Proposta di legge n. 292/8^

RELAZIONE

Il sistema economico globale sta affrontando da tempo una fase di grande transizione, passando da una economia basata sulle produzioni tradizionali, ormai totalmente sensibile ai prezzi ed alla concorrenza internazionale e caratterizzata da precarietà e sperequazioni principalmente dovute al mercato del lavoro, ad una economia in cui l'effettiva profíttabílítà è maggiormente garantita dalla conoscenza e dalla capacità di realizzare prodotti e servizi a maggior contenuto innovativo, meno esposta alla concorrenza dei paesi emergenti.
I documenti di programmazione regionale, in specie i P.O. 2007-2013, evidenziano la necessità di questo passaggio verso un nuovo modello di specializzazione produttiva, che possa ridurre il debito di competitività di piccole e medie imprese che caratterizza il tessuto economico calabrese.
Per garantire ed accompagnare questa transizione, occorre da un lato rafforzare l'innovazione nei sistemi produttivi tradizionali (come agricoltura, agroalimentare, turismo, ecc.) nei prodotti, nei processi e nell'organizzazione e dall'altro promuovere lo sviluppo di filiere ad alta tecnologia, attraendo nuovi investimenti per nuove specializzazioni basate sul capitale umano presente nelle Università e nei Centri dì Ricerca della nostra Regione.
Occorre, in sostanza, mettere insieme capacità di iniziativa economica e conoscenze, stimolando l'iniziativa imprenditoriale verso le nuove opportunità proposte dal sistema della ricerca calabrese, favorendo, inoltre, la propensione di quest'ultimo a confrontarsi con le realtà scientifiche a livello internazionale.
Negli ultimi tre anni l'investimento in ricerca industriale è passato, in Calabria, dallo 0,07% del PIL allo 0,09% del PIL contro un obiettivo dell'eurozona del 3%; siamo la penultima regione italiana in graduatoria in un paese che, comunque, investe poco in ricerca e cioè lo 0,2% del PIL. Un trend assolutamente inaccettabile per garantire un futuro di competitività al sistema Calabria.
I motivi di questo insignificante trend per conferire centralità all'innovazione sono stati, principalmente, la scarsa qualificazione della domanda delle imprese, la bassa propensione all'esportazione verso mercati dove l'innovazione è fattore di competitività e, soprattutto, l'assenza di un'osmosi virtuosa tra il sistema imprenditoriale e quello universitario e della ricerca in generale, che consentisse l'incontro tra bisogni e saperi.
Il disegno di legge per la "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA" ha, quindi, lo scopo di rimuovere questi ostacoli e di concentrare le risorse sugli obiettivi individuati da una programmazione organica coerente con quella strategica regionale; l'attuazione del programma dovrà avvenire attraverso piani di dettaglio chiari e rimodulabili periodicamente, favorendo, soprattutto, la collaborazione tra gli attori del sistema.
Lo strumento operativo, previsto dal disegno di legge, è la costituzione di un'agenzia che, in coerenza con la programmazione comunitaria, si preoccuperà di verificare la coerenza della programmazione agli indirizzi, di disciplinare, in ossequio alle leggi, il sostegno, di seguire l'attuazione dei programmi e progetti di ricerca, privilegiando i settori maggiormente strategici per lo sviluppo regionale, realizzando, inoltre, il coordinamento organico tra tutti gli attori dell'offerta e della domanda, che diventano così soggetti attivi, non solo dell'attuazione degli interventi, ma anche della programmazione.
L'istituzione dell'Agenzia produrrà economie, derivate dalle minori spese di funzionamento delle unità organizzative dell'Ente, attualmente adibite ai compiti di progettazione, monitoraggio e gestione amministrativa degli interventi previsti in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica. Sarà, comunque, necessario, assegnare ad una unità organizzativa il compito dei controllo sulle attività dell'Agenzia, attribuendo ad essa un organico adeguato.
L'Agenzia, prevista dalla Legge, avrà autonomia amministrativa, contabile e finanziaria; il suo funzionamento sarà assoggettato alla disciplina amministrativa, contabile e finanziaria di diritto privato.
Il disegno di legge, sotto il profilo finanziario, stabilisce un'attribuzione di risorse da individuare anno per anno e pluriannualmente negli strumenti istituzionali della programmazione regionale, previsti dalla Legge Regionale 4 febbraio 2002 n° 8; individua, invece un Fondo Unico di tutte le risorse finanziarie di bilancio, attualmente ripartite in ben dieci capitoli di spesa.

RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

Sotto il profilo finanziario, il disegno di legge non stabilisce un'attribuzione di risorse diversa da quella individuata anno per anno e pluriannualmente dagli strumenti istituzionali della programmazione regionale previsti dalla Legge Regionale 4 febbraio 2002 n°8.
Prevede solo l'aggregazione in un Fondo Unico di tutte le risorse finanziarie previste in bilancio, che sono attualmente invece ripartite in ben dieci capitoli di spesa, alcuni di consistenza assolutamente irrilevante e di pertinenza di centri decisionali diversi.
Il suddetto Fondo include tutte le spese previste per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica e finanziate da risorse autonome regionali, da risorse previste da Accordi di Programma stipulati con lo Stato o provenienti da finanziamenti della Comunità Europea.

Art. 1
FINALITÀ

Nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente e in consonanza con gli articoli 9, 33 e 117 della Costituzione e 2, 3, 152 e 163 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, la Regione Calabria adotta gli strumenti necessari a promuovere, rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica ed istituzionale per lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività culturali, economiche e sociali della Regione.


Art. 2
OBIETTIVI

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione Calabria, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile ed anche degli indirizzi comunitari a sostegno della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:

a) contribuire alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche nei campi del sapere, attraverso appositi programmi triennali di intervento in coerenza con i programmi comunitari e nazionali e con la programmazione strategica regionale;
b) promuovere il Sistema della Ricerca Regionale quale sinergia stabile fra i centri di ricerca delle università, degli Istituti AFAM e degli enti pubblici di ricerca con sedi in Calabria, idoneo a potenziare le capacità di ricerca anche attraverso la valorizzazione delle collaborazioni e degli scambi nazionali ed internazionali;
c) incentivare le ricerche in settori i cui risultati sono utili per incrementare, valorizzare e promuovere il demanio ed il patrimonio indisponibile della Regione per come descritto negli artt. 822 e 826 c.c.;
d) incentivare gli investimenti in capitale umano, sostenendo la ricerca multidisciplinare attraverso la formazione dei giovani ricercatori;
e) realizzare il coordinamento e il controllo tra gli attori e i destinatari della ricerca perseguendo il pieno impiego delle risorse e dei saperi;
f) favorire la cooperazione e lo scambio informativo fra il Sistema della Ricerca Regionale e i sistemi istituzionale, produttivo, distributivo e consumistico della Calabria;
g) realizzare infrastrutture immateriali e le reti di trasferimento dei saperi per accrescere il livello delle conoscenze e della cittadinanza attiva;
h) realizzare nei diversi ambiti del territorio regionale attività innovative, promuovendo le misure necessarie alla realizzazione degli interventi;
i) favorire l'interconnessione tra i settori ad alta tecnologia ed il sistema della ricerca pubblica al fine di promuovere la diffusione delle nuove tecnologie nell'impresa;
l) incentivare l'accesso al credito per la ricerca;
m) favorire attraverso il sistema regionale della ricerca la creazione di poli di innovazione specialistici e multidisciplinari, incentivando forme di collaborazione diretta tra la Regione, le Istituzioni locali e le imprese;
n) valorizzare il capitale umano dei ricercatori calabresi attraverso lo scambio continuo con centri di eccellenza extraregionali;
o) attivare un sistema di valutazione della ricerca.

Art. 3
SISTEMA DELLA RICERCA REGIONALE (SRR)

E' istituito il Sistema della Ricerca Regionale (SRR) con sede nel dipartimento competente presso l'Assessorato Regionale alla Ricerca.
Il SRR è composto dalle Università, dagli Istituti AFAM e dagli Enti di ricerca dì diritto pubblico, operanti anche nei settori delle arti, aventi sede istituzionale o operativa nel territorio regionale.
Il SRR raccoglie e tratta tutti i dati della ricerca progettata ed attuata dai soggetti che lo compongono, nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza. Ai dati accedono tutti i soggetti della ricerca regionale attraverso la rete informatica della ricerca regionale, nonché hanno diritto di accesso le Università e gli enti di ricerca nazionali ed internazionali accreditati.
Il SRR promuove l'accesso alle altre banche dati della ricerca extraregionali.
Il SRR costituisce il patrimonio demaniale della ricerca i cui beni possono anche essere ceduti al mercato nel rispetto dei diritti morali e patrimoniali d'autore. Il SRR adotta i principi della valutazione della ricerca vigenti a livello nazionale.

Art.4
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI INTERVENTO NELLA RICERCA

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione adotta il programma triennale di intervento con il quale:

a) specifica le azioni principali di cui all'articolo 2 e i relativi strumenti, individua gli interventi e le relative aree e tipologie e i settori strategici, in modo coerente ed integrato con eventuali interventi previsti da specifica normativa regionale, per l'innovazione d'impresa o di prodotti o di servizi anche in favore delle Istituzioni, per i nuovi settori o per le nuove imprese innovative con il supporto dei soggetti del SRR;
b) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;
c) promuove, favorendone l'istituzione o il sostegno, servizi di informazione e diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti del SRR;
d) provvede al finanziamento e al cofinanziamento di programmi di ricerca dei soggetti del SRR, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività dì ricerca promosse e condotte da giovani;
e) promuove la formazione di consorzi, società consortili e fondazioni anche universitarie, con finalità di attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;
f) individua le risorse integrative e quantifica le risorse finanziarie complessive, pubbliche e private, esplicitamente rivolte ad attività di ricerca e di innovazione e ad alto contenuto di conoscenza, anche in armonia con gli indirizzi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria e con gli indirizzi della Programmazione Comunitaria;
g) concede contributi per progetti di ricerca e provvede alla realizzazione dei coordinamento degli interventi regionali in materia attraverso il SRR;
h) attribuisce contributi per la pubblicazione di opere di interesse scientifico e culturale valorizzando le specificità della Calabria e per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche, nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico.

Art. 5
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTO

Il Programma triennale degli interventi, di cui al precedente articolo 4, prevede gli indirizzi strategici da perseguire su base triennale e individua le aree ed i settori di intervento, l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio, la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario relativo ai singoli piani annuali di esecuzione, i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti, le fonti finanziarie, la quota di cofinanziamento per ciascun intervento ed i criteri di valutazione di riferimento.
Individua gli interventi idonei per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge ed il relativo finanziamento delle risorse umane, strumentali e materiali, stabilendo, altresì, i criteri per l'accesso al credito agevolato.

Art.6
PROPOSTA, ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTO

L'Agenzia regionale per la Ricerca Scientifica, sentito il parere obbligatorio del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento per la Calabria previsto dall'art. 3 D.P.R. 27/01/1998 n. 25, elabora la proposta di programma triennale che è istruito dall'Assessorato Regionale per la ricerca scientifica ed è adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, da trasmettere al Consiglio Regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.
Il programma triennale è attuato attraverso piani annuali di esecuzione, predisposti dal Dipartimento competente ed approvati dalla Giunta Regionale.

Art. 7
AGENZIA E CONFERENZA PER LA RICERCA SCIENTIFICA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

È istituita l'Agenzia per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica con il compito di elaborazione della proposta del Programma triennale di interventi e di attuazione del medesimo Programma. L'attuazione del Programma si realizza mediante l'adozione del sistema di valutazione della ricerca che opera in base ai principi di imparzialità e terzietà e seguendo le procedure previste dalla normativa Regionale, Nazionale ed Europea. L'Agenzia è dotata di un Direttore Generale nominato con delibera della Giunta, Regionale su proposta dell'Assessore Regionale per la Ricerca. La dotazione organica è costituita da personale distaccato e/o comandato periodicamente dai soggetti del SRR e dai Dipartimenti della Regione.
L'Agenzia ha autonomia amministrativa, contabile e finanziaria. Il suo funzionamento è assoggettato alle norme di carattere amministrativo, contabile e finanziario di diritto privato.
È istituita la Conferenza per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica quale organo consultivo obbligatorio dell'Agenzia.
I componenti la Conferenza sono nominati dal Consiglio Regionale, tra le personalità indicate in una rosa deliberata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente. L'Assessore, provvede a quanto di sua competenza, previa designazione delle Università, degli Istituti AFAM, del CREL e degli Enti Pubblici di Ricerca. È composta da 30 membri di cui:

- una rappresentanza, dei soggetti del SRR, pari alla metà dei componenti;
- una rappresentanza, pari a sei componenti, designati dalle associazioni delle categorie produttive;
- una rappresentanza, pari a tre componenti, designati dalle associazioni dei lavoratori;
- una rappresentanza, pari a tre componenti, di esperti e ricercatori di notoria reputazione scientifica;
- una rappresentanza, pari a tre componenti, di esperti designati dagli enti di ricerca.

Il ruolo di componente della conferenza è incompatibile con l'attività svolta dal sistema di valutazione della ricerca. Il componente non ha diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese.
Le riunione della Conferenza si possono svolgere anche in teleconferenza o videoconferenza.
L'odg deve essere trasmesso almeno quindici giorni liberi prima del giorno della convocazione della conferenza.

Art. 8
DIRETTORE GENERALE

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato; la nomina del D.G. decade alla scadenza della Giunta Regionale. Il DG resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Direttore Generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore, al momento della nomina.
L'incarico è incompatibile con altre attività professionali.
Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione, in attuazione e nel rispetto del Programma di intervento Triennale. Il Direttore ha in particolare i seguenti compiti:

- rappresentanza dell'Ente;
- direzione della struttura, predisposizione dei bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, controllo e verifica del loro utilizzo, gestione dei patrimonio e del personale;
- redazione di una relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia e sui risultati conseguiti, da inviare all'Assessore;
- stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari ed obbligatori;
- convocazione e coordinamento dell'attività della Conferenza per la Ricerca.

Articolo 9
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La Regione finanzia il Programma Triennale di Intervento della Ricerca a mezzo dei fondi europei, nazionali, regionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione fissati dalle Leggi.
La Regione istituisce il Fondo Unico regionale per la Ricerca ove alloca tutte le risorse autonome previste dal bilancio regionale.
Il Fondo Unico regionale per la ricerca sarà utilizzato per l'attuazione delle azioni di intervento di cui al precedente art. 2.
I finanziamenti della ricerca sono assegnati dall'Agenzia, a seguito delle procedure di Legge, tramite apposito atto negoziale.
L'atto negoziale deve contenere la specificazione delle fasi del finanziamento e l'obbligo del beneficiario alle rendicontazioni parziali e finale.
Ogni attività di ricerca finanziata non può avere una durata superiore al triennio di vigenza del Programma di Intervento. La rendicontazione finale deve espletarsi entro il sesto mese dal compimento dell'attività dì ricerca e, comunque, non oltre il sesto mese dal compimento del triennio di vigenza del Programma di Intervento.
L'omessa o irregolare rendicontazione parziale sospende l'ulteriore erogazione del finanziamento del progetto di ricerca e obbliga il beneficiario alla ripetizione di quanto ricevuto, salvo l'equivalente di ciò che sarà ritenuto utile della ricerca prodotta. L'omessa o irregolare rendicontazione finale obbliga il soggetto beneficiario alla ripetizione delle quote di finanziamento corrispondenti per valore alla ricerca effettivamente non eseguita;ín tale ultima fattispecie il soggetto beneficiario è escluso da ulteriori finanziamenti erogati dalla Regione per un triennio.
L'Agenzia approva il bilancio annuale con il vincolo del pareggio. L'inadempimento del vincolo è da considerarsi grave inadempimento e costituisce clausola risolutiva espressa dell'incarico di Direttore Generale.

Art. 10
NOTIFICA DELLE AZIONI CONFIGURABILI COME AIUTI DI STATO

Gli atti emanati in applicazione della presente Legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 dei Trattato.

Art. 11
ABROGAZIONI

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 12
ENTRATA IN VIGORE

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
La presente Legge Regionale entra in vigore nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Calabria.