Proposta di legge n. 469/8^

RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale di iniziativa popolare ha come scopo Il riassetto istituzionale ed organizzativo del Sistema Sanitario Regionale il cui obiettivo fondamentale è quello di dar vita ad un impianto istituzionale ed organizzativo del SSR in cui le esigenze e i contributi della rappresentanza politico-istituzionale, il rafforzamento del processo di aziendalizzazione e la razionalizzazione dei processi assistenziali e gestionali possano trovare una rimodulazione tale da assicurare alla collettività un sistema sanitario efficace, efficiente e sostenibile economicamente, nel quadro delle nuove autonomie e responsabilità affidate alle-collettività locali.
Tale provvedimento si rende indispensabile ed inderogabile -in considerazione dei gravissimi problemi riferiti all'erogazione dei servizi sanitari resi ai cittadini a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007 che, all'art. 7, comma 1, ha disposto l'accorpamento delle undici Aziende sanitarie in favore della costituzione di cinque Aziende sanitarie provinciali.
L'emanazione di tale norma, contestata da una gran parte di cittadini nonché da tantissimi consigli comunali, senza peraltro che si fosse preliminarmente proceduto al dovuto e indispensabile confronto con le parti sociali e le forze politiche presenti sul territorio, non ha consentito l'indispensabile definizione di nuove ed efficaci politiche di governance territoriale e gestionale.
Il confronto politico con le parti sociali, nell'ambito di u-n coerente quadro amministrativo e di indirizzo politico sanitario, non può che essere considerato in un paese democratico quale momento imprescindibile per l'analisi e l'approfondimento delle specificità dei territori interessati da processi di riorganizzazione.
Ciò, soprattutto alla luce di quanto disposto dell'art. 118, 1 ° comma del Titolo V della Costituzione che riconosce la sussidiarietà verticale e quindi la possibilità per tutti gli Enti di procedere ad uno scorrimento delle funzioni verso unità organizzative maggiormente vicine ai cittadini; considerato il favore accordato dalla Costituzione all'Art. 114, che statuisce il Principio del "Policentrismo istituzionale paritario".
Quindi, un sistema sanitario moderno ed efficace rappresenta un parametro di civiltà solo quando è idoneo a fornire risposte concrete alla domanda di salute e di benessere dei cittadini.
Tale sistema va costruito attraverso una serie di interventi che mettono al centro dell'attenzione il cittadino e il diritto alla salute costituzionalmente sancito.
Le "pseudo" riforme varate con un maxiemendamento, in particolare quella riguardante la sanità, costruita sulla base di valutazioni di natura "particolare" e per niente concertata, attraverso metodi e contenuti insufficienti, certamente non contribuiscono a migliorare la qualità e l'efficienza del servizio sanitario calabrese.
Prova ne è tutto ciò che, successivamente all'approvazione del maxiemendamento, è accaduto nella sanità calabrese fino al quasi commissariamento che il ministero della salute ha voluto con a capo il Prefetto Serra.
È indubbio, infatti, che la rideterminazione degli ambiti di pertinenza delle Aziende Sanitarie operata con il maxiemendamento al collegato alla finanziaria 2007 ha provocato degli squilibri territoriali evidenti che hanno pregiudicato l'efficace ed efficiente erogazione dei servizi sanitari.
Una "riforma" errata sia nel metodo che nel merito. Infatti non doveva avvenire tramite un emendamento ma attraverso un ragionamento organico di tutto il sistema sanitario anche considerando che era stato già approntato il nuovo PSR. Il criterio provinciale che di fatto tende ad equiparare territori di c.a. 200.000 abitanti con bacini d'utenza di 800.000 crea scompensi e-disservizi che sono sotto gli occhi di tutti e che,viceversa, un approccio più prudente e meno superficiale, soprattutto concertato con le parti sociali e politicoistituzionali avrebbe facilmente messo in evidenza ed evitato.
Non bisogna peraltro trascurare che la legislazione regionale è vincolata dal rispetto dei principi costituzionali e di quelli dell'ordinamento europeo (art. 117, 1° comma) e tra quest'ultimi rileva in maniera particolare quello della partecipazione.
La Regione Calabria ha l'obbligo verso i propri cittadini, costretti ad una nuova migrazione, quella sanitaria, di garantire l'omogeneità dei livelli essenziali di assistenza in tutti i diversi ambiti territoriali regionali, il consolidamento e miglioramento di centri di eccellenza, il miglioramento dei servizi offerti dai distretti sanitari nell'ottica di una medicina preventiva e non ultimo la rivisitazione della rete ospedaliera.
Tutto ciò va attuato privilegiando il metodo della concertazione e del dialogo con tutti i soggetti interessati e le istituzioni locali e salvaguardando le peculiarità dei territori.
Da qui nasce l'esigenza di rivisitare completamente l'assetto istituzionale ed organizzativo delle Aziende sanitarie attraverso la presente proposta di legge che prevede un riassetto istituzionale delle Aziende- del servizio sanitario regionale, funzionale al miglioramento della qualità dell'intero sistema che deve essere informato alla omogenea distribuzione dei servizi, all'equità, anche territoriale, nell'erogazione delle prestazioni, all'efficienza nel funzionamento delle strutture.
La realizzazione di tali obiettivi comporta la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali (leggasi Aziende Sanitarie), omogenei per entità di popolazione, situazioni geografiche, condizioni economiche e sociali, che rappresentano riferimenti territoriali con caratteristiche assimilabili e devono garantire: l'individuazione di aree territoriali sufficientemente equilibrate tra di loro; l'adeguata considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni delle aree urbane che insistono nei vari ambiti; la semplificazione della governance complessiva; l'efficacia delle gestione delle Aziende.
In tal senso e sulla base di tali criteri deve essere interpretata la scelta a favore di otto Aziende Sanitarie che pone la proposta di legge come lo strumento concreto attraverso cui recuperare a finalità unitarie gli obiettivi di programmazione e di alta amministrazione, consolidando, nello stesso tempo, a livello locale, in zone geografiche territoriali omogenee, tutti gli aspetti di natura assistenziale ed erogativi e, con essi, l'insieme dei rapporti con l'utenza, con gli operatori e con le amministrazioni locali.
La proposta di legge sottoposta all'assenso popolare regionale, più dettagliatamente si compone di 11 articoli.
Nel primo articolo viene sancito, al primo comma, il principio in virtù del quale la Regione, attraverso il servizio sanitario regionale, tutela la salute dei cittadini quale diritto fondamentale nel pieno rispetto della dignità della persona, mentre nel secondo comma viene stabilito che le finalità istituzionali del SSR sono realizzate mediante l'istituzione delle otto Aziende Sanitarie regionali e dellle Aziende Ospedaliere che hanno personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale. Il terzo comma individua in capo alla regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Aziende Sanitarie regionali e delle Aziende Ospedaliere.
Nel secondo articolo vengono individuate sia le otto Aziende sanitarie che le Aziende Ospedaliere.
L'Articolo terzo precisa che le Aziende di cui all'art. 2 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, dei D.Lgs. n. 502 e s.m.i.; precisa, altresì, che le stesse esercitano le funzioni, perseguono e realizzano gli obiettivi ed assicurano i LEA di cui al PSR.
L'Articolo quarto precisa che ciascuna delle otto Aziende Sanitarie Locali è a sua volta articolata in Distretti sanitari.
L'Articolo quinto statuisce una pregnante innovazione riferita alla conferenza dei sindaci, nello specifico prescrive che al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione della sanità nell'ambito dell'azienda sanitaria, la conferenza dei sindaci, con il voto dei due terzi dei -componenti potrà richiedere, all'assessorato al ramo, la rimozione dall'incarico del direttore generale dell'ASL del territorio di riferimento.
L'Articolo sesto, in totale coerenza con l'articolato proposto, abroga l'art. 7 della legge regionale 11 maggio 2007, n.9.
L'Articolo settimo statuisce che L'articolazione della stazione unica appaltante di cui all'art. 2 lettera "e" della legge 11 maggio 2007, n.9 diventa articolazione delle otto Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere. Statuisce altresì che con apposito provvedimento la Giunta regionale, entro 45 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, individua la sezione speciale in materia di sanità, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e che in ogni caso essa dovrà provvedere agli appalti di opere, forniture di beni e servizi nell'ambito della sanità e che detta istituzione non dovrà comunque comportare maggiori oneri ai bilanci delle Aziende sanitarie.
L'Articolo ottavo precisa che le somme disponibili a seguito della riduzione della spesa derivanti dall'applicazione della presente legge dovranno essere vincolati al finanziamento dell'elevazione dei livelli essenziali di assistenza e per una maggiore qualità dell'offerta sanitaria.
L'Articolo nono prescrive che tutte le norme regionali che si dovessero trovare in contrasto con la proposta di legge di iniziativa popolare si intendono disapplicate.
L'Articolo decimo precisa che Quanto non disciplinato dalla presente legge sarà integrato dal PSR inteso quale strumento naturale per la programmazione sanitaria che in ogni caso dovrà attenersi al dettato delle norme in essa contenute.
L'Articolo undicesimo, infine chiude con la formale norma di rito.
 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

In ossequio all'art. 3, comma 2, della legge regionale 5 aprile 1983, n.13, non si ritiene di presentare la relazione tecnico-finanziaria in quanto la presente proposta non comporta nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della regione.
Tuttavia, non si può non sottolineare che la proposta di legge di iniziativa popolare per come articolata produrrà un significativo risparmio a favore dei bilancio regionale.
La stessa legge, infine, vincola le economie che si renderanno disponibili al miglioramento dei servizi diretti all'elevazione dei livelli essenziali di assistenza e per una maggiore qualità dell'offerta sanitaria.

Art.1

La Regione garantisce attraverso il servizio sanitario regionale la tutela della salute quale diritto fondamentale nel rispetto della dignità della persona.
Le finalità istituzionali dei servizio sanitario regionale sono realizzate mediante l'istituzione della aziende sanitaria regionale e della aziende ospedaliere che hanno personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale di cui all'art.2.
La regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo nei confronti dell'azienda sanitaria regionale e delle aziende ospedaliere.

Art.2

Le Aziende dei servizio sanitario regionale sono: ASL n. 1 comprendente il territorio delle ex ASL n. 1 e n. 4; ASL n. 2 comprendente il territorio delle ex ASL n. 2 e n. 3; ASL n. 3 coincidente con il territorio delle ex ASL n. 5; ASL n. +.coincidente con il territorio delle ex ASL n. 6; ASL n. 5 coincidente con il territorio delle ex ASL n. 7; °ASL n. 6 coincidente con il territorio delle ex ASL n. 8; ASL n. 7 comprendente il territorio delle ex ASL n. 9 e n.'10; ASL n. 8 coincidente con il territorio delle ex ASL n. 11 esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9; nonchè le Aziende Ospedaliere di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ed il Policlinico universitario "Mater Domini".

Art. 3

Le Aziende di cui all'art. 2 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, dei d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. esercitano le funzioni, perseguono e realizzano gli obiettivi ed assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui al piano sanitario regionale.

Art. 4

Ciascuna delle otto aziende sanitarie è a sua volta articolata in distretti sanitari.

Art. 5

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione della sanità nell'ambito dell'azienda sanitaria , la conferenza dei sindaci, con il voto dei due terzi dei componenti potrà richiedere, all'assessorato al ramo, la rimozione dall'incarico dei Direttore Generale dell'ASL dei territorio di riferimento.

Art. 6

Con la presente legge è abrogato l'art. 7 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

Art. 7

L'articolazione della stazione unica appaltante di cui all'art. 2 lettera e) della legge 11 maggio 2007, n. 9 con la presente legge diventa articolazione delle otto Aziende Sanitarie e delle tre Aziende Ospedaliere nonché dei Policlinico "Mater Domini". Con apposito provvedimento la giunta regionale, entro 45 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, individua la sezione speciale in materia di sanità, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. in ogni caso essa dovrà provvedere agli appalti di opere, forniture di beni e servizi nell'ambito della sanità. detta istituzione non dovrà comunque comportare maggiori oneri ai bilanci delle aziende sanitarie.

Art. 8


Le somme disponibili a seguito della riduzione della spesa derivanti dall'applicazione della presente legge dovranno essere vincolati al finanziamento dell'elevazione dei livelli essenziali di assistenza e per una maggiore qualità dell'offerta sanitaria.

Art. 9

Tutte le norme regionali, in contrasto con la presente legge si intendono disapplicate.

Art. 10

Quanto non disciplinato dalla presente legge sarà integrato dal PSR inteso quale strumento naturale per la programmazione sanitaria che in ogni caso dovrà attenersi al dettato delle norme in essa contenute.

Art. 11

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.