Proposta di legge n. 239

RELAZIONE

La presente legge detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori di minore dimensione demografica, che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici, al fine di promuovere l'uguaglianza tra le diverse aree territoriali della Regione e favorire l'esercizio dei diritti delle persone.
Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti alle amministrazioni comunali, ai residenti e alle imprese per dare risposte concrete alla richiesta di crescita locale attraverso iniziative di sostegno alla capacità organizzativa del piccolo ente, incentivando il processo di integrazione intercomunale per una gestione associata di funzioni e servizi, individuando strumenti efficaci per lo sviluppo locale, prevedendo, tra l'altro, agevolazioni per le attività produttive ed interventi in favore dei residenti.
La ratio della legge è quella di combattere lo spopolamento dei piccoli comuni,con una politica premiale volta a contenere l'esodo dei giovani, avvicinando i servizi ai cittadini. Nello stesso tempo anche gli anziani,avendo a disposizione maggiori servizi, possono trascorrere la loro vecchiaia serenamente nel proprio paese di residenza, senza ricorrere ad istituti di riposo.
L'art. 1 "Finalità" definisce la finalità della legge che è quella di riconoscere l'importanza dei piccoli comuni per la salvaguardia del territorio, promuovendo lo sviluppo delle attività sociali ed economiche nei suddetti territori.
L'art. 2 "Definizione" definisce l'ambito di applicazione della legge, cioè i comuni con popolazione fino a 4.000 abitanti.
L'art. 3 "Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi" dispone che per facilitare i piccoli comuni nell'accesso alle informazioni, la Regione attivi sportelli multifunzionali con tutte le attività di front-line.
L'art. 4 "Incentivi per le aziende" prevede la riduzione dell' IRAP per le piccole e medie aziende che realizzano o trasferiscono gli stabilimenti nei piccoli comuni.
L'art. 5 "Disposizioni in materia di istruzione" prevede vari interventi per rendere più agevole l'accesso alla istruzione per tutti i residenti dei piccoli comuni, sia con forme di tele insegnamento, sia con il mantenimento in attività di istituti scolastici destinati ad essere chiusi.
L'art. 6 "Disposizioni in materia di formazione professionale" dispone che nei bandi di finanziamento per la formazione professionale una percentuale dei fondi siano destinati a progetti per iniziative a sostegno della nuova imprenditoria per residenti di piccoli comuni.
L'art. 7 "Realizzazione di strutture multifunzionali" dispone che finanziamenti e contributi, erogati dalla Regione agli enti locali, siano incrementati fino al 100 per cento del contributo se diretti a realizzare strutture multifunzionali in piccoli comuni.
L'art. 8 "Recupero centri storici" dispone che in caso di acquisto, ristrutturazione e recupero di abitazioni situate nelle zone A dei centri storici di piccoli comuni, non si applichino le limitazioni di reddito previste dalla normativa regionale per l'accesso ai mutui agevolati. E' previsto, inoltre, che, per il recupero dei centri storici, la Regione stanzi annualmente una somma non inferiore al 40% delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 20 del 2004.
L'art. 9 " Trasporti pubblici" prevede che associazioni di comuni possono predisporre servizi di trasporto per le zone meno servite, affidando il servizio con procedure concorsuali, usufruendo di finanziamento regionale, erogato dall'Assessorato ai Trasporti.
L'art. 10 "Mostre e commercio di prodotti locali" prevede che la Regione conceda contributi ad associazioni di comuni che, recuperando edifici, realizzino locali per esposizione e vendita di prodotti locali. Per la gestione è data priorità ai progetti che prevedano un utilizzo multiplo della struttura.
L'art. 11 "Contributi per agevolazione ICI" prevede che la Regione, per arginare il fenomeno dello spopolamento, conceda un contributo straordinario ai piccoli comuni che applicano una riduzione dell'ICI ai residenti.
L'art. 12 " Istituzione di un fondo di solidarietà" dispone l'istituzione di un fondo di solidarietà a favore dei piccoli comuni per fronteggiare oneri imprevisti e urgenti, diversi da quelli di protezione civile, che non possono essere fronteggiati con le risorse del bilancio comunale.
L'art. 13 " Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali" prevede un aumento delle indennità annuali di residenza a favore dei titolari, dei direttori responsabili e dei gestori delle farmacie rurali ubicate in comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
L'art. 14 "Uffici postali" prevede che la Regione conceda un finanziamento ad associazione di comuni che stipulano una convenzione con le Poste Italiane per incentivare la presenza di uffici postali nei piccoli comuni con posizione baricentrica.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

All'onere derivante dalla presente legge, quantificato per l'anno 2007 in euro 300.000 (trecentomila), si farà fronte con le risorse disponibili all' UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007, inerente a " Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
Si istituirà un apposito capitolo per l'esercizio finanziario 2007, con la dotazione di euro 300.000, in termini di competenza e di cassa.
Per la copertura finanziaria negli anni successivi, la spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria, nell'apposito capitolo di bilancio istituito.

ARTICOLO 1
Finalità

     1. La Regione riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano e che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio.
    2. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti alle amministrazioni comunali, ai residenti, alle imprese, per sostenere lo sviluppo delle attività sociali ed economiche dei territori suddetti.

ARTICOLO 2
Definizione

    1. Nel territorio della Regione sono considerati piccoli comuni i comuni fino a 4.000 abitanti.

ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi

    1. Per facilitare i piccoli comuni nell'accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.

ARTICOLO 4
Incentivi per le aziende

    1. Per le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione,l'aliquota IRAP è ridotta nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive).
    2. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
    3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni.
    4. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre anni fiscali alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e 135 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.
    5. Ove l'attività sia trasferita ad altra sede prima di tale termine, l'impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.
    6. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, altresì, alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato, nei territori di cui all'articolo 2, per i quattro periodi d'imposta decorrenti dal 2007.

ARTICOLO 5
Disposizioni in materia di istruzione

    1. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.
    2. La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma l.
    3. La Regione, sulla base di parametri definiti, sostiene i piccoli comuni, nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo, per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni.
    4. Per il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia,la Regione, fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e associazioni di comuni.
    5. La convenzione è stipulata nell'ambito di un progetto, in forma associata, cui partecipa il piccolo comune, volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.
    6. La convenzione può prevedere l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio.

ARTICOLO 6
Disposizioni in materia di formazione professionale

    1. I bandi di finanziamento per la formazione professionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE),sull'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, emanati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono una percentuale dei fondi disponibili non inferiore al 10% da destinare prioritariamente a progetti rivolti ad occupati, disoccupati ed iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei piccoli comuni.

ARTICOLO 7
Realizzazione di strutture multifunzionali

    1. I finanziamenti e contributi, a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale, sono incrementati fino al 100 per cento del contributo erogabile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali, in cui concentrare una pluralità di servizi, nel territorio di piccoli comuni. La norma si applica anche per le opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata nel territorio di piccoli comuni.

ARTICOLO 8
Recupero centri storici

    l. Per la tutela e la valorizzazione dei centri storici, in caso di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni, non si applicano le limitazioni di reddito previste dalla normativa regionale per l'accesso ai mutui agevolati. Qualora i richiedenti siano emigrati possono accedere al beneficio anche se titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso.
    2. Per il recupero dei centri storici dei piccoli comuni la regione, nell'ambito delle emergenze urbane e territoriali di cui alla delibera CIPE n. 20 del 2004, stanzia annualmente una somma non inferiore al quaranta per cento delle risorse previste per la salvaguardia ed il recupero dei centri storici.

ARTICOLO 9
Trasporti pubblici

    1. Associazioni di comuni possono predispone servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e centri abitati con popolazione inferiore ai 500 abitanti. I servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.
    2. I progetti sono presentati all'Assessorato regionale ai Trasporti come servizi per i territori a domanda debole e finanziati dal bilancio regionale mediante trasferimento delle relative risorse alle associazione di comuni. L'Assessorato regionale può restituire il progetto all'ente richiedente una sola volta, suggerendo le modalità per assicurarne l'integrazione con gli altri servizi minimi previsti per la stessa area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti.

ARTICOLO 10
Mostre e commercio di prodotti locali

    1. I piccoli comuni, anche mediante forme di gestione associata fra comuni, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso.
    2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino all' 80 per cento delle spese ammissibili, sulla base delle domande corredate dai progetti esecutivi.
    3. La gestione della struttura può essere affidata ad associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio del comune ovvero ad associazione di comuni. E' data priorità ai progetti che prevedono un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi gestiti in forma associata o alle locali associazioni culturali, di volontariato, di protezione civile, di salvaguardia,valorizzazione e conoscenza del territorio, di promozione turistica.
    4. Il sindaco può autorizzare l'utilizzo della struttura per le mostre o la vendita di prodotti anche in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione in materia di commercio riguardo all'orario ed all'apertura nei giorni festivi.

ARTICOLO 11
Contributo per agevolazioni ICI

    1. La Regione Calabria, al fine di contribuire ad arginare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni, concede un contributo straordinario, fino ad un massimo di €18.000,00 ai piccoli comuni che applicano agevolazioni ai residenti per l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), prevedendo una riduzione dell'imposta, per i soli residenti, non meno del 30%.
    2. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, al Dipartimento Enti Locali che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, dell'importo stanziato in bilancio.
    3. Le domande devono essere corredate da copia dell'atto deliberativo con il quale si è disposta l'agevolazione per i cittadini residenti e da certificazione, sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari, segretario comunale e revisore dei conti, attestante l'entità del minor gettito stimato per le agevolazioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 12
Istituzione del Fondo di solidarietà

    1. La Regione può intervenire a favore dei piccoli comuni mediante l'istituzione di un fondo di solidarietà teso a fronteggiare oneri imprevisti e urgenti derivanti da situazioni imprevedibili diverse da quelle di protezione civile, già disciplinate da altre leggi regionali, che non possono essere fronteggiate con le risorse del bilancio comunale.
    2. La Giunta regionale, d'intesa con ANCI - UNCEM e LEGAUTONOMIE, con apposita delibera determina le modalità di accesso al fondo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 13
Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali

    1. L'art. 1 della legge 8 settembre 1977 n. 24, come modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1990 n. 43, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la indennità di residenza prevista dalla legge 8 settembre 1977, n. 24 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

- 7.000,00 euro annue per popolazioni fino a 1000 abitanti;
- 5.000,00 euro annue per popolazioni da 1001 a 2000 abitanti;
- 4.000,00 euro annue per popolazioni da 2001 a 3000 abitanti".

    2. Il contributo annuo spettante ai Comuni che. gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 settembre 1977, n. 24 è elevato in relazione alla popolazione in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte dalla quota dovuta dal Comune.
    3. Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore ai 3000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.
    4. La misura dell'indennità definita ai sensi del I comma è aggiornata ogni anno in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente."

ARTICOLO 14
Uffici postali

    1. Al fine di incentivare la presenza di uffici postali nei piccoli comuni, la Regione è autorizzata a concedere un sostegno finanziario alle associazioni di piccoli comuni che stipulano una convenzione con le Poste Italiane per l'istituzione, in comuni baricentrici, di uffici postali finalizzati ad erogare servizi finanziari e di pagamento.