Proposta di legge n. 472/8^

RELAZIONE

 

La presente proposta di legge regionale di iniziativa popolare ha come scopo la rideterminazione degli ambiti territoriali nonché la definizione delle funzioni e dei compiti delle aziende sanitarie calabresi.

Tale provvedimento si rende necessario ed inderogabile in considerazione dei gravi problemi riferiti all'erogazione dei servizi salutari resi ai cittadini a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007 che, all'art. 7, comma 1, ha disposto l'accorpamento delle undici Aziende sanitarie locali in favore della costituzione di cinque Aziende sanitarie provinciali.

L'approvazione di tale norma, senza peraltro che si fosse preliminarmente proceduto al dovuto e necessario confronto con le forze politiche e con le parti sociali presenti sul territorio, non ha consentito l'indispensabile definizione di nuove ed efficaci modalità di governance territoriale e gestionale.

Il confronto politico e con le parti sociali, nell'ambito di un coerente quadro amministrativo e di indirizzo politico sanitario, non può che essere considerato in un paese democratico quale momento necessario e imprescindibile per l'analisi e l'approfondimento delle specificità dei territori interessati da processi di riorganizzazione.

Un sistema sanitario moderno ed efficace rappresenta un parametro di civiltà solo quando è idoneo a fornire risposte alla domanda di salute e di benessere dei cittadini.

Tale sistema però va costruito attraverso una serie di interventi che mettono al centro dell'attenzione il cittadino e il diritto alla salute.

"Pseudo-riforme", quale quella dell'accorpamento delle aziende sanitarie, costruite sulla base di valutazioni di natura particolare e scarsamente concertate, attraverso metodi e contenuti insufficienti, certamente non contribuiscono a migliorare la qualità e l'efficienza del servizio sanitario calabrese.

La Regione Calabria ha, pertanto, l'obbligo di garantire nell'un tempo l'omogeneità dei livelli di assistenza sanitaria in tutti i diversi ambiti territoriali regionali, la cooperazione tra i diversi distretti sanitari e la proficua sinergia della rete ospedaliera oltre che il consolidamento di centri di eccellenza.

Tutto ciò va attuato privilegiando il metodo della concertazione e del dialogo con i soggetti interessati e le istituzioni locali e salvaguardando la peculiarità dei territori.

Da qui nasce l'esigenza di ripristinare, attraverso la presente proposta di legge, le undici aziende sanitarie per restituire "verità" e "dignità" alla popolazione residente nei singoli comprensori su un tema, l'organizzazione sanitaria, così delicato che non può divenire terreno di scontro sociale, ma che deve assicurare il coinvolgimento e la partecipazione del cittadino, titolare esclusivo del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale.

E' indubbio, infatti, che la ridefinizione degli ambiti di pertinenza delle ASL operata con l'emendamento al collegato alla finanziaria 2007 ha provocato degli squilibri territoriali evidenti che hanno pregiudicato l'efficiente erogazione dei servizi sanitari.

Una riforma errata sia nel metodo che nel merito: non doveva avvenire tramite emendamento ma attraverso un ripensamento organico di tutto il sistema sanitario anche in vista dell'approvazione del nuovo Piano Regionale di riferimento; il criterio provinciale, poi, che di fatto tende ad equiparare territori di 200 mila abitanti con bacini da 800.000 crea scompensi e disservizi che un approccio più prudente e meno superficiale avrebbe facilmente messo in evidenza ed evitato.

Infine in una fase di decentramento amministrativo e di conseguente avvicinamento delle istituzioni ai cittadini, l'emendamento abrogativo ha posto in essere una inutile e dannosa controtendenza a svantaggio della coerenza complessiva del provvedimento.

Il contenimento della spesa, in particolare quella sanitaria, non può e non deve avvenire con modalità prettamente ragionieristiche e ricche di fumus, ma deve realizzarsi attraverso una rigorosa riorganizzazione dei servizi sanitari, nonché attraverso l'utilizzo di strumenti concreti e di provata efficacia.

L' Agenzia Regionale per gli appalti e la fornitura di beni e servizi è da considerarsi certamente uno degli strumenti utili all'eliminazione delle diseconomie nella gestione del Servizio Sanitario Regionale.

La proposta di legge sottoposta all'assenso della popolazione regionale, più dettagliatamente si compone di 6 articoli.

Nel primo articolo viene sancito, al primo comma, il principio in virtù del quale la Regione, attraverso il servizio sanitario regionale, tutela la salute dei cittadini quale diritto fondamentale nel pieno rispetto della dignità della persona, mentre al secondo comma viene stabilito che le finalità istituzionali del SSR sono realizzate mediante undici Aziende Sanitarie e quattro Aziende Ospedaliere che hanno personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale.

Il terzo comma individua in capo alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Aziende sanitarie e Ospedaliere che rappresentano articolazioni territoriali del sistema sanitario regionale.

Il terzo articolo, nel precisare che le istituite Aziende Sanitarie subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi relativi alle Aziende preesistenti in ragione dell'ambito territoriale e di appartenenza, fissa il termine di 30 giorni per la nomina degli organi delle nuove Aziende demandano, nelle more, il compito di assicurare le relative funzioni agli organi in carica presso le Aziende Sanitarie Provinciali.

Il quarto comma, inoltre, stabilisce una riduzione della retribuzione per direttori generali, amministrativi e sanitari in misura non inferiore al 10%.

Il quarto articolo istituisce I' Agenzia Regionale Calabria, denominata A.R.C., per gli appalti d'opere e la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere, assegnando alla Giunta Regionale il termine di 45 giorni per disciplinare, con apposito provvedimento, l'organizzazione ed il funzionamento della medesima agenzia, la cui istituzione comunque non dovrà comportare maggiori oneri finanziari. L'Agenzia per l'esercizio delle proprie attività deve avvalersi delle strutture e del personale già in servizio presso le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere.

Il quinto articolo, infine, illustra la norma finanziaria.

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

 

Pur riconoscendo che la presente proposta non importa nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione, per cui non è indispensabile indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte, il quinto articolo è dedicato al reperimento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura finanziaria delle spese derivanti dalla istituzione delle Aziende Sanitarie previste in n. 6.

La norma fa espresso richiamo all'art. 4 che istituisce l'Agenzia Regionale e prevede l'esercizio in comune tra le Aziende delle funzioni amministrative, legali e tecniche.

Tale previsione realizza una indubbia economia di scala nella gestione, economia di gran lunga superiore a quella necessaria per far fronte alla spesa di istituzione delle Aziende.

Infatti, eventuali maggiori o nuovi oneri imputabili all'aumento del numero delle Aziende Sanitarie (che da cinque attuali passano ad undici, per un maggior onere quantificabile in circa € 2.500.000) e dal conseguente accrescimento degli emolumenti da corrispondere ai direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi, staff e membri del collegio dei revisori, troveranno, così come è già previsto dalla proposta di Legge, adeguata copertura finanziaria con:

1.      la riduzione delle spese necessarie per l'approvvigionamento di beni e servizi, l'esercizio in comune delle funzioni amministrative, legali e tecniche tra Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere;

2.      la riduzione del 10% della retribuzione prevista per i direttori generali, amministrativi e sanitari.

Inoltre, l'istituzione dell'Agenzia Regionale Calabria (A.R.C.) a cui sarà demandato il compito di provvedere alla gestione esclusiva degli appalti d'opera e della fornitura di beni e servizi, comporterà un risparmio annuo notevole dovuto alla omogeneità e alla quantità degli ordinativi necessari a soddisfare il fabbisogno regionale, dal coordinamento delle attività, dalla programmazione e pianificazione degli interventi e dalla semplificazione delle procedure.

Notevole è la riduzione delle spese conseguente all'art. 4: infatti l'ARC (unica agenzia regionale) è sostituibile con le risorse umane attualmente in servizio salvaguardando professionalità ed ottimizzandone l'utilizzo.

L'unica sede regionale ne consentirebbe l'ottimizzazione riducendo il personale semplicemente bloccando il turnover.

L'effettuazione e la gestione di un unico sistema di acquisti ottiene finalmente sostanziali economie nell'acquisto di beni e servizi.

In specie l'acquisizione sistematica centralizzata dei farmaci, anche per quanto attiene quelli destinati alla distribuzione diretta consentirà economie di scala davvero mai viste in Calabria.

Queste ultime potranno essere quantificate già per il primo anno in:

Per beni, almeno il 10% in meno dell'attuale spesa consolidata annua regionale (pari a circa € 250.000.000) ovvero una minore spesa di € 25.000.000.

Ancor più spinto sarà poi il risparmio derivante dall'applicazione del comma 4 dell'art. 4 che prevede la messa in comune di funzioni amministrative, legali e tecniche. Alcuni esempi sono:

·         le procedure di contenzioso (ridotte con l'efficientizzazione dei pagamenti);

·         il riequilibrio (e lo sviluppo) delle funzioni strettamente sanitarie con l'ottimizzazione dell'impiego di personale a favore della componente sanitaria attualmente squilibrata verso la componente amministrativa.

Ciò potrà portare alle nuove assunzioni nel versante professionale che la vera chiave di volta per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi.

La stessa legge, infine, vincola le ulteriori economie che si renderanno disponibili al miglioramento dei servizi diretti all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

 

Art. 1

Principi generali e finalità

 

1. La Regione garantisce attraverso il Servizio Sanitario Regionale la tutela della salute quale diritto fondamentale nel rispetto della dignità della persona.

2. Le finalità istituzionali del Servizio Sanitario Regionale sono realizzate mediante undici Aziende Sanitarie e quattro Aziende Ospedaliere che hanno personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale.

3. La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo nei confronti delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere.

 

Art. 2

Gli Ambiti territoriali

 

1. Gli ambiti territoriali delle undici Aziende Sanitarie e le rispettive sedi sono: AS-Azienda Sanitaria n. 1 sede di Paola; AS-Azienda Sanitaria n. 2 sede di Castrovillari; AS-Azienda Sanitaria n. 3 sede di Rossano; AS-Azienda Sanitaria n. 4 sede di Cosenza; AS-Azienda Sanitaria n. 5 sede di Crotone; AS-Azienda Sanitaria n. .6 sede di Lamezia Terme; AS-Azienda Sanitaria n. 7 sede di Catanzaro; AS-Azienda Sanitaria n. 8 sede di Vibo Valentia; AS-Azienda Sanitaria n. 9 sede di Locri; AS-Azienda Sanitaria n. 10 sede di Palmi; AS-Azienda Sanitaria n. 11 sede di Reggio Calabria.

2. Appartengono all'ambito territoriale di ciascuna Azienda Sanitaria i comuni indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge regionale.

 

Art. 3

Nomina degli organi

 

1. Le istituite Aziende Sanitarie subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi relativi alle Aziende preesistenti in ragione dell'ambito territoriale definito dall'art. 2 della presente legge.

2. Gli organi delle nuove Aziende sono nominati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more della nomina dei nuovi organi le relative funzioni sono assicurate dagli organi in carica presso le Aziende Sanitarie Provinciali.

4. La retribuzione per i direttori generali, amministrativi e sanitari dovrà essere ridotta in misura non inferiore al 10%.

 

Art. 4

Agenzia Regionale Calabria

 

1. E' istituita l'Agenzia Regionale Calabria (ARC) per gli appalti d'opere e la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere.

2. Con apposito provvedimento la Giunta Regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ARC, la cui istituzione non comporta maggiori oneri finanziari.

3. L'Agenzia Regionale Calabria per l'espletamento delle sue attività si avvale delle attuali strutture delle Aziende e del personale da esse dipendenti; il funzionamento dell'ARC non dovrà comunque comportare maggiori oneri.

4. Per una più efficace e razionale utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, la Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge formula indirizzi alle Aziende Sanitarie e alle Aziende. Ospedaliere affinché esercitino in comune funzioni amministrative, legali e tecniche.

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. I maggiori oneri derivanti dalla presente legge trovano adeguata copertura finanziaria con la riduzione delle spese derivante dall'applicazione dell'art 4 della presente legge.

2. Le ulteriori somme disponibili a seguito della riduzione della spesa di cui al primo comma è vincolata al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza.

 

Art. 6

Disposizioni finali

 

1. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Calabria.

 

TABELLA A

 

Comuni appartenenti all'AS- Azienda Sanitaria n. 1 sede di PAOLA:

Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Papasidero, Praia a Mare, Sangineto, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro;

 

Comuni appartenenti all'AS- Azienda Sanitaria n. 2 sede di CASTROVILLARI:

Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Cervicati, Cerzeto, Civita, Fagnano Castello, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvíto, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Sosti, Sant'Agata d'Esaro, Santa Caterina Albanese, Saracena, Spezzano Albanese,Tarsia, Terranova da Sibari;

 

Comuni appartenenti all'AS- Azienda Sanitaria n. 3 sede di ROSSANO:

Albidona, Alessandra del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano Jonio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosía, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Nataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizi, Scala Coeli, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana;

Comuni appartenenti all'AS- Azienda Sanitaria n. 4 sede di COSENZA:

Acri, Altilia, Appigliano, Belsito, Bianchi, Bisígnano, Carote', Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Colosimi, Cosenza, Dipingano, Romanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Cratì, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo la Costa, Scagliano, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Torano Castello, Trenta, Zumpano;

 

Comuni appartenenti all'AS- Azienda Sanitaria n. 5 sede di CROTONE:

Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzato, Marcedusa, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca Bernarda, Rocca di Neto, San Giovanni in Fiore, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strangoli, Umbriatico, Verzino;

 

Comuni appartenenti all'AS- Azienda Sanitaria n. 6 sede di LAMEZIA TERME:

Carlopoli, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli;

 

Comuni appartenenti all'AS- Azienda Sanitaria n. 7 sede di CATANZARO:

Albi, Amato, Amaroni, Andati, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cicala, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Magisano, Marcellinara, Miglierina, Montauro, . Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, Petronà, San Moro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo 3onio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Santa Caterina sullo Jonio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggero, Vallefiorita, Zagarise;

 

Comuni appartenenti all'AS- Azienda Sanitaria n. 8 sede di VIBO VALENTIA:

Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costatino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri;

 

Comuni appartenenti all'AS- Azienda Sanitaria n. 9 sede di LOCRI:

Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo;

 

Comuni appartenenti all'AS- Azienda.Sanitaria n. 10 sede di PALMI:

Anoia, Candidoni, Cosoleto, Cinquefrondi, Cittanova, Delianova, Feroleto della Chiesa, Galateo, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, .Maropati, Melicuccà, Melicucco, Malochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosario, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minuti°, Varapodio;

 

Comuni appartenenti all'AS- Azienda Sanitaria n. 11 sede di REGGIO CALABRIA:

Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardato, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito Porto Salvo, Montebello ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio d'Aspromonte, Santo Stefano d'Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli.