Proposta di legge 194

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

In Calabria, negli ultimi anni, si e assistito ad uno sviluppo dell'opra agrituristica, anche se il fenomeno rimane ampiamente sottodimensionato rispetto alle potenzialità del territorio regionale, che vanta una forte vocazione al turismo rurale.
Tutte le aree calabresi ad alto potenziale turistico hanno avuto, fino ad ora, scarsa visibilità nonostante dispongano di sistemi di offerta in crescita. La presenza di aree naturali, l'eno-gastronomia e i prodotti tipici, ma. anche il turismo culturale o quello religioso hanno fatto sviluppare diverse ere della Calabria portando, in molti casi, ad una crescita dell'offerta agrituristica, che meglio si adatta alle caratteristiche del territorio, dando una diretta possibilità di crescita economica per il sistema agricolo locale. L'esigenza di dare nuovo impulso e sostegno al settore agricolo ha portato, negli ultimi anni, ad una sostanziale modifica della tradizionale struttura economico-sociale delle aree rurali La sola attività di produzione agricola risente la concorrenza di un mercato sempre più globale dove, sto nel setter agricolo, si sono inseriti con prepotenza paesi in grado di produrre a prezzi inferiori. Per questo motivo, se da un lato si e puntato sul passaggio da una produzione di quantità alla ricerca di una valorizzazione della qualità delle produzioni tipiche, da un altro punto di vista, le aree turali hanno iniziano ad acquistare una crescente importanza in termini di caratterizzazione dell'ambiente e dei paesaggio, dovuti anche ad un sostanziale mutamento di stili di vita e di consumo. Per questo motivo alla produzione agricola si e affiancata, in modo deciso, una modalità di intendere le aree rurali come luogo dl sviluppo di altre attività economiche quali: turismo, commercio, artigianato, etc. In questo contesto si inserisce il crescente sviluppo dell'azienda agrituristica come terminale di una forte domanda di "turismo verde", di ricerca del benessere fisico, che nei consumi si manifesta attraverso la ricerca e l'acquisto di prodotti incontaminati e nel turismo tramite la riscoperta e la valorizzazione dei beni ambientali
Secondo la legge quadro nazionale n. 96 del 20 febbraio 2006, "Disciplina dell'agriturismo", che chiama le regioni a rivedere le proprie normative di settore, secondo i principi fondamentali contenuti nella legge nazionale stessa (cedro sci mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa) per agriturismo si intende ogni attività di "ricreazione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l' utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà, rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali 7. Per cui l'agriturismo rappresenta una buona fante di integrazione al reddito agricolo, una non solo. Gioca un ruolo trainante per lo sviluppo delle aree rurali calabresi oltre che in termini economici, anche per la tutela ambientale, la crescita e la rivitalizzazione sociale, la riscoperta di territorio e popolazioni permeate di storia, tradizioni, folclore, cultura, e prodotti tipici di qualità. Inoltre svolge anche u n ruolo di valorizzazione del capitale umano presente nelle aree agricole regionali attraverso la promozione di nuove opportunità di lavoro in ambiti complementari a quelli dell'attività agricola.
L'insieme di queste caratteristiche ha portato ad un'attenzione crescente (anche l'assessorato all'agricoltura sta lavorando su un testo di legge in questa direzione), verso questo settore stimolando una rivisitazione della normativa regionale vigente (legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria") abrogata e da un riformato ed articolato progetto di legge che si propone di migliorare il settore eco per proiettarlo concretamente verso politiche nuove di sviluppo a livello regionale, nazionale e comunitario. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e autorizzata la spesa di Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per ciascuno degli anni 2007 e 2008 che viene iscritta nel bilancio regionale, con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancino regionale.

Art. 1.
(Finalità)

    1. La Regione Calabria, in armonia con i programmi d^ sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e con i propri strumenti di programmazione, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse e le tradizioni tipiche del territorio regionale; b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, dei territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
f) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2
(Definizione di attività agrituristiche)

    1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 dei codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, utilizzando la propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione dei fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono sempre rimanere principali.
    2. Ai fini della presente legge sono considerati imprenditori agricoli associati:

a) le società cooperative agricole;

b) le società cooperative, i consorzi e le altre società costituite tra imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività agrituristiche.

    3. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. li ricorso a soggetti esterni e consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

    4. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG nonché MARCHIO REGIONALE DI QUALITA' o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 6, comma 5 della presente legge;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mesata di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

    5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

    6. Ai fini dei riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica e considerato reddito agricolo.

Art. 3.
(Locali per attività agrituristiche)

    1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.
    2. I locali devono gia far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere siti nell'ambito domestico dell'imprenditore o comunque nel fondo dello stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità.
    3. La capacita ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore a trenta posti letto.
    4. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
    5. Negli alloggi agrituristici devono essere assicurati i servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di gente ed almeno una volta la settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, aria climatizzata.

    6. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché prevalentemente di produzione tipica calabrese.
   7. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan; in relazione alle esigenze locali il Comune può consentire in alternativa ai posti letto di cui al comma 3 del presente articolo, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone previa verifica che l'azienda agricola abbia una estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.

Art. 4
(Interventi per il recupero del patrimonio edilizio)

    1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
    2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
    3. La Regione, in relazione ai propri programmi d'intervento per lo sviluppo, può concedere contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli od associati che siano personalmente iscritti nell'elenco d^ cui all'articolo 8 della presente legge o che abbiano un proprio familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile iscritto nell'elenco medesimo.
    4. I finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono concessi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all'attività agrituristica, ed il relativo arredamento, in fabbricati accatastati rurali;
b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni;
c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli;
d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico - sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle, lettere a) b) e c);
e) allestimento di piccoli impianti per attività ricreative che non contrastino con le normative urbanistiche e non riducano la superficie agricola utilizzata nonché la capacita produttiva dell'azienda agraria in modo irreversibile evitando l'ipotesi di far diventare l'attività agricola aziendale secondaria, in termini di tempo di lavoro, rispetto a quella agrituristica.

Art. 5
(Limiti di attività)

    1. La capacita ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica non deve essere superiore a dieci camere ammobiliate per un massimo di trenta posti letto.
    2. Tale limite può essere elevato a dodici stanze per un massimo di quaranta posti letto quando ad alloggi agrituristici vengono adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla data del 31 dicembre 2006 risultavano non più utilizzati per le attività aziendali o per abitazione degli addetti alle attività stesse e purché i predetti edifici abbiano i requisiti necessari.
    3. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.
    4. Gli spazi aperti da destinarsi alta sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a due ettari nelle zone montane e svantaggiate, e non inferiore a cinque ettari nelle altre zone.
    5. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.
   6. Nell'attività agrituristica possono essere occupati esclusivamente l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché il personale dipendente dell'azienda agricola. Il tempo di lavoro complessivo prestato nell'attività agrituristica deve comunque rimanere inferiore al tempo di lavoro destinato all'attività agricola dell'azienda.

Art. 6.
(Requisiti tecnici ed igienico - sanitari)

    1. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per le civili abitazioni.
    2. I requisiti igienico - sanitari degli immobili da destinare all'attività agrituristica sono verificati dal competente servizio dell'azienda unita sanitaria locale, anche con riguardo alle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento.
    3. Nella valutazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dei presente articolo deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali esistenti destinati all'utilizzazione agrituristica e consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie arco-illuminante previsti dalle norme richiamate al comma i dei presente articolo.
    4. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono essere attrezzati con servizi igienico - sanitari, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici, aventi i requisiti minimi stabiliti dalla legge.
    5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 dei decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
    6. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale d^ autocontrollo igienico - sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali d^ lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
    7. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
    8. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali e sufficiente il requisito dell'abitabilità.
    9. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche e assicurata con opere provvisionali.

Art. 7
(Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica)

    1. L'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della presente legge e soggetto ad autorizzazione comunale.
    2. la richiesta del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare l'attività agrituristica e deve indicare: le generalità del richiedente, le attività che si intendono svolgere, le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire ad uso agrituristico, la capacita ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori offerti i periodi di esercizio dell'attività, le tariffe che si intendono praticare.
   3. Con la domanda e altresì richiesta l'iscrizione all'elenco degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.
    4. La domanda deve essere corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attività.

Art. 8
(Iscrizioni nell'elenco degli abilitati e rilascio dell'autorizzazione)

    1. E' delegato al Comune l'accertamento dei requisiti e la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di attività agrituristiche.
    2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi d' adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro ^l termine stabilito dal comune stesso.
    3. Il titolare dell'attività agrituristica e tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
    4. Il diniego motivato dall'iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente.
    5. Al fine del rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e dell'iscrizione nell'elenco degli abilitati il Comune accerta che il richiedente:

a) sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge; b) non abbia riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del Codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione;
c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o sia stato dichiarato delinquente abituale;

    6. Per gli stessi fini di cui al comma precedente, il Comune accerta altresì che:

a) le attività per cui e stato comunicato l'inizio rientrino nei limiti previsti dalla presente legge;
b) i locali, gli spazi aperti, i servizi, le attrezzature e gli arredi abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge.

    7. Per i profili igienico sanitari, il Comune acquisisce parere favorevole del competente Servizio di igiene dell'Unita Sanitaria Locale.
    8. Il Sindaco decide circa la domanda di iscrizione nell'elenco degli abilitati e di autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Scaduti i 60 giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si deve intendere accolta.
    9. Entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia, il Sindaco rilascia la autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività agrituristica stabilendone limiti e modalità. L'autorizzazione e sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
    10. Ai sensi del IV e V comma dell'art. 19 dei D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il provvedimento d'autorizzazione allo esercizio dell'attività agrituristica e adottato previa comunicazione al Prefetto e deve essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. Il diniego del provvedimento e efficace solo se il Prefetto esprime parere conforme.
    11. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati: il titolare, le attività che possono essere esercitate, i limiti e le modalità di svolgimento dell'attività, le dotazioni ricettive e di servizi.
    12. Coi medesimo provvedimento il Sindaco rilascia all'autorizzazione igienico sanitaria di cui all'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112.
    13. Non si applicano all'esercizio dell'agriturismo le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la disciplina degli affittacamere.
    14. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia all'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo e agli Enti delegati un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.
    15. E fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di svolgere altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività.
    16. Il Comune da immediata comunicazione alla Provincia dell'iscrizione nell'elenco abilitati e del rilascio dell'autorizzazione, nonché delle diffide sospensioni, cancellazioni, revoche e cessazioni. Sulla base di tali comunicazioni la Provincia tiene un elenco aggiornato di coloro che svolgono attività agrituristiche e lo trasmette annualmente all'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo.
    17. L'esercizio di attività agrituristiche non comporta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1, della legge 11 giugno 1971, n. 426, integrato dall'articolo 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217.11.

Art 9.
(Obblighi amministrativi)

    1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti abilitati allo svolgimento di attività agrituristiche devono dichiarare al Comune le tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione che si impegnano a praticare nell'anno successivo riferendole ai diversi servizi di accoglienza previsti (alloggio, mezza pensione, pensione completa, sosta campeggiatori, ecc.).
    2. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha i seguenti obblighi:

- esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'art 7 della presente legge;
- rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe determinate ai sensi del I comma dei presente articolo;
- esporre la dichiarazione delle tariffe, convalidata dal Comune, in luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio e all'ingesso dell'area riservata ai campeggiatori;
- l'elenco di tali tariffe deve essere comunicato alle Province, alle Comunità montane ed alla Regione;
- tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate.

3. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

Art. 10.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

    1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della presente legge e sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra 10 e 30 giorni per violazione agli obblighi di cui all'art 8 della presente legge nonché per sopravvenuta temporanea mancanza dei requisiti igienico - sanitari e di pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristici, salvo che la trasgressione non costituisca più grave reato.
    2. L'autorizzazione e revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
b) abbia definitivamente perduto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge;
c) sia incorso durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma i dei presente articolo, per complessivi sessanta giorni;
d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.

    3. Il provvedimento di revoca e comunicato dal sindaco al prefetto, alla Provincia ed all'Ente cui sono demandate le funzioni in materia di turismo, competente per territorio ai fini dell'aggiornamento degli elenchi e dei registri prescritti, nonché della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati.
    4. Qualora da parte dei Comune o di altro ente pubblico si accerti che l'attività agricola aziendale misurata in tempo di lavoro e divenuta secondaria rispetto all'attività agrituristica, a causa di modifiche intervenute nell'ordinamento colturale e produttivo o nella conduzione dell'azienda, deve essere fatta segnalazione alla Provincia e all'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo per la cancellazione dal relativo elenco provinciale dei soggetti abilitati con conseguente revoca dell'autorizzazione comunale.
    5. Il rilascio e la revoca dell'autorizzazione sono comunicati dal Sindaco all'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo e alla Prefettura perchè provvedano alla revisione degli elenchi in loro possesso.

Art. 11
(Riserva di denominazione. Classificazione)

    1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, e riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
    2. Sulla base delle caratteristiche dichiarate dal titolare, in conformità alle disposizioni del regolamento d^ attuazione, la provincia assegna la relativa classifica alla struttura ricettiva agrituristica.
    3. L'attribuzione della classifica e obbligatoria ed e condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche.
    4. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento dei livello di classificazione, l'imprenditore agricolo dichiara tale variazione in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla provincia.
    5. La provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della provincia e trasmesso al comune e notificato all'interessato.

Art. 12
(Promozione dell'offerta agrituristica e incentivi)

    1. La Regione e gli enti delegati assumono iniziative promozionali per la formazione dell'offerta agrituristica in collaborazione con le Organizzazioni Professionali agricole e le associazioni nazionali agrituristiche operanti nel territorio.
    2. Sono ammesse a contribuzione:

- manifestazioni, convegni ed iniziative similari miranti a sensibilizzare l'ambiente agricolo all'attività agrituristica;
- iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro;
 - pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche in atto, delle relative caratteristiche e delle tariffe praticate;
- attività di studio e di ricerca sul l'agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;
- pubblicazioni, con illustrazioni degli itinerari agrituristici previsti nel programma agrituristico regionale.

    3. L'erogazione del contributo di cui al precedente comma potrà avvenire in una o due soluzioni, dietro presentazione di relazione su quanto realizzato e rendiconto documentato delle spese sostenute.
    4. Nella concessione dei contributi costituiscono motivi di priorità nell'ordine:

a) la collocazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico; b) l'appartenenza dell'imprenditore alla categoria dei coltivatori diretti;
c) l'essere imprenditore agricolo a titolo principale;
d) acquistare o allevare cavalli da sella e/o allestirne le relative attrezzature di ricovero e di esercizio nonché realizzare itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

    5. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art 13,
(Erogazione dei contributi)

    1. Per poter accedere ai contributi di cui agli arti 4 e 12 della presente legge i soggetti interessati devono presentare entro il 31 marzo d^ ciascun anno domanda agli enti delegati di cui all'art. 14 della presente legge.
    2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato d'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della presente legge;
b) una relazione tecnico-economica che evidenzi, tra l'altro l"interdipendenza e la complementarietà delle attività agrituristiche con l'esercizio della agricoltura;
c) relazione dettagliata delle opere e delle spese che s'intendono realizzare e delle attrezzature ed arredi che si intendono installare;
d) progetto edilizio e relativa concessione relativamente alle opere di cui alla lett. "c" dei presente comma.

    3. I contributi per le opere di cui allo art. 4, sono concessi nella misura seguente:

a) per quanto attiene alle strutture e ai servizi aziendali:
- in conto capitale, fino ad un massimo dei 75% della spesa ritenuta ammissibile nelle aree di collina e di montagna, dei 60% della spesa per le aree non collinari e montane;
b) per quanto attiene agli arredi:
- in conto capitale dei 50% delle spese ammissibili.

    4. Le opere e gli allestimenti finanziari ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data di concessione del contributo per la durata di anni 10.
    5. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge decadono dai benefici concessi o erogati qualora perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche.
    6. In caso di decadenza dei benefici, la Giunta regionale previo parere dell'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo revoca ^ contributi concessi e dispone il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese d^ recupero.

Art. 14
(Deleghe di funzioni amministrative)

    1. Sono attribuite alle Comunità montane e per il restante territorio alle Province, le funzioni e le competenze amministrative non espressamente attribuite dalla presente legge alla Regione ed ai Comuni.
    2. In particolare sono delegati agli enti di cui al precedente comma i seguenti compiti:

- l'approvazione delle iniziative da ammettere al contributo finanziario di cui agli artt. 4 e 12 della presente legge;
- il controllo e la verifica delle procedure d^ attuazione dei progetti, delle attività e della destinazione delle strutture.

Art.15
(Decadenza dai benefici e revoca dei contributi)

    1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:

a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche;
b) l'iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni, dagli uffici competenti;
c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;
d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza dei vincolo di destinazione espressamente previsto;
e) l'attività agrituristica o quella di turismo rurale non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell'intervento ammesso a contributo.

    2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.

Art. 16.
(Osservatorio regionale dell'agriturismo)

    1. Presso l'assessorato all'agricoltura e istituito ]'Osservatorio regionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello regionale.
    2. L'Osservatorio regionale dell'agriturismo nominato con Delibera della Giunta regionale e istituito presso la sede dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.
    3. L'Osservatorio regionale dell'agriturismo e così composto:

- dagli Assessori regionali all'Agricoltura e al Turismo o dai loro delegati;
- da 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- da 3 rappresentanti delle associazioni agrituristiche operanti nella Regione;
- da un dirigente dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;
- da un dirigente dell'Assessorato regionale all'Ambiente, laddove la materia non entri a far parte di altro Assessorato gia rappresentato;
- da un rappresentante di ciascuna del le 3 organizzazioni agrituristiche regionali, emanazione delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

    4. Presiede l'Osservatorio regionale dell'Agriturismo l'Assessore all'Agricoltura o un suo delegato.
    5. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente generale dei dipartimento regionale Agricoltura o un suo delegato.
    6. L'elenco di cui all'art. 8 commi 14 e 16 della presente legge e tenuto presso l'Osservatorio regionale dell'Agriturismo. Le attività tecnico-burocratiche conseguenti ai lavori dell'Osservatorio regionale dell'agriturismo sono svolte dagli uffici competenti della Giunta regionale.
   7. Ai componenti dell'Osservatorio regionale dell'agriturismo estranei all'amministrazione regionale si applica il trattamento economico previsto dalla legge regionale n. 12 del 19 novembre 1982.
    8. L'Osservatorio regionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dagli enti locali e dalle associazioni di cui al comma 2 dei presente articolo, pubblicando annualmente un rapporto regionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per io sviluppo dei settore.
    9. L'Osservatorio regionale dell'agriturismo fornisce pareri alla Giunta Regionale in merito alla revoca di contributi concessi in caso di decadenza dei benefici di cui all'art. 13 comma 6 della presente legge.
    10. La regione Calabria, al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza dell'assessorato regionale all'agricoltura e dell'assessorato alla forestazione, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, invia annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza dei settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

Art. 17.
(Abrogazione di norme)

    1. E abrogata la legge regionale n. 22 dei 07 settembre 1988, relativa a "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria".

Art. 18.
(Norme di rinvio)

    1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni nazionali in materia.

Art.19
(Disposizioni finanziarne)

    1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e autorizzata la spesa di € 1.000.000,00 (un milione di euro), per ciascuno degli anni 2007 e. 2008 che viene iscritta nel bilancio regionale, con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale.