Proposta di legge 322/8^
Relazione
La presente proposta di legge assume l'obiettivo di contribuire a rendere imparziale e trasparente l'azione dell'amministrazione regionale in materia di finanziamenti concessi nell'ambito della programmazione unitaria, fortemente compromessa da una prassi ormai consolidata di pubblicare i bandi di attuazione proprio nel periodo estivo.
E' evidente, infatti, che questa prassi ha prodotto e continua a produrre evidenti "guasti" nel funzionamento della macchina regionale, considerato che la pubblicazione dei bandi nel periodo estivo, restringe la sfera di partecipazione dei soggetti interessati e favorisce l'attuazione di pratiche opportunistiche da parte di operatori pubblici e privati.
L'apposizione di termini sempre più ristretti per la presentazione delle domande, l'avvio degli interventi progettuali, il loro completamento fisico, la rendicontazione finale di spesa, ha accentuato sempre di più questa problematica, rendendo ancor più urgente un intervento del legislatore regionale nella materia.
Per queste motivazioni la presente proposta di legge, nel suo articolo unico, propone al comma 1 la sospensione dei termini per la presentazione delle domande per quei bandi le cui scadenze di presentazione delle domande ricadano dentro il periodo dal 1° agosto al 15 settembre.
Lo stesso articolo al comma 2, stabilisce il rinnovo delle procedure di pubblicità previste dalla legislazione vigente al termine del periodo di sospensione richiamato dal precedente comma.
Con questa dizione "programmazione unitaria" si è quindi inteso ricomprendere nel campo di applicazione della presente legge, i bandi che attivano le risorse nazionali per lo sviluppo territoriale (FAS) e quelle comunitarie per le politiche di coesione (Fondi strutturali UE).Art. 1
1. La presente legge si applica ai bandi regionali che attivano risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.
2. Per i bandi di cui al comma 1 la decorrenza dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti concessi nell'ambito della programmazione unitaria è comunque sospesa di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
3. Al termine del periodo di sospensione di cui al comma 2 sono rinnovate le procedure di pubblicità previste dalle norme comunitarie, nazionale e regionali vigenti.