Proposta di legge 204 Articolo unico 1. L'art. 20, comma 4, della L.R 11 maggio 2007 n. 9 si interpreta nel senso che alla Giunta regionale è fatto obbligo di prorogare i contratti sino all'espletamento della nuova gara.
Proposta di legge 204
Articolo unico
1. L'art. 20, comma 4, della L.R 11 maggio 2007 n. 9 si interpreta nel senso che alla Giunta regionale è fatto obbligo di prorogare i contratti sino all'espletamento della nuova gara.