Proposta di legge n. 334/8^

Relazione

La proposta di legge "Tutela e valorizzazione degli alberi di alto pregio e della flora spontanea della Calabria" nasce dall'esigenza dì tutelare il patrimonio naturalistico composto da alberi e piante di alto pregio che popolano il territorio regionale, nel rispetto delle competenze affidate alla Regione in materia di fruizione del territorio.
L'importanza degli alberi e delle piante nell'equilibrio dell'ecosistema si rivela sempre più determinante; le specie di alto pregio e la flora spontanea, poi, costituiscono un elemento imprescindibile della storia del territorio e del paesaggio.
Gli alberi dovrebbero essere quindi tutelati a qualsiasi latitudine ed in particolare quegli alberi che richiedono decenni o addirittura secoli per raggiungere il massimo sviluppo. Di questi tipi di alberi secolari e di flora di alto pregio la Calabria conserva una testimonianza consistente su tutto il territorio dove sono presenti alberi e piante che assumono una rilevanza paesaggistica e di mantenimento dell'equilibrio ambientale.
Gli alberi secolari di alto pregio, alcuni risalenti a centinaia di anni fa, non vengono più curati adeguatamente data l'antieconomicità della gestione e potrebbero scomparire nei prossimi decenni; a questo si aggiunga la natura scellerata di alcune operazioni abusivo di taglio, sradicamento e commercializzazione che colpisce per lo più gli ulivi secolari che si trovano nella parte centrale della nostra regione, a cavallo tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Con la seguente proposta di legge, la Regione Calabria vuole evidenziare il valore del patrimonio naturale di alto pregio richiamando l'attenzione degli Enti e della collettività al rispetto dell'elemento naturalistico che deve essere particolarmente considerato, pur nel rispetto delle legittime trasformazioni del territorio. Appare, perciò, sempre più evidente e necessario un intervento di tipo culturale, indiri77ato alla sensibilizzazione della collettività sull'importanza della tutela dei lineamenti peculiari del nostro paesaggio in quanto testimonianza di civiltà e di valori aggiunti di rilievo, anche turistico.
Attraverso la valorizzazione del patrimonio naturalistico di alto pregio si raggiungerebbe così lo scopo della tutela paesaggistica e della valorizzazione del turismo e dell'agriturismo in tutta la regione; per questi motivi si rende necessario regolamentare e tutelare il mantenimento degli alberi e della flora di alto pregio della Calabria come patrimonio regionale.
In quest'ottica saranno promosse tutte le specifiche azioni, anche di tipo legislativo, per l'erogazione di contributi al fine di condividere collegialmente l'impegno derivante dall'attuazione di interventi di particolare rilievo, che si configurino come strategici per le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio del territorio calabrese.
La presente proposta di legge si caratterizza, inoltre, per l'aspetto di funzione decentrata del livello amministrativo che si rende necessario nell'azione di tutela.
Facendo capo allo Statuto regionale, la Regione conferisce alle Province l'azione di tutela del patrimonio naturalistico di alto pregio prevedendo un piano regionale di coordinamento tra le cinque province e dettando le linee generali per la costituzione delle Consulte tecniche provinciali a cui affidare specifici compiti amministrativi inerenti le finalità della legge.
Come ambiti decentrati, le Province opereranno su base autonoma di concerto con altri enti, centri di ricerca ed associazioni ambientaliste per meglio raggiungere i fini di cui alla presente legge. Si consolida così quel percorso virtuoso che il legislatore regionale ha pensato con lo Statuto per snellire la macchina burocratica regionale e per rendere più efficiente le funzioni che lo stesso documento contempla.

In particolare:

    L'articolo 1: stabilisce le finalità della legge e la volontà della Regione di valorizzare le aree popolate da specie botaniche di alto pregio che sono legate alla storia, alla cultura ed al paesaggio del territorio regionale;

    L'articolo 2: definisce i criteri di individuazione delle specie di alto pregio naturalistico individuandone le caratteristiche della tipicità in relazione al valore naturalistico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;

    L'articolo 3: stabilisce le funzioni della Regione in ordine alla programmazione ed al coordinamento di un piano regionale a cui fanno capo le Province per l'attività di tutela e valorizzazione delle specie botaniche di alto pregio. Inoltre, in questo articolo viene ripreso il concetto di decentramento delle funzioni alle Province in attuazione della ratio della legge.

    L'articolo 4: definisce il ruolo delle Province ed i compiti a cui sono chiamate le Consulte tecniche provinciali che avranno cura della compilazione e dell'aggiornamento dei Registri informatici provinciali dove sono riportate le specie botaniche di alto pregio da tutelare e valorizzare.

    L'articolo 5: definisce la tipologia dei registri informatici provinciali, la loro conservazione ed aggiornamento nonché la pubblicazione e diffusione del suo contenuto.

    L'articolo 6: esplicita i criteri di promozione delle specie botaniche di alto pregio che le Province possono attuare in accordo con i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti parco, il Corpo Forestale dello Stato, i Centri di ricerca e le associazioni ambientaliste.

    L'articolo 7: stabilisce l'esercizio del controllo e del monitoraggio delle specie botaniche di alto pregio. L'esercizio del controllo può anche essere svolto dagli altri corpi di polizia.

    L'articolo 8: stabilisce le sanzioni pecuniarie a cui sono soggetti i trasgressori che espiantino, danneggino o commercializzino impropriamente le specie botaniche protette.

    L'articolo 9: esplicita l'assenza di onere finanziario a carico della Regione.

Art. 1
(Finalità)

La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 2, comma 2 lettera r, dello Statuto regionale, promuove la tutela, la valorizzazione e la conservazione delle aree del proprio territorio popolate da alberi di alto pregio e da flora spontanea autoctona che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.

Art. 2
(Definizione di specie di alto pregio)

    1. Si definiscono alberi di alto pregio gli alberi di qualsiasi specie, ivi compresi quelli inseriti nelle aree demaniali ed in quelle pubbliche, nelle proprietà private, nelle aree rurali e nei centri urbani, che possiedono rilevanti caratteristiche morfologiche, quali l'età secolare, le dimensioni ragguardevoli, il portamento, la forma peculiare, nonché la rarità botanica o l'accertato valore storico-antropologico derivato da citazioni o rappresentazioni in documenti storici.
   2. Si definisce flora di alto pregio la vegetazione spontanea autoctona di qualunque specie vegetale presente sul territorio regionale e considerata specie rara e/o minacciata per la quale può essere necessario intraprendere progetti di tutela e conservazione.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

    l. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 46 dello Statuto regionale, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative inerenti le finalità di cui all'art. 1.
    2. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di programmazione e coordinamento regionale che, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, definisce le linee generali di tutela e valorizzazione ed, in particolare:

a) gli atti di indirizzo per l'istituzione dei Registri provinciali di cui all'art. 5.
b) gli atti di indirizzo per la costituzione delle Consulte tecniche provinciali di cui all'art. 4.

    3. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 60 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, promuove un sistema informativo regionale di tutela, valorizzazione e conservazione delle specie botaniche di cui all'art. 2.
    4. La struttura regionale preposta alla tutela dell'ambiente esercita le funzioni di conservazione della copia dei Registri provinciali di cui all'art. 5 e promuove la pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Art. 4
(Funzioni delle Province)

    1. Le Province recepiscono il piano di programmazione regionale di cui all'art. 3, comma 2, e garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.
   2. Per le finalità di cui all'art. 1, le Province istituiscono e curano la composizione delle Consulte tecniche a cui affidare il compito dell'identificazione, validazione e censimento degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona di interesse naturalistico, paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio provinciale.
    3. Le Province concedono le autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 5, 6 e 7. 4 La Consulta, è composta da:

-Assessore provinciale all'Ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente.
-Assessore provinciale ai Beni culturali, o suo delegato.
-Rappresentante designato dal Corpo Forestale dello Stato.
-Rappresentante designato dell'Ente Parco ricadente nella corrispondente area provinciale.
-Rappresentante del mondo scientifico universitario.
-Rappresentante designato dall'UNCEM.
-Rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste.

    4. La Consulta ha il compito di:

a. procedere alla compilazione e alla tenuta dei Registri provinciali di cui all'art. 5.
b. provvedere all'aggiornamento periodico dei Registri e promuovere la trasmissione al Dipartimento Regionale all'Ambiente.
c. formulare parere sull'eventuale abbattimento degli alberi di cui all'art. 2, comma 1, inclusi nel Registro di cui all'art. 5.
d. formulare parere in ordine all'autorizzazione per la raccolta, per quantità e tipologia, della flora di cui all'art. 2, comma 2, inclusa nel registro di cui all'art. 5 da utilizzare per scopi scientifici, didattici, farmaceutici e commerciali.
e. provvedere a stabilire le misure di tutela delle aree popolate dalle specie botaniche di alto pregio.
f. esprimere parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi provinciali e regionali di cura ordinaria e straordinaria, nonché di valorizzazione e tutela degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona di cui all'art. 2.

    5. Le riunioni della Consulta sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
    6. La Consulta dura in carica per l'arco di una legislatura e svolge la sua attività fino all'insediamento dei nuovi componenti.
    7. Ai componenti della Consulta spettano eventuali rimborsi spese previste dalle leggi vigenti in materia.

Art.5
(Registri informatici provinciali)

    1. Sono istituiti presso l'Assessorato all'Ambiente di ciascuna Provincia i Registri informatici provinciali degli alberi di alto pregio e della flora autoctona spontanea, contenenti le schede relative ai dati delle singole specie protette.
    2. I Registri provinciali sono articolati per sezioni e predisposti su supporto digitale.
    3. L'inserimento nei Registri degli alberi di alto pregio -e della flora autoctona spontanea avviene seguendo i criteri stabiliti dalle Consulte tecniche provinciali di cui all'art. 4, attraverso il censimento operato dal Corpo Forestale dello Stato ed anche su indicazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, degli Enti Parco, delle Associazioni ambientaliste e dei singoli cittadini.
    4. Le proposte per l'inserimento delle specie nei Registri degli alberi ed in quello della flora protetti devono contenere i dati caratteristici dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici e fitopatologici delle specie nonché i criteri di tutela e le indicazioni catastali pubbliche o private.
    5. Le specie inserite nei Registri provinciali sono identificate come "Alberi di alto pregio e flora spontanea autoctona protetti".
    6. La Giunta Provinciale, sentito il parere della Consulta tecnica di cui all'art. 4, predispone l'aggiornamento periodico dei Registri delle specie sottoposte a tutela.
    7. Ciascun Assessorato provinciale all'Ambiente provvede alla trasmissione dei Registri al Dipartimento Regionale all'Ambiente.
    8. I Registri provinciali delle specie di cui all'art. 2 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunicati agli Enti interessati.

Art.6
(Iniziative di valorizzazione e tutela)

    1. Di concerto con le Consulte tecniche di cui all'art. 4, le Province promuovono e sostengono specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi di alto pregio e della flora autoctona spontanea da realizzarsi con gli Enti locali, con le Università, con le Istituzioni culturali e con le Associazioni ambientaliste. Tali iniziative puntano alla creazione di una coscienza il più ampia possibile sul concetto di tutela ambientale e vegetale.
    2. Le Province promuovono l'immagine delle specie di cui all'art. 2 anche ai fini turistici nel rispetto dei principi di ecosostenibilità ambientale.
    3. Dopo la pubblicazione definitiva degli elenchi contenuti nei Registri di cui all'art. 5, le specie di alto pregio sono automaticamente sottoposte a vincolo storico-paesaggistico in quanto assimilate a beni diffusi del paesaggio e come tale devono essere individuate negli strumenti urbanistici comunali. Per esse saranno previste adeguate forme di valorizzazione e tutela.
    4. E' fatto divieto a chiunque abbattere senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'art. 2 inserite nei Registri provinciali di cui all'art. 5.
    5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'art. 2, comma 1, incluse nei Registri di cui all'art. 5 collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato solo per inderogabili esigenze di pubblica utilità dall'Amministrazione provinciale previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale.
    6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al precedente comma deve essere comunicata per competenza al Corpo Forestale dello Stato.
    7. Le autorizzazioni all'abbattimento delle specie di cui all'art. 2, comma 1, sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti alla stessa specie secondo modalità e tempi indicati nell'atto stesso di autorizzazione.

Art. 7
(Controllo e monitoraggio)

    1. Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie di cui all'art. 2 sono esercitate dal Corpo Forestale dello Stato sulla base di apposita convenzione.
    2. Attività di controllo possono altresì essere svolte dalle Polizie provinciali e municipali, dalle guardie venatorie ed ecologiche volontarie.

Art. 8
(Sanzioni)

    1. E' fatto divieto a chiunque abbattere, danneggiare, spostare, espiantare e commercializzare senza autorizzazione alberi di alto pregio o flora autoctona spontanea, in proprietà pubblica o privata, inseriti nei Registri provinciali di cui all'art. 5.
    2. E' fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi di alto pregio o flora di cui all'art. 2 per scopi vivaistici e/o ornamentali.
    3. Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente legge è sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 10.000 per ogni pianta interessata.
    4. Il soggetto autorizzato all'abbattimento di cui all'art. 6, comma 5, che non esegua il reimpianto di cui all'art. 5, comma 6, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000.

Art. 9
(Norma finanziaria)

La presente legge non prevede oneri di bilancio a carico della Regione.