Proposta di legge 376/8^

RELAZIONE

La presenza di una antica e radicata ebanisteria a San Giovanni in Fiore rimane leggibile attraverso il suo contesto architettonico, che si evince in special modo, dalla presenza di numerose chiese e soprattutto nel lavoro di numerose botteghe artigiane che hanno contribuito alla realizzazione di queste ma anche di tante opere d'arte custodite da privati. All'interno delle chiese si tramandano, sino ad oggi, altari in legno che lasciano stupiti per la loro accuratissima esecuzione e la loro magnificenza ; pulpiti, cori e confessionali in legno realizzati con raffinato senso artistico, stipi di sacrestia, stucchi, cornici, mondature e capitelli degni di alta considerazione per il loro grande pregio. Tra le opere conservate all'interno dell'Abbazia Florense, ad esempio, ricordiamo un coro intagliato nel legno del 1865 e, l'altare maggiore del 1740, esemplari pregevoli realizzati da maestranze calabre e sangiovannesi , che ripropongono per l'opulenza delle decorazioni il ricco barocco, in un modulo compositivo di ampie volute e grossi girali. Nella chiesa di Santa Maria delle Grazie o chiesa Matrice è presente un coro ligneo, di grande pregio ebanistico, risalente al 1700. Numerose sono le sculture opera dei maestri locali tra le quali ricordiamo le statue di San Giuseppe e 'Gesù Morto, realizzate dallo scultore Biafora Enea Giuseppe, della famiglia degli"Ottavi", vi sono inoltre la statua lignea della Madonna delle Grazie e il busto dell'Ecce Homo. Il ricco patrimonio artistico realizzato a San Giovanni in Fiore tra il XVII e il XVIII sec. è opera di artisti locali che assorbendo e rielaborando temi stilistici di un barocco appesantito e uniformato fanno emergere uno stile che si può definire" autoctono". Su tali artisti, purtroppo, esistono poche notizie biografiche, tra l'altro molto esigue e frammentarie . La testimonianza più tangibile per ricordarli è attraverso la descrizione delle opere realizzate. Molte sono sopravvissute integre e ci tramandano la presenza di botteghe che rappresentavano laboratori creativi di una ebanisteria ricca e fiorente. Diversi furono gli ebanisti a San Giovanni in Fiore tra questi spiccano la famiglia dei Biafora , conosciuta con il nome di "Ottavi", avente come capostipite un certo Ottavio, rintracciabile alla fine del 700. Loro fecero della famiglia una scuola - bottega , infatti la bottega del primo Biafora Ottavio, nato nel 1775, al quale sono riconducibili il pulpito ed il confessionale nella chiesa di Santa Maria della Sanità alla Cona, viene ripresa dai figli tra i quali si ricorda Giuseppe nato nel 1808 che avrà cinque figli,tra cui ancora un Biafora Ottavio nato nel 1849. Le tre generazioni degli "Ottavi" ripropongono tutte lo stesso stile ripreso dai padri e gelosamente custodito.
Nel 1928 agli "Ottavi" viene attribuito un diploma e una medaglia d'argento nella "Mostra Silana delle arti decorative e popolane della regione ", riconoscimento dato al Biafora per l'intaglio del legno.
L' obiettivo che la scuola di ebanisteria vuole raggiungere è molto ambizioso, ma nello stesso tempo potrà generare un forte impulso economico , avallato da un ampliamento lavorativo, e un elemento di grande prestigio a tutta la regione.
Lo sviluppo di questa scuola mira ad affrontare in maniera attiva il nuovo sistema economico detto "globalizzato", in un momento in cui l'economia dell'Area del Mobile sta soffrendo in maniera particolare , e, in cui, bisogna cominciare a lavorare in prospettiva di un rilancio dell'economia.
E'in questi momenti di difficoltà che le istituzioni che ne hanno la competenza per territorialità , come le Province e la Regione possono e devono essere attori attivi e punto di riferimento.
La costituzione della scuola di ebanisteria potrà essere un elemento indispensabile al rinnovamento della formazione, specializzazione e riqualificazione di vecchie e nuove figure professionali, integrate alla ricerca e sviluppo delle tecnologie innovative legate alla lavorazione del legno, alla progettazione avanzata (design e modellistica), coinvolgendo anche il mondo imprenditoriale dell'area. Congiuntamente alle associazioni di categoria, si dovranno salvaguardare nel contempo le figure "cardine", quali l'intagliatore, l'ebanista, il doratore e il laccatore , come elementi fondamentali per il nostro patrimonio storico e culturale , di cui il nostro territorio è ricchissimo.
Alcune regioni hanno già lavorato da tempo in tale ambito per valorizzare e rendere produttiva l'antica ebanisteria . Ad esempio in Campania , a Sorrento, esiste il magnifico museo-bottega della Tarsia lignea, situato nel settecentesco Palazzo Pomarici Santomasi, che espone le collezioni di mobili ed oggetti realizzati dai maggiori intarsiatori dell'800. Il museo si propone come "bottega", in quanto intende rivolgersi anche ai giovani con corsi di formazione per evitare che il lavoro dell'ebanista - intarsiatore, possa subire un processo d'invecchiamento e di abbandono. Vengono presentate al visitatore le varie tecniche di quest'arte e si possono ammirare pezzi di varia tipologia , opera di artisti locali. In Veneto, altresì, è stato istituito il Centro di Formazione Professionale della provincia di Verona (scuola di ebanisteria),che si occupa del mobile e del legno in tutte le sue specificità: mobiliere,intarsiatore,restauro,laccatura, storia, ecc. Ubicato nel comune di Bovolone e trasferito per competenza dalla regione alla provincia sia come ente gestore,che come ente promotore di iniziative e progetti, anche di valenza europea, il Centro si prefigge di trasformarsi in tempi brevi in un moderno"Ateneo del Legno e del Mobile", affinché possa dare una risposta adeguata al nuovo sistema produttivo e commerciale nazionale ed internazionale ed alle nuove tecnologie di lavorazione nel settore del legno ed ebanistico in particolare.

Capo I
Costituzione e compiti

ARTICOLO 1
(Costituzione)

1. E' costituita la scuola di ebanisteria di San Giovanni in Fiore con le funzione di cui alla presente legge
2. La scuola di ebanisteria ha sede legale nel comune di San Giovanni in Fiore ed è dotata di personalità giuridica.
3. La scuola di ebanisteria di San Giovanni in Fiore nel seguito della presente legge è denominata scuola.

ARTICOLO 2
(Compiti)

1. La scuola promuove l'attività di istruzione, formazione, ricerca e sperimentazione artistica e scientifica, nonché di servizio e assistenza alle imprese del settore per la valorizzazione dei beni artistici e patrimoniali della Calabria.

ARTICOLO 3
(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. La scuola promuove la gestione dell'istruzione delle opere d'arte e degli artisti locali.
2. Lo studio della storia dell'arte e dell'Antiquariato e nella fattispecie delle caratteristiche estetiche e strutturali dei mobili di ebanisteria, ad es. l'intarsio, la filettatura, l'intaglio, la sezionatura.
3. Lo studio di individuazione ed analisi delle caratteristiche delle principali essenze lignee utilizzate in ambito ebanistico.
4. Lo studio dei sistemi di lavorazione; l'allievo sarà portato a conoscenza sia di tutti gli strumenti che si utilizzavano anticamente nelle vecchie botteghe di ebanisteria , sia sui nuovi strumenti per la lavorazione del legno.

Capo II
Organizzazione della scuola

ARTICOLO 4
Organi

l. Sono organi della scuola:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente:
c) il collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 5
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione della scuola è nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed è composto da:

a) il presidente dell'istituto che lo presiede;
b) tre esperti nelle materie di competenze della scuola o comunque in materie giuridiche, economiche e tecniche.

2. Il dirigente del centro scolastico partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
4. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 6
Competenze del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione spetta deliberare:

a) Il regolamento per il funzionamento degli organi della scuola e per l'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione regionale,delle funzioni riservate al consiglio di amministrazione e dei compiti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa attribuita ai dirigenti; il regolamento sull'organizzazione e il personale; il regolamento di contabilità e per la gestione finanziaria e patrimoniale nonché gli altri regolamenti previsti da questa legge:
b) la nomina del dirigente del centro scolastico
c) il programma pluriennale di attività ed i relativi progetti attuativi; il bilancio pluriennale; il bilancio annuale e sue variazioni; il conto consuntivo.

ARTICOLO 7
Scioglimento del consiglio di amministrazione

l. Il consiglio di amministrazione della scuola può essere sciolto per gravi violazioni di legge, in caso di grave irregolarità di funzionamento ovvero in casi di persistente inattività o impossibilità di funzionare.
2. Con il procedimento di scioglimento la Giunta Regionale nomina un Commissario straordinario che resta in carica per non più di sessanta giorni a cui sono affidati i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

ARTICOLO 8
Presidente

l. Il presidente ha la rappresentanza legale della scuola, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e predispone il relativo ordine del giorno.
2. Il presidente assicura il regolare funzionamento della scuola e sostituisce il consiglio di amministrazione in caso di urgenza, limitatamente agli atti non sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal dirigente scolastico. E' facoltà del Presidente delegare al dirigente attribuzioni o adempimenti a lui riservati.

ARTICOLO 9
Direttive per il funzionamento della scuola

1. La Giunta regionale approva periodicamente apposite direttive sulla formazione dei bilanci e la gestione finanziaria ed economica, sull'organizzazione generale della scuola e la sua articolazione, sulla dotazione del personale e la relativa spesa.

ARTICOLO 10
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica per il medesimo periodo dei consiglieri di amministrazione e possono essere riconfermati.
3. Il collegio dei revisori dei conti compie le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della scuola ed ha , in particolare , l'obbligo di esaminare i bilanci e il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione . Copia delle relazioni sono unite ai predetti documenti contabili.
4. Il collegio dei revisori dei conti, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili.
5. I revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
6. Il collegio dei revisori dei conti fornisce alla Giunta Regionale le informazioni da queste richieste.

ARTICOLO 13
Indennità

1. Al Presidente dell'istituto, ai membri del consiglio d'amministrazione nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale. Ai medesimi compete, altresì,il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i direttori dei centri scolastici stabilito con apposito regolamento.

Capo III
Ordinamento dei servizi e del personale

ARTICOLO 14
Attività del centro scolastico

1. Il centro scolastico gestisce:

a) la scuola di istruzione di ebanisteria,
b) tutte le attività di istruzione, formazione riqualificazione e culturali;
c) i laboratori, le attrezzature e gli immobili afferenti ai suoi compiti di istituto;
d) la consulenza e l'assistenza tecnica a favore delle aziende;
e) le attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

ARTICOLO 15
Direttore del centro scolastico

1. Il centro scolastico è diretto dal Direttore del centro.
2. Il direttore del centro scolastico provvede alla gestione tecnico-scientifica, finanziaria e amministrativa e delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione e provvede inoltre alla gestione didattica del centro.
3. Il direttore del centro scolastico è nominato dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 comma 2).
4. Per le competenze economiche del direttore dei centri scolastici si fa riferimento ai contratti nazionali della dirigenza scolastica nazionale.

ARTICOLO 16
Personale della scuola

1. Il rapporto di lavoro del personale della scuola è regolato contrattualmente ed è disciplinato dalle norme di diritto comune del lavoro.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale è determinato, per il personale docente e non docente dei centri scolastici, dal contratto collettivo per i personale della scuola statale.
3. Al personale docente sono affidati, dal direttore del centro scolastico, gli incarichi didattici, di ricerca, di assistenza tecnica e di natura gestionale.

CAPO IV
Programmazione e ordinamento contabile e patrimoniale

ARTICOLO 17
Strumenti di programmazione

1. La scuola adotta quali strumenti di programmazione:

a) Il bilancio pluriennale di attività;
b) Il bilancio annuale di attività

2. Il programma pluriennale di attività è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte di strategia ed individua gli obiettivi primari che intende perseguire nel periodo di riferimento che non può essere più lungo della legislatura in corso. Il programma pluriennale è elaborato in funzione delle risorse previste, predisponenendo nell'arco temporale del programma, interventi di rinnovo, ammodernamento ed adeguamento che risultino necessari alla funzionalità dei centri scolastici.

ARTICOLO 18
Bilanci e gestione finanziaria

1. La scuola adotta ogni anno, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attività, un bilancio pluriennale il quale viene approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno.
2. Il conto consuntivo,accompagnato anche da una relazione ove è evidenziato anche lo stato di attuazione del programma pluriennale di attività e dei relativi piani e progetti attuativi, è approvato entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo.
3. Le modalità di formazione degli strumenti di programmazione, nonché le disposizioni in materia di contabilità e di gestione economico-finanziaria non previste dalla presente legge sono disciplinate dalla legge dello stato in materia nell'ambito della amministrazione della scuola pubblica di pari grado.

ARTICOLO 19
Le entrate

l. Le entrate della scuola sono costituite da finanziamenti disposti:

a) dalla Giunta Regionale;
b) Stato, province e organismi comunitari,
c) con contributi o sovvenzioni di enti pubblici o privati,
d) tasse scolastiche;
e) redditi di eventuali donazioni, lasciti e proventi derivanti dalle cessioni dei beni;
f) ogni altra entrata riguardante le finalità della scuola.

ARTICOLO 20
Dotazioni patrimoniali

l. Il patrimonio della scuola è costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo transitino in proprietà. I beni devono essere elencati in apposito inventario.
2. La Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione della scuola, gratuitamente, sulla base di specifiche convenzioni, immobili,arredi,attrezzature e terreni. Gli oneri di manutenzione dei predetti beni sono posti a carico del bilancio della scuola.
3. La Giunta regionale può stabilire, nelle convenzioni di cui al comma 2, che gli interventi di rinnovo, ristrutturazione, adeguamento e comunque qualsiasi investimento sulla strutture messe a disposizione possano essere effettuati dalla scuola sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunte regionale. In tal caso la Giunta regionale assegna alla scuola i finanziamenti necessari all'effettuazione degli interventi.

ARTICOLO 21
(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge si provvederà mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie.
2. Relativamente alle risorse regionali alla copertura della presente legge si provvederà con le risorse annuali dell'importo di e 500.000,00 da allocare sul competente capitolo di bilancio regionale U.P.B 4.1.01.01 "Politiche del lavoro e formazione professionale"

CAPO V
Norme transitorie e finali

1. Viene, con apposita deliberazione della Giunta regionale, istituito il Comitato Tecnico Operativo.
2. Questo avrà il compito di organizzare la scuola nelle sue articolazioni finanziaria, amministrativa e didattica.
3. La scuola inizia a funzionare con il primo giorno del mese successivo all'insediamento del primo consiglio di amministrazione . Sino a tale data continua ad operare il Comitato Tecnici Operativo.
4. La giunta regionale procederà alla nomina del Comitato Tecnico Operativo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. I regolamenti previsti dalla presente legge saranno adottati entro un anno dalla nomina del primo consiglio di amministrazione.
6. Il centro scolastico è attivato alla data fissata dal consiglio di amministrazione.
7. In sede di prima applicazione la scuola adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa con decorrenza dalla data prevista nel comma 1.