Proposta di legge 247

RELAZIONE

Com'è noto, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria. Gli articoli 12, 13 e 14 dello stesso DPR dettano norme in materia di luoghi di osservazione dei cadaveri e di obitori, cui i Comuni sono tenuti ad ottemperare. Le Regioni, nell'ambito dei principi stabiliti dal regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR n. 285/90 e articolo 3 della Legge n.130101, sono titolate, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali, ad esercitare le proprie funzioni legislative in materia nazionali, ed esercitare le proprie funzioni legislative in materia funeraria e di polizia mortuaria, competendo altresì, alle stesse Regioni le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sui doveri imposti dalla Legge ai comuni ed alle Aziende Sanitarie, anche mediante l'emanazione di apposite direttive e l'attivazione dei poteri sostitutivi, in caso di inadempienza agli obblighi configurati.Di non minore importanza è da ritenersi l'istituzione delle sale di commiato. Lo stesso progetto di Legge Regionale disciplina le autorizzazioni all'esercizio dì attività da parte delle Agenzie Funebri, l'intera problematica inerente l'edilizia cimiteriale e le attribuzioni alle UU.00 di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie della Regione.

TITOLO I
Disposizioni generali e norme di principio

Art. 1
Oggetto e Finalità

    1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, nel rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini defunti,senza distinzione delle diverse convinzioni religiose, politiche e culturali, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi, funebri e di informare le attività pubbliche a principi di trasparenza, evidenza scientifica,efficacia ed efficienza, anche mediante informazione.
    2. La presente Legge definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti delle Province, dei Comuni e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ai fini del corretto svolgimento degli adempimenti e dei servizi.

Art.2
Definizioni

Ai fini della presente Legge:

a) per salma si intende il corpo umano, privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della realtà della morte;
b) per cadavere si intende la salma, ad avvenuto accertamento della realtà della morte a cura del medico necroscopo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente legislazione in materia;
c) Per servizio necroscopico si intende il complesso delle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dai Comuni che dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, il trasporto funebre gratuito per gli indigenti, la raccolta ed il trasporto funebre su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o, per accertare esigenze igienico - sanitarie, le attività di medicina necroscopica;
d) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi inerenti il disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche inerenti il decesso, la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri il trasporto di salma, di cadavere e di ossa umane
e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività relative alle operazioni cimiteriali e loro registrazione, alla concessione dei suoli cimiteriali, all'illuminazione elettrica votiva
f) nell'ambito della polizia mortuaria sono ricomprese le attività di autorizzazione, di vigilanza e controllo, a cura degli enti preposti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

TITOLO Il
CAPO I
Funzioni della Regione e delle Province

Art. 3
Funzioni della Regione

Nelle materie disciplinate dalla presente Legge, la Regione, al fine di garantire l'applicazione uniforma:

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di vigilanza, mediante l'emanazione di direttive agli Enti locali ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
b) adotta, previa diffida, i poteri sostitutivi, in caso di inadempienza e ritardo nell'adozione, a cura degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, degli atti di relativa competenza;
c) adotta ogni altro provvedimento nei casi e con le modalità previste dalla presente Legge;

Art. 4
Funzioni delle Province

Le Province, entro centottanta giorni di entrata in vigore della presente Legge, in accordo con i Comuni elaborano un piano di programmazione triennale per la pianificazione ed attuazione di quanto disciplinato dalla presente Legge, in modo particolare per quanto concerne l'edilizia cimiteriale.

CAPO II
Funzioni i dei Comuni

Art. 5
Realizzazione di cimiteri

    1. Ai Comuni, singoli od associati, spetta la realizzazione di cimiteri. Ai sensi dell'art.338, primo comma, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, N.1265,come modificato dall'art. 4 della Legge 30 marzo 2001, N.130 i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. É vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto.
    2. Per configurate necessità, i Comuni, singoli o associati, In deroga alla previsione di cui al comma 1, sentita l'Azienda Sanitaria territorialmente competente e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, possono approvare la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento degli stessi a una distanza non inferiore ai duecento metri dal centro abitato.
    3. I Comuni, singoli o associati, nell'ambito della programmazione urbanistica e territoriale, prevedono aree cimiteriali ovvero "Piano regolatore di edilizia cimiteriale" in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, con la finalità di rendere possibile il ricorso a forme di sepoltura di minore impatto ambientale.

TITOLO III

Art.6
Cimiteri

Il Comune è tenuto a garantire adeguata sepoltura:

a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza;
b) ai nati morti, ai prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura Sanitaria pubblica o privata ubicata nel territorio comunale;
c) alle parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria pubblica o privata ubicata nel territorio comunale;
d) alle ossa, resti mortali, di cui alle precedenti lettere "a - b - c "

L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione nei limiti stabiliti dall'art. 5, commi 1 e 2, della presente Legge.
La gestione e manutenzione dei cimiteri competono, di norma, ai Comuni i quali possono, ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico sull'Orientamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N.267, e successive modificazioni ed integrazione, affidarle a soggetti pubblici e privati. Qualora il gestore del cimitero svolga contemporaneamente anche attività funebri, è fatto obbligo allo stesso di provvedere alla separazione societaria, ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, N. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. La Regione, di concerto con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, nei limiti delle disposizioni legislative stabilite dal regolamento di Polizia mortuaria, approvata con il DPR 10 settembre 1990, N. 285 e della Legge in argomento, definisce:

a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, la ristrutturazione e l'ampliamento di quelli esistenti, i criteri per la soppressione di quelli ritenuti non rispondenti ai requisiti igienico - sanitari e di sicurezza;
b) le caratteristiche dei campi di inumazione;
c) le caratteristiche e le modalità di realizzazione di sepolture private al di fuori delle aree cimiteriali;
d) i requisiti e le caratteristiche per la realizzazione dei cimiteri all'interno delle aree cimiteriali;
e) i requisiti e le caratteristiche per la realizzazione, all'interno dei cimiteri, dei depositi di osservazione dei cadaveri, degli obitori e delle camere mortuarie;

TITOLO IV
Attività funebre

Art. 7
Attività funebre

Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere e di ossa umane.

L'attività funebre è esercitata da ditte individuali, società pubbliche e private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa sulla base dei requisiti stabiliti con apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle attività di cui alle lettere "a - b - c" si esercita nella sede autorizzata ed eccezionalmente, su richiesta dei familiari del defunto, presso altro luogo, purchè non all'interno delle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.
L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende, in alcun caso, funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza del defunto durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie ed in fase di accertamento della morte.
La Regione, d'intesa con l'ANCI regionale e con le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, delle società e degli altri soggetti giuridici che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei dolenti e della concorrenza. E' vietato, sotto qualsiasi forma, l'esercizio della intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere svolta tassativamente al di fuori di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
I Comuni vigileranno sul corretto esercizio dell'attività funebre. Chi, nello svolgimento dell'attività funebre, di cui al presente articolo, propone, direttamente e indirettamente, offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi natura al fine di ottenere informazioni atte a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali è sospeso, con provvedimento del Comune, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dallo stesso Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale di disciplina delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, senza pregiudizio dell'azione penale.
In relazione alle reiterazione del fatto ed alla gravità dello stesso, potrà essere disposta, a cura dell'Autorità Comunale, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

TITOLO IV
Norme di polizia mortuaria

Art. 8
Attività di medicina necroscopica

    1. Nel rispetto della normativa di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvata con il DPR 10 settembre 1990, N.285, le Unità operative di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, consulenza, di supervisione delle attività di medicina necroscopica e definiscono le procedure di espletamento dell' attività medesima, in particolare nei casi di morte improvvisa e non spiegabile.
    2. Le Unità Operative di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie provvederanno, altresì, al riscontro diagnostico, nei casi in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, deceduti a domicilio senza assistenza medica .
    3. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal Direttore Sanitario di ciascuna Azienda Sanitaria tra i medici dipendenti o convenzionati con il SSN, inclusi i medici di medicina generale, al fine di garantire I' ottimale e tempestività gestione del servizio.
    4. Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da medico da lui delegato.
    5. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, N.396 ( Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, N. 127).
    6. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni di ricovero oppure in una struttura socio - assistenziale obbligata a disporre della direzione sanitaria le certificazioni relative alle cause del decesso sono rilasciate dal Direttore Sanitario o da un medico suo delegato
    7. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamento conservativo prima dell'accertamento della realtà della morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, fatta eccezione per i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione ovvero nei casi in cui venga effettuato rilevazione elettrocardiografia continuativa della durata di venti minuti o quando ricorrono, a giudizio del medico necroscopo, altre speciali motivazioni.
    8. Durante il periodo di cui al comma 7 i cadaveri devono essere posti in condizione tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
    9. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva contagiosa e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie e dovute precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura dei feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
    10. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite dai privati, denominate sale del commiato le quali devono essere in possesso, per il rilascio della relativa autorizzazione, a cura dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, dei requisiti strutturali, tecnologici ed igienico - sanitari previsti per la camera mortuaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). Le sale del commiato non possono essere collocate nelle strutture di ricovero, pubbliche o private, nelle strutture socio - sanitarie, socio - assistenziali o di vita collettiva, ma possono essere collocate nelle zone di rispetto dell'area cimiteriale.

Art.9
Funerali civili

I Comuni, nell'ambito del proprio territorio, assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento di funerali civili. Tali spazi devono garantire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari

Art. 10
Trasporto funebre

Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate dai Comuni nel rispetto della vigente normativa statale. I trasporti di salme, resti mortali,resti ossei, da e per l'estero, sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto delle vigenti norme nazionali ed internazionali. Per le previsioni di cui agli articoli 27 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria, di cui al DPR N. 285 /90, le competenze spettano al Comune in cui è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'art. 29, comma 1, lettera "b" del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, N. 285, è sostituito dall'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa, secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo DPR.

Art. 11
Regolamenti comunali

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, i Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni contenute nella Legge medesima.

Art.12
RELAZIONE
(Norma finanziaria)

Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge si provvederà mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie.
Relativamente alle risorse regionali è autorizzata la spesa pari ad € 1.000.000 da stanziare a U.P.B 2.01.09 "Dipartimento Politiche Sociali" del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2007 mediante l'istituzione di un capitolo denominato "Disciplina in materia funeraria, di edilizia cimiteriale (Piano Regolatore) di Polizia mortuaria e istituzione delle sale di commiato"
La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Per gli anni successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale.
La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla a farla osservare come legge della Regione Calabria.