL;

- compiere la ricognizione degli appalti e delle forniture in corso, indicando dettagliatamente per ciascuna opera e fornitura l'oggetto, la ditta appaltatrice, le scadenze contrattuali, l'entità della copertura finanziaria, ecc.;

- relazionare circa l'esistenza e l'entità di crediti e di debiti pregressi, con l'individuazione dei 53 oggetti interessati.

 

Le ASL istituite dalla presente legge, subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi Jré ativi alle Aziende preesistenti, in ragione dell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

Le cinque ASP soppresse in base alla presente legge, fino alla entrata in vigore delle nuove ASL secondo quanto prescritto dal successivo articolo 4, continueranno a svolgere le loro funzioni, assicureranno assistenza sanitaria ai cittadini e collaboreranno coni Commissari delle istituite nuove ASL.

A tale scopo, la Giunta Regionale, contemporaneamente alla nomina dei Commissari delle nuove ASL, nomina cinque Commissari liquidatori delle ASP attingendoli tra il personale regionale avente i requisiti richiesti per esser nominati Direttori Generali delle ASL.

Gli atti aziendali delle cinque ASP o quelli riferiti alle soppresse ASL con il richiamato articolo 7 della legge n. 9/2007, approvate dalla Giunta Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto applicabili, restano in vigore e la loro attuazione compete ai Commissari liquidatori delle ASP d'intesa con i Commissari delle nuove ASL.

 

Art. 4

 

Completate le operazioni di cui all'articolo precedente e acquisiti i relativi atti, la Giunta regionale procede alla nomina dei nove Direttori Generali delle ASL.