Proposta di legge n. 363/8^

Relazione

Si chiede l'integrazione con la frase "ovvero per il tramite del segretario del comune di residenza" perché il legislatore limitando la trasmissione della documentazione necessaria per il tramite delle associazioni delle categorie interessate che hanno per legge la rappresentanza e la tutela, ha limitato di fatto la concessione della tessera di libera circolazione ai soli iscritti alle tre associazioni rappresentate dalla FAND, che unisce I'ENS, l'UIC, I'UNMS, l'ANMIC e l'ANMIL, ignorando tutte le altre associazioni nazionali a tutela dei disabili , nate negli ultimi cinquanta anni, oggi rappresentate nella FISH, che propugnano metodologie riabilitative ed assistenziali diverse se non opposte da quelle proposte dalle associazioni FAND.
Risultato della normativa in vigore è che circa la metà che dei disabili aventi diritto, da quasi 10 anni non possono usufruire della tessera per i seguenti motivi:

1) le associazioni FAND inizialmente trasmettevano le richieste solo dei loro associati;
2) i disabili iscritti alla FISH in nessun caso avrebbero inoltrato richiesta attraverso le associazioni FAND:
3) Ci sono disabili che non intendono iscriversi a nessuna associazione anche perché abitando nei piccoli centri della regione, ne ignorano perfino l'esistenza.

Con l'integrazione proposta s'intende cosi ovviare, con quasi un decennio di ritardo, all'ingiustizia verso chi pur avendo diritto alla libera circolazione ha pagato di tasca sua il biglietto sulle autolinee, nonostante ne fosse prevista l'esenzione.
L'augurio è che il legislatore, nel concedere qualsiasi diritto ai disabili preveda sempre e solo uffici pubblici per l'inoltro delle pratiche di concessione di questi diritti.

    All'art. 22 comma 2 bis della legge regionale 7 agosto 1999, n°23 dopo le parole "la rappresentanza e la tutela" togliere il punto e aggiungere le parole "ovvero per il tramite del segretario del comune di residenza".